Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Previdenza (assicurazioni sociali)

Assicurazione contro la disoccupazione

Sottovoce della voce 129 nella classificazione del Massimario

25 massime, da pronunce dal 21 gennaio 2025 al 21 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

25 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10559/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Grave inadempimento datoriale - Necessità - Trasferimento del lavoratore a notevole distanza dalla residenza - Insufficienza.

    In tema di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, la quale richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con la conseguenza che, in ipotesi di dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede di lavoro, la notevole distanza di essa dal luogo di residenza non è sufficiente, da sola, a ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

    Rv. 678703-01Rassegna di marzo 2026, p. 320Art. 2103 c.c. · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10372/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Obbligo di comunicazione dati all'I.N.P.S. - Decadenza dal diritto alla prestazione - Presupposti.

    In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), l'obbligo di comunicazione all'INPS di avviamento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di un'impresa individuale durante il periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione, ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, la cui inosservanza comporta la decadenza di cui al successivo art. 11, lett. c), è soddisfatto ove la parte privata abbia dichiarato lo svolgimento dell'attività autonoma, con indicazione del reddito presunto, contestualmente alla presentazione della domanda della prestazione.

    Rv. 678701-01Rassegna di marzo 2026, p. 318Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10397/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Esclusione normativa per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato - Deroga in caso di mancato superamento del periodo di prova – Insussistenza - Ragioni.

    In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), l'esclusione dalla prestazione stabilita, dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015, per i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato si applica anche all'ipotesi di recesso dell'Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova, il quale ha il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.

    Rv. 678700-01Rassegna di marzo 2026, p. 318Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 70 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8310/2026

    Indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL - Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio - Eventi di disoccupazione rilevanti - Interpretazione.

    In tema di indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, il comma 15-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, aggiunto dall'art. 7 della l. n. 81 del 2017, laddove stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2017 la prestazione è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso art. 15, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, va interpretato nel senso che per "eventi di disoccupazione" devono intendersi le situazioni di disoccupazione che si sono verificate a partire da tale data e non già gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto pregresso.

    Rv. 678794-01Rassegna di marzo 2026, p. 311Art. 7 Lavoro autonomo e agileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7957/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza ex art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Presupposti - Titolarità di partita Iva - Rilevanza - Esclusione.

    La decadenza dalla NASpI - che l'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega all'omessa comunicazione all'INPS dell'attività lavorativa autonoma - presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa siffatta - produttiva o potenzialmente produttiva di reddito - in concomitanza con la fruizione del trattamento di disoccupazione, presupposto che non è integrato dalla mera titolarità di partita IVA, la quale rappresenta, rispetto alla medesima attività, un atto meramente propedeutico e di per sé neutro.

    Rv. 678644-01Rassegna di marzo 2026, p. 306Art. 2966 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6770/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    NASpI - Requisiti di accesso - Criteri di determinazione - Requisito di trenta giornate di lavoro effettivo - Giornate non lavorate per rifiuto della prestazione lavorativa offerta - Ricomprensione - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), è da intendersi in senso giuridico e non naturalistico, per cui l'effettività è integrata anche nel caso in cui il lavoratore offre la prestazione ma vi è rifiuto datoriale ingiustificato di riceverla, rimanendo inalterato il sinallagma contrattuale nella sua funzionalità, senza interruzione dell'obbligazione retributiva e contributiva.

    Rv. 678578-01Rassegna di marzo 2026, p. 300Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6081/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ex art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Spettanza - Dies ad quem - Data di maturazione del diritto al pensionamento - Data di concreta decorrenza del pensionamento - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Somme percepite dopo la maturazione del diritto - Ripetibilità.

    Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015, la nuova assicurazione per l'impiego (NASpI) può essere erogata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non a quella di decorrenza in concreto del medesimo, stante il chiaro tenore letterale della citata disposizione e l'impossibilità - in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degli interessi tutelati - di assoggettare la decadenza alla presentazione della domanda amministrativa e dunque a una scelta di convenienza del pensionato, con la conseguenza che le somme percepite a tale titolo, dopo la maturazione del predetto requisito, sono ripetibili.

    Rv. 678637-01Rassegna di marzo 2026, p. 295Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6141/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità › Decadenza

    Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Decadenza - Lavoro intermittente senza obbligo di chiamata - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

    Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

    Rv. 678638-01Rassegna di marzo 2026, p. 296Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6182/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Decadenza di cui all'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periodo di godimento della NASpI - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

    La decadenza dalla NASpI, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 1, primo periodo, nel termine ivi stabilito, si applica nel caso in cui la comunicazione sia del tutto omessa, sia resa oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività e, infine, nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma, iniziata prima della domanda di prestazione, non sia comunicata nei trenta giorni decorrenti da quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in presenza di denuncia di nuova attività lavorativa compiuta, nel termine di 30 giorni dal suo inizio, contestualmente alla domanda amministrativa, aveva negato il diritto dell'Inps di ripetere le somme erogate a titolo di NASpI).

    Rv. 678699-01Rassegna di marzo 2026, p. 297Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5445/2026

    Contributi e prestazioni › Indennità

    NASpI - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Gravità dell'inadempimento datoriale - Reiterata omissione del versamento dei contributi previdenziali - Tutele previste per sterilizzarne gli effetti negativi - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

    La reiterata omissione del versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro è suscettibile di integrare la giusta causa di dimissioni del lavoratore, e dar luogo così allo stato di disoccupazione involontaria, presupposto per il riconoscimento del diritto alla NASpI, non rilevando in contrario le misure previste dall'ordinamento previdenziale per sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale, quali l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., ovvero la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, in quanto strumenti inidonei a incidere sulla lesione del rapporto fiduciario derivante dalla grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto di lavoro.

    Rv. 678576-01Rassegna di marzo 2026, p. 291Art. 2119 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstitiDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia