Art. 209

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[1]Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria

[2]La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'Intendente di finanza ai sensi del secondo comma dell'art. 208 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti agli enti impositori.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art209 · fonte su Normattiva