Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Accertamento tributario (nozione)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

135 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Pagina 2 di 3 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 135 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34700/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Imposta di registro - Determinazione del valore di immobili o di diritti reali immobiliari - Equità sostitutiva - Esclusione - Equità integrativa - Presupposti.

    Il ricorso all'equità sostitutiva è precluso nei giudizi estimatori di cui all'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, i quali devono uniformarsi ai criteri previsti dalla legge, potendo, al più, il ricorso all'equità integrare il giudizio nel senso della determinazione di un elemento mancante della fattispecie, concretizzando la stima nel più ampio contesto degli elementi acquisiti secondo le indicazioni normative.

    Rv. 677247-01Rassegna di dicembre 2025, p. 215Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 113 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34493/2025

    Accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Onere di motivazione - Contenuto - Accertamento basato su presunzioni semplici - Equiparabilità - Esclusione.

    In tema di accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - il quale, in mancanza della prova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazuione non intenda accogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'ufficio non abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del reddito ripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune delle giustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 677131-01Rassegna di dicembre 2025, p. 213Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2729 c.c. · Art. 2728 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34268/2025

    Avviso di accertamento

    Autotutela sostitutiva - Cartella emessa a seguito di controlli automatizzati - Errore di calcolo - Sostituzione con un avviso a seguito di interlocuzione con il contribuente - Legittimità - Termine di decadenza – Necessità.

    In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).

    Rv. 677259-01Rassegna di dicembre 2025, p. 204Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis iva · Art. 57 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34118/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Decadenza e prescrizione - Differenze - Tempestivo esercizio del potere impositivo - Condizioni - Conseguenze.

    Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione.

    Rv. 677375-01Rassegna di dicembre 2025, p. 202Art. 2948 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33800/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Cabina di trasformazione per la somministrazione di energia elettrica - Caratteri - Inclusione nel gruppo E delle categorie catastali - Fondamento.

    La cabina di trasformazione per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali, non presentando autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.

    Rv. 677333-01Rassegna di dicembre 2025, p. 199Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33204/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Accertamento redditometrico - Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

    In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, commma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entità degli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con tali risorse.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 677373-01Rassegna di dicembre 2025, p. 189Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32907/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamento tributario nei confronti di società di capitali a base ristretta - Contestazione di utili extracontabili - Presupposto dell'accertamento nei confronti dei soci - Unicità dell'atto amministrativo delle rettifiche - Raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti dei soci - Estensione - Fondamento.

    L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i quali l'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.

    Rv. 677225-01Rassegna di dicembre 2025, p. 186Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32303/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Cambio di destinazione urbanistica - Provvedimento di attribuzione della rendita catastale - Natura - Verifica della regolarità urbanistica ed edilizia - Necessità - Fondamento.

    In tema di cambio di destinazione urbanistica operata dal contribuente con la procedura DOCFA, il provvedimento di classamento e attribuzione della rendita catastale dell'immobile, in quanto atto tributario riferito alle caratteristiche oggettive - costruttive e tipologiche - del bene, non può prescindere dalla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso, non potendosi, quindi, tenere conto di un cambio di destinazione d'uso privo di un titolo edilizio-urbanistico abilitativo.

    Rv. 677379-01Rassegna di dicembre 2025, p. 174Art. 8 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32146/2025

    Avviso di accertamento

    Nelle società di capitali, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non gli attribuisce la legittimazione a ricorrere ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 avverso l'atto impositivo indirizzato alla società, affinché non si consolidi la pretesa erariale, restando tale ultimo potere riservato alla società medesima.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 677534-01Rassegna di dicembre 2025, p. 173Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32146/2025

    Avviso di accertamento

    Nel caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, laddove al custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., sia stato conferito dall'assemblea l'incarico di amministratore unico.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 677534-02Rassegna di dicembre 2025, p. 173Art. 321 c.p.p. · Art. 43 fallimento · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32046/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Prelievo unico erariale - Determinazione presuntiva della base imponibile - Prova contraria - Natura documentale - Necessità - Testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. - Idoneità - Esclusione.

    Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

    Rv. 677394-01Rassegna di dicembre 2025, p. 169Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 257-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31566/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classamento in rettifica rispetto a quello eseguito mediante la procedura DOCFA - Elementi di fatto giustificativi della pretesa - Onere della prova - Ripartizione - Conseguenze - Fattispecie.

    Nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa spetta all'amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, sicché il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto il proprio convincimento dalla stessa motivazione dell'atto impositivo, sul presupposto implicito che la contribuente non avesse assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione al valore dell'immobile).

    Rv. 677345-01Rassegna di dicembre 2025, p. 166Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31586/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Determinazione della rendita catastale - Saggio d'interesse sul capitale fondiario - Individuazione - Immobili a destinazione speciale - Discrezionalità dell’Agenzia del territorio - Esclusione - Fondamento.

    In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, non potendo assumere rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal citato d.m., richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986.

    Rv. 677367-01Rassegna di dicembre 2025, p. 167Art. 52 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31322/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Rendita catastale - Determinazione - Torre eolica - Esclusione - Altri elementi di fatto - Incidenza - Criteri - Fondamento.

    In materia di rendita catastale degli impianti eolici, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem alla circolare Agenzia del territorio n. 6/T/2012, sicché, escluso il computo di torri e aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita va determinata, sulla base del procedimento indiretto con "approccio di costo", con esclusivo riguardo al valore di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si tiene conto di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari, nonché degli altri elementi di fatto incidenti sulla quantificazione della rendita stessa.

    Rv. 677363-01Rassegna di dicembre 2025, p. 161Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31329/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classamento catastale - Valori del biennio censuario 1988-1989 - Finalità - Caratteristiche effettive del bene - Valutazione da parte del giudice o dell'amministrazione - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di classamento catastale, il riferimento ai valori del biennio censuario 1988-1989, imposto dall'art. 14 del d.P.R. n. 1142 del 1949, opera ai fini della determinazione delle tariffe d'estimo ovvero delle rendite dei fabbricati c.d. "tipo", ma non impedisce che, nel concreto procedimento di stima, il giudice o l'ufficio erariale tengano conto delle caratteristiche effettive del bene e del suo stato al momento dell'accertamento, comprese le obsolescenze fisiche, funzionali o economiche maturate successivamente al biennio censuario, poiché la rendita deve riflettere la redditività ordinaria dell'immobile.

    Classificata anche sotto: Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) › Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

    Rv. 677342-01Rassegna di dicembre 2025, p. 162Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31330/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Attività turistico- ricettive - Case mobili - Rendita catastale - Rilevanza - Ragioni - Categoria degli imbullonati - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento.

    Le case mobili (mobil-home) utilizzate nell'ambito di attività turistico-ricettive devono essere considerate ai fini della stima della rendita catastale, in quanto autonome, stabili e complete di impianti, contribuendo direttamente alla capacità reddituale dell'unità immobiliare e non rientrando nella categoria degli imbullonati ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, riservata a beni strumentali al processo produttivo privi di autonomia abitativa o reddituale.

    Rv. 677406-01Rassegna di dicembre 2025, p. 162Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31331/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Determinazione della rendita catastale - Beni di proprietà del conduttore - Rilevanza - Fondamento - Lesione dei diritti di proprietà o di iniziativa economica - Esclusione.

    In tema di determinazione della rendita catastale, il proprietario di un'unità immobiliare è tenuto a contribuire in relazione al suo valore effettivo, che tenga conto anche dei beni di proprietà del conduttore, la cui inclusione risponde a un criterio oggettivo di valutazione dell'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, non comportando alcun indebito spostamento di oneri né una lesione dei diritti di proprietà o di iniziativa economica.

    Rv. 677376-02Rassegna di dicembre 2025, p. 163Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31331/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Immobile concesso in locazione - Determinazione della rendita catastale - Criterio del costo di ricostruzione deprezzato - Ammissibilità.

    Ai fini della determinazione della rendita catastale, il canone di locazione costituisce un elemento soggettivo e potenzialmente non rappresentativo della reale capacità reddituale dell'immobile; pertanto, l'ufficio erariale può legittimamente ricorrere al procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato, al fine di ottenere una valutazione oggettiva e coerente con la funzione produttiva dell'unità immobiliare, senza con ciò incorrere in violazione degli artt. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 8, 19 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949.

    Rv. 677376-03Rassegna di dicembre 2025, p. 164Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30714/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notificazione degli atti tributari - Utilizzo del Servizio integrato di notificazione (S.I.N.) di Poste Italiane - Scissione degli effetti della notificazione - Operatività - Momento della consegna dell'atto al S.I.N. - Rilevanza - Fondamento.

    In tema di notifica degli atti tributari, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica anche quando l'Amministrazione utilizza il Servizio integrato di notificazione (S.I.N.), dovendo conseguentemente valutarsi la tempestività della notifica per il notificante con riguardo al momento della consegna degli atti al suddetto Servizio, che costituisce una mera articolazione interna di Poste Italiane, la cui attività di predisposizione dei plichi per la spedizione rileva quale semplice stadio di un unico procedimento.

    Rv. 677032-01Rassegna di novembre 2025, p. 129Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 3 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 14 Modifiche al sistema penale · Art. 149 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30190/2025

    Avviso di accertamento

    La responsabilità del socio per i debiti della società, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dev'essere consacrata in un avviso di accertamento riferito alla sua specifica posizione e a lui notificato, non potendo l'Amministrazione finanziaria limitarsi a notificargli un avviso di intimazione correlato a un pregresso avviso di accertamento relativo alla sola società.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 677030-01Rassegna di novembre 2025, p. 126Art. 36 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29299/2025

    Avviso di accertamento › Motivazione ed onere della prova › Giuramento del contribuente

    Operazioni oggettivamente inesistenti - Conseguenti vantaggi fiscali - Presunzione di equa ripartizione tra il cedente e il cessionario - Legittimità - Onere della prova contraria - Spettanza in capo al contribuente.

    In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

    Rv. 677108-01Rassegna di novembre 2025, p. 116Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 40 Accertamento imposte sui redditi · Art. 1101 c.c. · Art. 1298 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29310/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classamento di un fabbricato nelle categorie D o E - Presupposti - Destinazione occasionale o non coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali del bene - Irrilevanza.

    Il classamento catastale di un fabbricato nelle categorie D o E dipende dalla destinazione speciale o particolare risultante dalle caratteristiche costruttive, tipologiche e dimensionali, determinate, rispettivamente, dall'esigenza intrinseca di esercitare un'attività commerciale o industriale ovvero di assolvere a funzioni pubbliche o di interesse collettivo, in modo che l'immobile risulti insuscettibile di destinazione diversa se non mediante radicali trasformazioni incidenti sulla sua consistenza strutturale e sulla sua idoneità funzionale, senza che rilevino destinazioni inusuali, anormali, occasionali e temporanee, dovendosi, pertanto, guardare unicamente alle caratteristiche strutturali e funzionali oggettive del fabbricato, indipendentemente dall'eventuale utilizzo di quest'ultimo per lo svolgimento di attività incoerenti con le stesse.

    Rv. 677109-01Rassegna di novembre 2025, p. 117Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29085/2025

    Avviso di accertamento

    Contraddittorio tra le parti e poteri del giudice tributario - Diritto di difesa - Recupero ad imposizione di importi superiori rispetto al pvc - Violazione - Esclusione - Avviso di accertamento - Dipendenza dall'atto prodromico - Esclusione - Fondamento.

    In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.

    Rv. 677452-01Rassegna di novembre 2025, p. 115Art. 111 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 c.p.c. · Art. 12 Statuto del contribuente e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27229/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Regime premiale ex art. 10, comma 9, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Società di capitali - Applicabilità - Condizioni.

    In tema di accertamento mediante studi di settore, il regime premiale consistente nell'abbreviazione del termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, si applica anche alle società di capitali, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) siano soggette agli studi di settore; b) vi sia congruità con gli specifici indicatori previsti; c) siano stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti; d) non sia stata commessa una violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 676826-01Rassegna di ottobre 2025, p. 143Art. 331 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26168/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Avviso di accertamento catastale - Impugnazione - Onere di motivazione - Comparazione con immobili similari della stessa zona - Necessità - Limiti.

    A seguito dell'impugnazione di un atto di accertamento catastale, il giudice è tenuto a compiere una comparazione con immobili similari della stessa zona solo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia motivato la rettifica del classamento in base a un espresso raffronto con le caratteristiche analoghe di altri immobili e non anche quando abbia fatto esclusivo riferimento alla caratteristiche oggettive dell'immobile in discorso, senza alcun cenno al metodo comparativo.

    Rv. 676634-01Rassegna di settembre 2025, p. 140Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25509/2025

    Art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (ratione temporis vigente) - Versamenti bancari superiori al milione di lire in favore di associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991 - Modalità idonee alla tracciabilità - Osservanza - Necessità - Onere della prova in capo al Fisco - Oggetto - Fondamento.

    In tema di accertamento tributario, in caso di pagamenti attraverso conti correnti bancari in favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991, è onere del Fisco dimostrare che, a seguito della mancata indicazione nelle movimentazioni bancarie del percipiente, dell'erogante e della causale, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo, atteso che l'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (come riformulato dall'art. 37, comma 2, lett. s, della l. n. 342 del 2000), applicabile ratione temporis, impone che i pagamenti a favore di tali soggetti, se di importo superiore a un milione di lire, vengano effettuati tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con modalità idonee a consentire lo svolgimento di efficaci controlli, senza, tuttavia, null'altro aggiungere ai fini della loro tracciabilità.

    Rv. 676428-01Rassegna di settembre 2025, p. 129Art. 25 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24936/2025

    Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità.

    In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dato rilievo, al fine di ritenere inapplicabile il suddetto obbligo, alla circostanza che gli acquisti di carburante fossero avvenuti in modo promiscuo per i propri autocarri e macchine operatrici di cantiere).

    Rv. 676441-01Rassegna di settembre 2025, p. 126Art. 19 iva · Art. 75 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24766/2025

    Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) › Revoca e modifica

    Accertamento con adesione - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 – Decorrenza - Individuazione.

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delle imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla data in cui il contribuente ha effettuato la dichiarazione rilevante ai fini impositivi bensì da quella di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

    Rv. 676422-01Rassegna di settembre 2025, p. 122Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24782/2025

    Accertamento presuntivo del reddito d'impresa ed induttivo dell'IVA - Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di acqua minerale - Legittimità - Fondamento.

    In tema di accertamento tributario, che sia presuntivo del reddito d'impresa (a norma dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero induttivo in materia di IVA (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972), è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.

    Rv. 676440-01Rassegna di settembre 2025, p. 123Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 55 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24573/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Rendita catastale - Determinazione - Criteri - Contratto di locazione - Irrilevanza - Fattispecie.

    Ai fini del classamento catastale, i beni non rilevano quali oggetto di diritti ma in ragione dell'autonoma utilità e capacità reddituale, determinata alla stregua del collegamento tra strutture murare e impianti, indipendentemente dalla loro appartenenza, di modo che è irrilevante l'eventuale esistenza di un contratto di locazione sugli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della rendita catastale di una cabina elettrica, aveva tenuto conto di un palo stabilmente infisso su una porzione dell'adiacente terreno di proprietà della società ricorrente, benché recintata e locata a terzi per la realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni).

    Rv. 676438-01Rassegna di settembre 2025, p. 117Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24511/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    In tema di prelievo erariale unico sui ricavi generati dagli apparecchi da gioco, l'accertamento con metodo induttivo ex art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 - che prevede il ricorso ad un importo giornaliero forfettizzato, determinato con decreto ministeriale - non impedisce che il contribuente possa fornire la prova contraria, anche in ordine al quantum della pretesa tributaria.

    Rv. 676516-01Rassegna di settembre 2025, p. 117Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24328/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 676446-01Rassegna di settembre 2025, p. 113Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24135/2025

    Avviso di accertamento

    Nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 675724-01Rassegna di luglio 2025, p. 408Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24023/2025

    Avviso di accertamento

    In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, la notifica dell'avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di far valere la responsabilità del socio, non richiede la previa decorrenza del termine quinquennale dalla cancellazione della società ex art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in quanto la fictio iuris della persistenza della società ai soli fini fiscali, in deroga alla disciplina comune di cui all'art. 2495 c.c., non può precludere l'esigenza di far valere, anche con urgenza, le responsabilità di chi dalla cessazione dell'attività sociale ha ricevuto (o si ritiene abbia ricevuto) assegnazioni patrimoniali. (Fattispecie nella quale all'avviso di accertamento nei confronti della società, notificato a quest'ultima prima della sua cancellazione e divenuto definitivo per mancata impugnazione, era seguita la notificazione dell'atto impositivo nei confronti del socio unico, prima della scadenza del quinquiennio dall'evento estintivo).

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 675723-01Rassegna di luglio 2025, p. 407Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23828/2025

    Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento)

    Istanza di accertamento con adesione - Sospensione dei termini processuali - Automatica operatività - Sussistenza - Mancata presentazione del contribuente alla convocazione - Irrilevanza.

    In caso accertamento con adesione, la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria.

    Rv. 675720-01Rassegna di luglio 2025, p. 405Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 12 Accertamento con adesioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23622/2025

    Processo verbale di constatazione - Verifica dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei versamenti IVA - Efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di accertamento tributario, la verifica, da parte degli organi accertatori, circa l'avvenuta presentazione o meno delle dichiarazioni fiscali e dei versamenti IVA, recepita nel processo verbale di constatazione, rientra nell'ambito dei fatti coperti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., in quanto comporta un'attività di mero riscontro, del tutto priva di margini di apprezzamento.

    Rv. 676270-02Rassegna di luglio 2025, p. 405Art. 2700 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23470/2025

    Accertamento nei confronti di s.n.c. - Emersione di maggior reddito d'impresa - Imputazione ai soci del reddito da partecipazione ai fini IRPEF - Scudo fiscale attivato in proprio dal socio amministratore legale rappresentante - Possibilità per gli altri soci e per la società di invocare la protezione - Esclusione - Fondamento.

    Qualora da un accertamento eseguito nei confronti di una s.n.c emerga un maggior reddito d'impresa da imputarsi ai fini IRPEF ai singoli soci ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TUIR, lo scudo fiscale attivato in proprio dal socio amministratore e legale rappresentante non si estende agli altri soci, poiché il reddito da partecipazione è un reddito personale ed esclusivo del socio, sul quale soltanto grava l'obbligo di versare la correlativa imposta, né la medesima protezione può essere invocata dalla s.n.c., atteso che essa, oltre a non essere soggetto passivo IRPEF, in quanto società commerciale non figura fra gli interessati che - a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001) - possono avvalersi degli effetti preclusivi di ogni accertamento tributario e contributivo conseguenti alla predetta procedura di emersione delle attività detenute all'estero.

    Rv. 676268-01Rassegna di luglio 2025, p. 404Art. 5 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23166/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Codice dell’amministrazione digitale - Enti locali - Notifica degli atti impositivi a mezzo PEC - Regime anteriore alla novella dell’art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005 - Fattispecie.

    In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10 dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno 2008).

    Rv. 675510-01Rassegna di luglio 2025, p. 403Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22903/2025

    Avviso di accertamento

    Cessionario in regime di "reverse charge" - Notificazione dell'atto d’irrogazione di sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 - Raddoppio del termine per l'accertamento ex artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti) - Applicabilità - Mancato recupero dell’IVA indetraibile - Irrilevanza.

    Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 676125-02Rassegna di luglio 2025, p. 468Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 iva · Art. 20 Sanzioni tributarie · Art. 331 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22829/2025

    Avviso di accertamento

    Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con legge n. 208 del 2015 - Applicabilità accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

    In tema di accertamento tributario, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF ed ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del detto d.P.R. e art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, poiché il termine raddoppiato si sostituisce una volta per tutte a quello originario.

    Rv. 675504-01Rassegna di luglio 2025, p. 397Art. 57 iva · Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22274/2025

    Avviso di accertamento

    La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676123-01Rassegna di luglio 2025, p. 390Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21795/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Apparecchi da intrattenimento - Prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario - Determinazione della base imponibile - Ragioni - Fattispecie.

    In tema apparecchi da intrattenimento, la base imponibile del prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario è costituita dalle somme giocate dagli utenti, determinate attraverso i dati memorizzati nei contatori degli apparecchi; ciò postula un costante controllo sul regolare funzionamento di questi e sul loro collegamento alla rete, per garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la loro regolare rilevazione da parte del concessionario e dell'Amministrazione, con obbligo del gestore di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento alla rete. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di pagamento del PREU per il periodo in cui gli apparecchi erano inutilizzabili perché sottoposti a sequestro o a manutenzione, senza accertare se la manutenzione aveva avuto carattere straordinario e, in ogni caso, se tali inutilizzabilità erano state regolarmente comunicate dal gestore).

    Rv. 675469-01Rassegna di luglio 2025, p. 78Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21271/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi cd. armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto - Presupposti - Tributi non armonizzati - Applicabilità - Condizioni.

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.

    Rv. 675643-01Rassegna di luglio 2025, p. 17Art. 6-bis Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21397/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Diligenza richiesta al notificante - Contenuto - Onere del notificante di indagini oltre le risultanze dei pubblici registri - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.

    In tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche).

    Rv. 675498-01Rassegna di luglio 2025, p. 380Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21403/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classificazione catastale - Immobili di proprietà dei consorzi di bonifica - Distinzione tra tipologie di impianti - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

    Ai fini della classificazione catastale, nell'ambito delle attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alla finalità pubblicistica di bonifica, che discende direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gli impianti che, invece, ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal consorzio, non giustificando di per sè le generali finalità istituzionali dell'ente il classamento dei beni di cui è titolare nella categoria E.

    Rv. 675514-02Rassegna di luglio 2025, p. 381Art. 857 c.c. · Art. 862 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21025/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notifica di atti tributari - Variazione della residenza anagrafica del contribuente - Opponibilità all'Ente impositore - Decorso di sessanta giorni dall'iscrizione nei registri comunali - Sufficienza - Comunicazione all'Ufficio - Irrilevanza.

    In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 676115-01Rassegna di luglio 2025, p. 470Art. 58 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20093/2025

    Avviso di accertamento

    Avviso di accertamento - Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un suo delegato - Direttore provinciale - Legittimazione - Sussistenza.

    Avviso di accertamento › Sottoscrizione

    In tema di avviso di accertamento, agli effetti dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, il capo dell'ufficio abilitato a sottoscrivere l'atto o a delegare altri a farlo deve individuarsi - con riferimento al segmento rilevante dell'articolazione ordinamentale dell'Agenzia delle entrate - nel direttore provinciale, con esclusione, salvo delega, di funzionari al vertice di articolazioni interne all'ufficio corrispondente.

    Rv. 675494-01Rassegna di luglio 2025, p. 368Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20093/2025

    Avviso di accertamento

    Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Delega di firma - Omessa indicazione della durata - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    Avviso di accertamento › Sottoscrizione

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio).

    Rv. 675494-02Rassegna di luglio 2025, p. 367Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 19827/2025

    Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Sistema antecedente all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 - Detraibilità dell'IVA - Condizioni - Redazione delle schede carburanti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità - Diverso trattamento degli autotrasportatori per conto di terzi - Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di imposte dirette e di IVA, nel sistema anteriore all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2019, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del citato d.P.R., anche ove si tratti di mezzi destinati alla vendita, giacché la norma non distingue tra questi ultimi e quelli impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; né il diverso regime previsto dall'art. 6 per gli autotrasportatori di cose per conto terzi viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la previsione di limiti di applicabilità a determinate categorie di contribuenti costituisce legittimo elemento di differenziazione.

    Rv. 676197-01Rassegna di luglio 2025, p. 363Art. 3 cost. · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18163/2025

    Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 212 del 2000, ratione temporis vigente - Esclusione - Sanzioni ed interessi - Debenza.

    L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis.

    Rv. 675512-01Rassegna di luglio 2025, p. 342Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia