Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Gestione in esclusiva da parte dell'inail - Richiesta di 'referendum' abrogativo al fine di consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - Giudizio di ammissibilità - Inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Incidenza sulla possibilita', per gli elettori, di esprimere correttamente il proprio voto - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di una serie di articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 78 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia". Il menzionato fine dei proponenti, cosi' come oggettivato nel quesito - che e' quello di eliminare la gestione di tale assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - non e' suscettibile di essere conseguito per la proposta via di semplice eliminazione parziale della normativa esistente, il cui assetto e' essenzialmente informato ai ben diversi criteri della gestione pubblica e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Al riguardo, infatti, e' sufficiente osservare che il principio - punto essenziale della attuale disciplina - sancito dall'art. 67 del testo unico del 1965, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi (automaticita' delle prestazioni) principio non investito dal quesito - al pari, del resto, di quello, sancito a sua volta dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorieta' dell'assicurazione - non e' compatibile con un regime in cui la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In tal modo, oltretutto, si verrebbe a proporre agli elettori una falsa alternativa, che, senza assicurare - anche in cio' contro le intenzioni dei proponenti - il rispetto dei principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione, ed in particolare dall'art. 38 della stessa, si riverbera anche sulla possibilita' di esprimere correttamente il proprio voto. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 36/2000massima n. 25156 Riguarda ancheart. 28 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 48 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 16 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 42 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 40 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 18 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.e altri 25
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA <<DEL SISTEMA, CHE NON COPRE OGNI IPOTESI DI RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO>> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <<piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico>>, si inserisce in maniera coerente la regola per cui il datore di lavoro e' esonerato dalla responsabilita' civile soltanto se il suo comportamento non e' penalmente sanzionabile; ed altresi' che, in caso di responsabilita' penale, l'intervento dell'INAIL non ha altra finalita' che quella di favorire il lavoratore, secondo lo spirito dell'art. 38 Cost.>>, anticipando le somme che poi dovranno essere restituite dall'effettivo responsabile, non essendo, in tale ipotesi, il rischio coperto dai contributi versati - non puo' essere allora condivisa l'osservazione del giudice rimettente, secondo cui a carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio onere, ossia quello del pagamento dei contributi e quello del rimborso all'INAIL delle somme da questo versate al lavoratore infortunato. E neppure il richiamo fatto dal predetto giudice alle sentenze costituzionali che hanno stabilito la piena risarcibilita', a titolo di danno differenziale, del danno biologico e di quello morale ha influenza ai fini della presente questione, in quanto la riduzione operata, in concreto, da parte di dette pronunce, dell'ambito di operativita' della regola dell'esonero discende in realta' dalla circostanza che la rendita corrisposta dall'INAIL al lavoratore infortunato costituisce risarcimento del solo danno derivante dalla diminuzione della capacita' lavorativa, sicche' l'esonero non avrebbe alcun fondamento giuridico in presenza di altre voci di danno. - Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971. - V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <<inciso sulla cosiddetta pregiudiziale penale, non hanno eliminato il principio di fondo che ispira il sistema, limitandosi ad ampliare i margini di cognizione del reato, 'incidenter tantum', da parte del giudice civile, la' dove l'art. 10 in esame ancorava in origine il risorgere della responsabilita' civile del datore al caso di sentenza penale di condanna per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato>>.
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero -, in quanto, posto che la Corte, con la sentenza n. 22 del 1994, ha osservato che, <<recuperando le somme anticipate, l'INAIL e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati quando il datore di lavoro non provvede subito o non e' coperto da assicurazione, cosi' salvaguardandosi anche i limiti entro i quali puo' esercitarsi l'iniziativa economica privata >>; non puo' esservi contrapposizione, ma semmai integrazione, tra il meccanismo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e l'esercizio dell'impresa privata. Ed infatti, l'esercizio del regresso da parte dell'INAIL si collega con l'onere per detto ente di pagare automaticamente e comunque le prestazioni, allo scopo di tutelare piu' efficacemente il lavoratore infortunato; peraltro, l'esercizio di una attivita' imprenditoriale che si traduca in un illecito penale non puo' essere privo di obblighi risarcitori in sede civile, tanto che l'invocato art. 41 Cost. limita espressamente la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la sicurezza>> del lavoratore.
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELLA COPERTURA I.N.A.I.L. - SINDACATO DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 485/91 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. ESCLUSIONE DALLA COPERTURA I.N.A.I.L. ANCHE DEL DANNO MORALE - QUESTIONE GIA' RISOLTA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 37/1994 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente inammissibile, in quanto rivolta, nella sostanza, a sindacare le statuizioni contenute nella sentenza n. 485/1991 della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - l'integrale ristoro del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro. E' manifestamente infondata, in quanto gia' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - il ristoro del danno morale conseguente ad infortunio sul lavoro. - S. nn. 356/1991, 485/1991, 37/1994; O. nn. 27/1990, 93/1990, 203/1990, 7/1991. red.: R. Foglia
INFORTUNI SUL LAVORO (E MALATTIE PROFESSIONALI) - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO - REGRESSO DELL'INAIL - MANCATA PREVISIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO-REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE NEL CASO IN CUI SIA STATA EMESSA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche quando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. - in quanto, benche' non si possa attribuire alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. natura di vera e propria sentenza di condanna, stante le peculiarita' che la caratterizzano, tuttavia occorre considerare che il successivo art. 445, primo comma, espressamente la equipara "a una pronuncia di condanna", facendo salve le disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui la stessa "efficacia nei giudizi civili o amministrativi"; esclusione, quest'ultima, che consente al giudice civile di conoscere incidentalmente della responsabilita' dell'imputato, esattamente come avviene nel caso della sentenza di condanna. - S. nn. 22/1967 e 102/1981 ed altresi' S. n. 149/1994 e O. nn. 121 e 226/1994. red.: G. Leo
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI OCCORSI IN OCCASIONE DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO E CON CONSEGUENZE CHE SOLO SE SOMMATE SUPERANO IL DIECI PER CENTO DI INVALIDITA' - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL, IN TALE IPOTESI, VERSO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DI INFORTUNIO CAUSANTE INVALIDITA' INFERIORE A DETTA MISURA - MANCATA ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OPERATIVITA' DELLA NORMA AL DI FUORI DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELL'INVALIDO E DI UTILITA' SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il vigente sistema assicurativo antinfortunistico, se limita l'obbligo dell'istituto assicuratore di indennizzare le conseguenze pregiudizievoli di un infortunio sul lavoro alla sola ipotesi in cui il lavoratore si trovi in uno stato di inabilita', oggettivamente e complessivamente accertato nella misura superiore al dieci per cento (art. 74, d.P.R. n. 1224 del 1965), riconosce un diritto-dovere dell'istituto medesimo di rivalersi (artt. 10 e 112 del citato d.P.R.) delle somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili e - ove vi sia una pluralita' di colpevoli - in proporzione delle rispettive responsabilita', onde, anche in caso di infortuni policroni, occorsi in occasione di diversi rapporti di lavoro e con conseguenze che solo sommate fra loro comportano il superamento del limite di indennizzabilita', ciascun datore di lavoro deve rispondere una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile ed in proporzione dell'inabilita' da esso derivante. Va quindi respinto l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancata esclusione, nell'ipotesi suddetta, dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il datore di lavoro responsabile di infortunio cui sia conseguita una invalidita' inferiore al dieci per cento, determinerebbe, nei suoi confronti, un trattamento ingiustificatamente deteriore e l'assunzione di una responsabilita' per fatto altrui, senza fondamento ne' nella tutela dell'invalido (art. 38 Cost.), ne' nell'utilita' sociale (art. 41 Cost.). Atteso che, solo recuperando le somme anticipate l'I.N.A.I.L. e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati, cosi' salvaguardandosi anche i limiti, individuati dalla Costituzione, entro i quali puo' esercitarsi la iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: S.E. rev.: S.P.
sentenza 22/1994massima n. 20428 Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
sentenza 37/1994massima n. 20414 Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE A QUO, AI FINI DELLA RILEVANZA, SULLA INESISTENZA DEL REATO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
In un giudizio promosso -come nella specie- sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro, salvo che nel caso in cui venga accertata una responsabilita' penale di questi per il fatto del quale e' derivato l'infortunio, non e' soggetta al sindacato della Corte costituzionale, ai fini del controllo sulla rilevanza della questione, la valutazione del giudice a quo sulla inesistenza degli estremi del reato.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE CORRISPOSTA DALL'I.N.A.I.L. - DISCIPLINA - CONSIDERAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLA CAPACITA' LAVORATIVA E NON DEL DANNO ALLA SALUTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA DIVERSA DA QUELLA REGOLATRICE - INAMMISSIBILITA'.
Il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e' disciplinato dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e non invece dall'art. 10 di detto d.P.R., onde e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 cit. sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacita' lavorativa.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO NELLA SUA GLOBALITA' - POSSIBILITA' DELL'ELIMINAZIONE DI ESSO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali si iscrive a tal punto nel nostro sistema previdenziale-assicurativo che l'eventuale eliminazione dello stesso comporterebbe una ristrutturazione dell'intero sistema che non potrebbe che essere opera del legislatore, esulando dai poteri della Corte: ne deriva la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impugnati in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., ma sotto profili collegati essenzialmente al parametro dell'art. 3, per il solo fatto di escludere, se manca la responsabilita' penale, la responsabilita' civile del datore di lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento. - Per la non fondatezza di analoghe questioni: S. nn. 22/1967 e 74/1981.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - LAMENTATO COINVOLGIMENTO, IN TALE ESCLUSIONE, OLTRE AI DANNI ECONOMICI, DEL DANNO BIOLOGICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA, DOVENDOSI LA NORMA INTERPRETARE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, NEL SENSO CHE L'ESONERO DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NON SI ESTENDE AL DANNO BIOLOGICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Poiche' la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha per oggetto il danno biologico di per se stesso e nella sua integralita' (v. massima D) la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile va interpretata, al fine di non ritenere l'istituto in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nel senso che esso riguarda anche il risarcimento del danno biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacita' lavorativa e che come tale non forma oggetto della copertura assicurativa I.N.A.I.L.: da cio' discende che, anche nel caso di danno originato dalla prestazione di lavoro, il danno biologico, in se' considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilita' civile di quest'ultimo, senza i limiti posti dall'art. 10, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). - Sul contenuto e sui limiti della copertura assicurativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: S. n. 87/1991.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. - AZIONE DIRETTA DELL'INFORTUNATO E, IN REGRESSO, DELL'I.N.A.I.L., VERSO IL DATORE DI LAVORO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE DEL MEDESIMO PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO - NON ASSICURATA TUTELA, IN ENTRAMBI I CASI, DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'INAIL, nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennita' e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e cio' benche' la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL. Queste disposizioni (delle quali quella dell'art. 11 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. e' stato, con sent. n. 356 del 1991, riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in se' considerato, prescinde dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralita' dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attivita', le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Pertanto sia l'art. 10, sesto e settimo comma, sia l'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, debbono essere dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa. - Sul principio della integrale tutela risarcitoria del danno biologico, e, in particolare, riguardo al "diritto di surroga" di cui all'art. 1916 cod. civ.: S. n. 356/1991.
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI - FATTO CAUSATIVO - REATO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - DOMANDA - PROPOSIZIONE DEGLI "INTERESSATI" (E DELL'I.N.A.I.L.) - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE O DALLA DATA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, EMESSI DAL GIUDICE PENALE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI COLORO CHE NON ABBIANO PARTECIPATO AL GIUDIZIO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, COMMA QUINTO. - COST., ARTT. 3 E 24.
Tra gli "interessati" alla proposizione, in sede civile, dell'azione per l'accertamento che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che sussiste la responsabilita' civile del datore di lavoro o dei suoi preposti - nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico dei suddetti - non e' da annoverare - secondo costante indirizzo giurisprudenziale - l'I.N.A.I.L., il cui interesse al recupero delle somme pagate (all'infortunato o ai suoi eredi), del tutto diverso da quello delle parti private, e' autonomamente tutelato attraverso l'azione di regresso (promossa dall'Istituto ai sensi degli artt. 11 e 112 d.P.R. n. 1124/1965), per la quale opera un diverso termine (di prescrizione). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma quinto del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CASI DI ESCLUSIONE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DELL'INFORTUNATO PERSEGUIBILI A QUERELA E CAGIONATE INDIPENDENTEMENTE DALL'INOSSERVANZA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10 E 11. - COST., ARTT. 3 E 24.
L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INFORTUNIO DA ESSI CAUSATO, PER COLPA, AD UN ALTRO LAVORATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE - INMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata in relazione alle norme disciplinanti l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., non applicabili nel giudizio a quo - vertente invece sull'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della predetta azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale attinente a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, era stata censurata la norma di cui al terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche' non posto in condizione di intervenire, norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima ' in parte qua' con sentenza della Corte n. 102/1981). - S.n. 102/1981.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OPPONIBILITA' DEL GIUDICATO DI CONDANNA, FORMATOSI NEL PROCESSO PENALE, NELLE EVENTUALI SUCCESSIVE SEDI, ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - PRETESA DISCRIMINAZIONE DELL'IMPUTATO SUL PIANO DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' derivare all'imputato dalla opponibilita', nelle successive sedi in cui rilevi, del giudicato di condanna formatosi nel processo penale cui abbia partecipato, ed in cui gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa, tra i quali non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., del comma secondo dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile neanche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE - DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MORTE DEL REO O PER AMNISTIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in materia di infortuni sul lavoro, dispone che il termine triennale di decadenza per l'azione di responsabilita' civile decorra dalla data della pubblicazione della sentenza penale di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia, e non da quella in cui essa sia nota alla parte interessata, in quanto la Corte ha gia' affermato, nell'escludere la illegittimita' di analogo contesto normativo, che l'onere della parte lesa di seguire il corso del processo penale, considerata anche la congruita' del termine, non puo' ritenersi in contrasto con il diritto di difesa. - S.n. 116/1972.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (O DI SUO DIPENDENTE) - ESERCIZIO DELL'AZIONE, IN SEDE CIVILE, DA PARTE DELL'INFORTUNATO - ESISTENZA DI PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - ILLEGITTINITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - PERSISTENTE PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE PENALE - SALVAGUARDIA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN CASO DI INIZIO DELL'AZIONE PENALE.
L'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato promossa da parte dell'infortunato - in quanto anch'essa intesa allo accertamento delle responsabilita' civili a seguito di infortunio sul lavoro - persegue scopo identico, ex art. 3 Cost., a quello dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, in relazione alla quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusisone gia' prevista in relazione all'intervenuta archiviazione della denuncia in sede penale, per contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile, in caso di sopravvenuto inizio dell'azione penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (O DI SUO DIPENDENTE) - ESERCIZIO DELL'AZIONE, IN SEDE CIVILE, DA PARTE DELL'INFORTUNATO - ESISTENZA DI SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (IN APPLICAZIONE DELL'ART. 27 L. 11 MARZO 1953, N. 87) IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - PERSISTENTE PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE PENALE - SALVAGUARDIA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN CASO DI RIAPERTURA DI QUELLO PENALE.
L'esistenza di una sentenza istruttoria di proscioglimento determina - ai fini dell'esercizio dell'azione civile di responsabilita' - una preclusione identica a quella, derivante dal provvedimento di archiviazione della notitia criminis, gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (v. massima precedente). Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso di sopravvenuta riapertura di quello penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile. - S. n. 102/1981.