Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Previdenza (assicurazioni sociali)

Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti

Sottovoce della voce 129 nella classificazione del Massimario

23 massime, da pronunce dal 20 gennaio 2025 al 17 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

23 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6009/2026

    Pensione di vecchiaia

    Pensione di vecchiaia - Trattamento pensionistico a carico della gestione separata - Avvalimento della facoltà di computo della contribuzione versata in AGO - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Data della domanda di computo - Rilevanza - Fondamento.

    In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

    Rv. 677676-01Rassegna di marzo 2026, p. 294Art. 6 Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica · Art. 7 Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3955/2026

    Pensione ai superstiti › Riversibilità › Coniuge

    In tema di ripartizione del trattamento di reversibilità, laddove vi sia concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato del pensionato, la quota spettante a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, ratione temporis vigente, non può essere determinata considerando esclusivamente l'importo dell'assegno divorzile percepito, ma valutando tale elemento in comparazione con altri parametri, primo fra tutti quello della durata dei rispettivi matrimoni.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 677850-01Rassegna di febbraio 2026, p. 102Art. 9 divorzioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 33054/2025

    Pensioni › Pagamento

    Pensione reversibilità - Revoca ex art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207 del 2008 - Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa - Sospensione effettiva - Necessità - Fondamento.

    In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

    Rv. 677152-01Rassegna di dicembre 2025, p. 152Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31692/2025

    Pensioni › Misura

    Reddito derivante da pensione privilegiata militare tabellare - Maggiorazione sociale della pensione ex art.1, comma 4, l. n. 544 del 1988 - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.

    La pensione privilegiata militare tabellare, corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio, concorre alla determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico, ex art. 1 della l. n. 544 del 1988, atteso che detta norma, escludendo dal computo solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione, considera rilevanti anche i redditi esenti da imposte, quali quelli derivanti da pensioni militari al di fuori dell'ipotesi di menomazioni originate per causa di guerra.

    Rv. 677203-01Rassegna di dicembre 2025, p. 143Art. 77 Testo unico pensioni di guerraDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29775/2025

    Pensioni

    Esposizione ad amianto - Prepensionamento e rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Cumulabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Ragioni.

    Il beneficio del pensionamento anticipato, concesso mediante aumento dell'anzianità contributiva ex art. 10 del d.l. n. 185 del 1994 (conv. con modif. dalla l. n. 451 del 1994), non è cumulabile, per lo stesso periodo, con la rivalutazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e tale impossibilità di cumulo non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica - rilevabile d'ufficio - del meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto della suddetta esposizione.

    Rv. 677007-01Rassegna di novembre 2025, p. 104Art. 13 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27195/2025

    Pensioni › Misura

    Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'U.E. - Lavoro svolto presso un'organizzazione internazionale - Art. 18, comma 3, terzo periodo, l. n. 115 del 2015 - Interpretazione - Totalizzazione dei contributi - Preclusione - Presupposti.

    In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 - che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso - va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.

    Rv. 676771-01Rassegna di ottobre 2025, p. 118Art. 18 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27115/2025

    Pensioni

    Pensione di vecchiaia - Prestazioni di lavoro in Italia ed in altro Stato U.E. - Integrazione di cui all’art. 3, comma 15, l. n. 335 del 1995 - Anni di contribuzione estera - Rilevanza - Esclusione.

    Pensioni › Misura

    In tema di cumulo pensionistico inerente a prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'Unione europea, ai fini del calcolo dell'integrazione prevista dall'art. 3, comma 15, della l. n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all'estero.

    Rv. 676817-01Rassegna di ottobre 2025, p. 114Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26753/2025

    Pensioni › Misura

    Pensione di vecchiaia - Rivalutazione automatica ex d.l. n. 65 del 2015, conv. dalla l. n. 109 del 2015 - Applicazione - Decorrenza - Determinazione dello scaglione di riferimento - Inclusione degli assegni vitalizi - Necessità.

    Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stato regolato dal d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 109 del 2015, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 70 del 2015 e 250 del 2017 (che hanno ritenuto immune da profili di incostituzionalità l'art. 1, comma 1, n. 2, sotto il profilo sia della retroattività della novella, sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionati nell'applicazione della normativa precedente al d.l. n. 201 del 2011) e si applica a decorrere dal 2012, sicché il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo anche gli assegni vitalizi.

    Rv. 676759-01Rassegna di ottobre 2025, p. 111Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26754/2025

    Pensioni

    Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della P.A. - Natura previdenziale - Fondamento - Conseguenze - Utilizzabilità della contribuzione per l'erogazione della pensione di anzianità - Esclusione - Fattispecie.

    La pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella specie, durante il periodo in cui l'assicurato era arruolato nella marina) è di natura previdenziale e non indennitaria, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio, e pertanto la relativa contribuzione non può essere utilizzata nuovamente per l'erogazione della pensione di anzianità.

    Rv. 676645-01Rassegna di ottobre 2025, p. 111Art. 2 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 6 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 39 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23911/2025

    Contributi › Figurativi

    Riscatto degli anni di laurea - Fattispecie a formazione progressiva - Comunicazione della riserva matematica - Necessità - Conseguente decorso del termine per il relativo versamento - Omissione del pagamento - Conseguenze.

    Il riscatto degli anni del corso di laurea costituisce una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento dell'importo, e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulteriore termine - da considerarsi essenziale - per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva.

    Rv. 676167-01Rassegna di luglio 2025, p. 329Art. 1457 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstitiDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia