Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - ESECUZIONE ESATTORIALE - SOSPENSIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 87/1962, 63/1982 e O. n. 29/1963.
Riguarda ancheart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 206, 208, 209 E 227 - CONSENTONO ALL'ESATTORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE IN PENDENZA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ART. 227: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DA PARTE DEL SINDACO DEI BENI MOBILI INVENDUTI IN DUE PUBBLICI INCANTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Riguarda ancheart. 227 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 206 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
ESECUZIONE ESATTORIALE - RUOLO ESATTORIALE - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO AL RIGUARDO.
L'esecuzione esattoriale, in vista dell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, si sviluppa sulla base di un atto amministrativo (il ruolo esattoriale) che il giudice ordinario non puo' ne' modificare, ne' revocare, del quale non puo' nemmeno sospendere l'esecuzione.
ESECUZIONE FISCALE - CONCESSIONARIO DI AZIENDA - EQUIPARAZIONE AL DEBITORE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E SEG. COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE (T.U. LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, ARTT. 197, 208 E 209).
La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.
ESECUZIONE FISCALE - ART. 209, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615 E SEGG. COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE PER IL CESSIONARIO DI AZIENDA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - INSUSSISTENZA.
Va dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. (vedi massime precedenti), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, censurato in quanto, nell'esecuzione fiscale, preclude al cessionario di azienda le opposizioni di cui agli artt. 615 e segg. del codice di procedura civile.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE D'IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilita' all'esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed e' giustificata da ragioni di interesse generale (necessita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresi' fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta'. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono gia' ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non e' leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilita' del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto piu' che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'e' l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.
Riguarda ancheart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE DI IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - TUTELA GIURISDIZIONALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La eventuale perdita della cosa in conseguenza della inopponibilita' alla esecuzione esattoriale dei diritti dei terzi, parenti ed affini sulla cosa stessa, stabilita dall'art. 207 lett. b) del testo unico sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, trova causa non gia' in una espropriazione per motivi di interesse generale, ma nella legittima sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. Non puo' pertanto venire in discussione, a proposito del suddetto articolo 207 lett. b), il terzo comma dell'art. 42 Cost. circa l'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione. La decisione dell'intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art. 208, primo comma, del T.U., concludendo un procedimento contenzioso amministrativo, non ha - come ha chiarito la Corte con la sentenza n. 116 del 1963 - carattere giurisdizionale. Tuttavia l'intendente, investito del reclamo, ha l'obbligo di esaminare la conformita' della esecuzione esattoriale alla legge e di provvedere, motivando, sulla istanza di sospensione nonche', ove le doglianze risultino fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro la decisione del reclamo potendo poi esperirsi i normali rimedi giurisdizionali ammessi contro gli atti amministrativi definitivi, e' quindi da escludersi che all'intendente di finanza, nel suddetto procedimento, competano poteri discrezionali e comunque tali da non consentire una adeguata tutela per gli interessati, e che quindi l'art. 208, primo comma, del T.U. violi il diritto di agire e difendersi in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione. - S. nn. 42/1964, 116/1963.
Riguarda ancheart. 207-lettb d.P.R. 645/1958art. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL CODICE PROC. CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Vedi anche: 24/56 D.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, COMMA SECONDO E TERZO: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL CODICE PROC. CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - PRIMO COMMA: ESCLUSIONE DEL POTERE DEL PRETORE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE - QUESTIONE ASSORBITA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Vedi: 26/63
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Vedi: 26/63
ORD. 29/63 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, PRIMO E SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Vedi: 26/63
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Vedi: 26/63
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Vedi: 26/63
IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285, SECONDO COMMA: PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA). IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
Riguarda ancheart. 285 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
ORD. N. 48/63. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO, LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. Sent. 24/56 D. (Nella specie la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative all'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi agricoli unificati, perche' gia' decisa con sentenza n. 65 del 1962, con sentenza n. 87 del 1962 e con ordinanze nn. 101 e 102 del 1962).
Riguarda ancheart. 4 r.d. 1949/1940art. 1 d.P.R. 853/1957art. 204 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 2 d.P.R. 853/1957art. 5 r.d. 1949/1940art. 1 legge 307/1956e altri 2
SENT. N. 127/63 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 1958, N. 645, ART. 209 - ESCLUSIONE DELLE OPPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 24 E 113).
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 209 del T.U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 (che esclude le opposizioni all'esecuzione previste dal Codice di procedura civile) in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e' nanifestamente infondata perche' gia' decisa con sentenza n. 87 del 1962 e con le ordinanze nn. 101 e 102 del 1962.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 618 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 2093 d.P.R. 645/1958
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - INTERPRETAZIONE E CONTENUTO - SOSTITUZIONE ALLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE, PROPRIE DELL'ESECUZIONE ORDINARIA, DI ALTRI MEZZI DI TUTELA PIU' CONFORMI ALLE PECULIARITA' DELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE.
Le norme contenute negli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, garantiscono al cittadino, nella maniera piu' ampia, la tutela giurisdizionale. Alle garanzie apprestate con le opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c. sono subentrati altri mezzi di tutela, e al sistema dell'esecuzione ordinaria e' stato sostituito un altro, diverso e non illegittimo, sistema.
Riguarda ancheart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO E TERZO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615/618 DEL COD. PROC. CIVILE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. 24/1956 D. (Nella specie la questione era gia' stata decisa con sent. n. 87 del 1962).
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 618 Codice di procedura civile
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
Riguarda ancheart. 616 Codice di procedura civileart. 72 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)art. 617 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 73 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)e altri 2