Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PUBBLICO IMPIEGO - PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO PER DEBITI TRIBUTARI - LIMITI - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3); dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell'art. 68, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l'ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n.359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio 'a quo' dello 'jus superveniens' costituito dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni dell’art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950: ordinanza n. 359/2004.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma e dell’art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. E’ inibito, infatti, alla Corte procedere, attraverso la manipolazione di più norme, alla creazione di un nuovo equilibrio rispetto a quello realizzato – in modo non manifestamente irragionevole – dal legislatore.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità e assegni corrisposti dall’inps - Pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici (dall’art. 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180) - Esclusione - Ingiustificato trattamento di privilegio, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente – entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS, fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute. Così come per i crediti alimentari, non sussiste, infatti, ragione alcuna – riguardo a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato – perché i titolari di pensioni INPS godano, in punto di pignorabilità o di sequestrabilità, di un trattamento di favore – restando assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all’invocato art. 53 della Costituzione – rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza. – Su analogo principio, con riguardo ai crediti alimentari, citata la sentenza n. 1041/1988. – Sul d.P.R. n. 180 del 1950 come “norma di carattere generale” rinvio alla sentenza n. 209/1984. – Sull’estensione dell’area di applicazione dell’art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 citate: la sentenza n. 209/1984 (per le pensioni erogate ai giornalisti dall’INPGI); la sentenza n. 155/1987 (per le pensioni ai notai erogate dalla relativa Cassa); la sentenza n. 572/1989 (per le rendite corrisposte dall’INAIL).
Riguarda ancheart. 128 r.d.l. 1827/1935
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA', CONSEQUENZIALE (EX ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato - Esclusione della pignorabilità, nella misura di un quinto, della pensione del debitore nella sua qualita' di datore di lavoro - Asserita lesione del diritto alla retribuzione, del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Erronea individuazione delle disposizioni di legge ritenute dal rimettente di dubbia costituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (recte: d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilita', quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare di pensione sia debitore in qualita' di datore di lavoro. - V. le ordinanze nn. 96/1999 e 99/1999. A.M.M.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO, IN VIA GENERALE, DELLE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - OMESSA DISTINZIONE TRA I VARI TIPI DI PENSIONE, IN BASE AL CARATTERE RETRIBUTIVO O ASSISTENZIALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEI PENSIONATI RISPETTO AI LAVORATORI IN SERVIZIO E DISCRIMINAZIONE TRA CATEGORIE DI CREDITORI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI TUTELA DEI PROPRI INTERESSI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ACCESSO AL CREDITO - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 105/1963, 55/1991 E 99/1993 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 545, comma 5, cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - S. nn. 55/1991, 231/1989; O. nn. 221/1995, 447/1994.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.art. 545 Codice di procedura civile
IMPIEGO PUBBLICO - DEBITI RISARCITORI DEL DIPENDENTE PUBBLICO DERIVANTI DAL REATO DI ABUSO D'UFFICIO PATRIMONIALE - SEQUESTRABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AL PREDETTO DIPENDENTE PUBBLICO - LIMITE FISSO DEL QUINTO - IPOTESI IN CUI IL DEBITORE SIA IMPUTATO DI DELITTI DAI QUALI ABBIA RICAVATO CONSISTENTI PROVENTI ILLECITI - ASSERITA MANCANZA DI UN EQUILIBRATO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI OPERATO DAL LEGISLATORE - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERE ALLA CORTE UNA PRONUNZIA ADDITIVA INDETERMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il dubbio di legittimita' costituzionale, avanzato dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost., ha ad oggetto il combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita ad un quinto la sequestrabilita' delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, cod. pen.); e considerato che, ad avviso del rimettente, il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore non risulterebbe adeguatamente equilibrato nel caso in cui il debitore sia imputato di delitti dai quali abbia ricavato consistenti proventi illeciti, con specifico riguardo all'abuso d'ufficio - non si puo' richiedere alla Corte una pronunzia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore. Peraltro, vanno respinte le censure di irragionevolezza mosse alle norme indicate, le quali realizzano un <<punto di equilibrio>> fra i valori costituzionali in gioco, tenuto anche conto della <<'ratio' sottesa alla limitata pignorabilita' (o sequestrabilita') e cioe' della esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali del lavoratore>>. - Cfr. O. n. 260/1987, nonche' S. nn. 434/1997 e 20/1968. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 545 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI EX DIPENDENTI DELLO STATO - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE, FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVERSO REGIME VIGENTE PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AI DIPENDENTI PUBBLICI IN COSTANZA DI RAPPORTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V., in termini, O. n. 447/1994. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 2 legge 324/1959
PENSIONI - PENSIONI STATALI - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI, DELL'INTERO IMPORTO, COMPRESA LA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE, FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RAFFRONTO AL REGIME VIGENTE PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AI DIPENDENTI PUBBLICI IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE SU QUESTIONE ANALOGA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Come la Corte ha gia' affermato, nel dichiarare non fondata una questione sollevata nei confronti dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la differenza di regime che si riscontra riguardo all'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost.. Tali conclusioni vanno pienamente riconfermate anche in relazione alla impignorabilita' dell'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge n. 234 del 1957, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, primo comma, n. 3. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e 2, terzo comma, lett. c.), legge 27 maggio 1959, n. 324). - S. n. 55/1991. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 2 legge 324/1959
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' PER CREDITI NON ALIMENTARI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DEL COMPARTO PRIVATO, PER GLI STESSI CREDITI AGGREDIBILI NELLA MISURA DI UN QUINTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Alla luce della giurisprudenza della Corte che, piu' volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennita' di fine rapporto del settore pubblico, non vi e' piu' nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtu' dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennita' di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvita' complessiva della componente previdenziale di tali indennita', che assumono sempre piu' le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennita' di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilita', in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennita' di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.
sentenza 99/1993massima n. 19317 PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.
sentenza 55/1991massima n. 16905 Riguarda ancheart. 69 legge 153/1969art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI, NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Perche' sussiste comunque la possibilita' della realizzazione coattiva del credito su tutti i beni del debitore, la esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati, e' da ritenersi espressione della facolta' del legislatore, non preclusa dall'art. 24 Cost., di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico quali sono, come nel caso, quelli tutelati dall'art. 38 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
sentenza 55/1991massima n. 16906 Riguarda ancheart. 69 legge 153/1969art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - NON PIGNORABILITA' DEL QUINTO DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI - FATTISPECIE - MANCATA CHIAMATA DELL'I.N.A.D.E.L., QUALE TERZO INVITATO A RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 COD.PROC.CIV. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Poiche' nella procedura esecutiva pendente davanti al giudice a quo non e' stato citato quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. l'I.N.A.D.E.L., in quanto soggetto tenuto al pagamento dell'indennita' premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, si prospetta come meramente astratta ed ipotetica, percio' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato privato, non consente la pignorabilita' nel limite del quinto, dell'indennita' di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti delle amministrazioni comunali (Inamissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.).
IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI CORRISPOSTI DALLO STATO - PIGNORABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 878/1988.
sentenza 28/1989massima n. 15077 IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI CORRISPOSTI DALLO STATO - PIGNORABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima con decisione che, sebbene pronunciata solo nei confronti dell'art. 2, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 180 del 1950 assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente. - S. nn. 878/1988, O. n. 28/1989.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO - PENSIONI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PIGNORABILITA' NEI LIMITI DI UN QUINTO PER OGNI TIPO DI CREDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' riscontrabile disparita' di trattamento tra settore pubblico e privato in ordine alla pignorabilita' delle pensioni, essendo il regime generale nel senso della impignorabilita' (salvo poche eccezioni) sia per l'uno che per l'altro settore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale). - in ordine alla pignorabilita' degli emolumenti spettanti in corso di rapporto di lavoro, v. invece S. nn. 89/1987 e 878/1988; sulle eccezioni all'impignorabilita' delle pensioni INPS, S. n. 1041/1988.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI - PIGNORAMENTO E SEQUESTRO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RIFERIMENTO AL REGIME DETTATO DALL'ART. 545 C.P.C. PER IL PIGNORAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI PRIVATI - FONDATEZZA. - D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180, ART. 2, PRIMO COMMA, N. 3. COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO COMMA. - COST., ART. 3.
E' illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. Il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 Cost. non puo' essere disatteso, infatti, se non in presenza di specifici e ben individuabili motivi di pubblico interesse, cui la norma derogatrice sia funzionalmente correlata; sulla base di tale principio non puo' oggi sostenersi che l'allargamento della pignorabilita' e della sequestrabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, negli stessi piu' ampi limiti fissati dall'art. 545 c.p.c. per gli altri lavoratori subordinati, sia nei fatti suscettibile di recare turbamento alla funzionalita' della pubblica amministrazione.
Riguarda ancheart. 545 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORABILITA' - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI DIVERSI DALLO STATO, AZIENDE ED IMPRESE DI CUI ALL'ART. 1, D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180 - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO A CONCORRENZA DI UN QUINTO DELL'EMOLUMENTO - OMESSA PREVISIONE IN VIA GENERALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, nessuna distinzione ontologica residua - per oggetto dell'attivita` degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti - tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui all'art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; pertanto - nel rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., "non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". - nel senso dell'infondatezza dell'allora proposta questione, v. S. nn. 209/1975 e 49/1976.
PROCEDIMENTO CIVILE - ENTI DIVERSI DALLO STATO - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, in quanto gia` intervenuta al riguardo dichiarazione di illegittimita` costituzionale, la questione di costituzionalita` dell'art. 2, comma primo n. 3, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 comma quarto c.p.c., non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` di stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed enti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale. - cfr. S.n. 89/1987.