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L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

  • a)il 60 per cento al coniuge;
  • b)il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 6 gennaio 1994

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2169/2026

    2 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).

    Art. 22 · Art. 2033 c.c. · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23339/2025

    15 agosto 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico, che svolgano attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 222 del 1984, presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti).

    Art. 22 · Art. 8 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 495/1993

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1993

    La pensione di riversibilità attua, per il coniuge superstite, una sorta di proiezione 'ultra mortem' della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del 'de cuius' ed assicura al beneficiario protezione dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del suo dante causa. Pertanto, posto che tali finalità non verrebbero realizzate se il calcolo della percentuale spettante al coniuge si operasse sulla pensione così detta contributiva e non già sull'importo effettivamente percepito dal defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo, e che, d'altra parte, fra la "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto del superstite a tale integrazione del proprio trattamento - trattandosi di diverse pensioni, con distinti titolari, quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite - non sussiste incompatibilità, l'impugnato art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, va dichiarato illegittimo, per contrasto - sia sotto il profilo dell'irragionevolezza che della disparità di trattamento - con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire (come riconosciuto anche, in riferimento all'analoga norma di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con sentenza n. 34 del 1981). - Cfr. S. nn. 314/1985, 184/1988 e 926/1988.

    Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 6/1980

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1980

    Essendo identica la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilità, che tale apporto intende perpetrare oltre la morte del coniuge lavoratore, non può ragionevolmente distinguere le due situazioni a seconda che cessi di vivere il marito ovvero la moglie, in aderenza al principio di parità dei coniugi anche per quanto attiene alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della famiglia, principio sancito dalla Costituzione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito con l'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (quinto comma) stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10". - V. S. nn. 201 e 119/1972; 133/1970.

    Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 11 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2007

    Questione inammissibile
    2 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, censurato, nell'interpretazione datane dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 17888 del 13 dicembre 2002 «in termini di applicazione del limite previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 nelle ipotesi di ricalcolo successivo al 30 settembre 1983», in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione. Invero, il giudice a quo omette di descrivere compiutamente la fattispecie concreta e non identifica neppure con esattezza le disposizioni oggetto della questione. Inoltre, il medesimo giudice formula richieste contradditorie, in quanto, da un lato, auspica una pronuncia manipolativa della disposizione censurata con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale e, dall'altro, sollecita l'intervento della Corte perché fornisca una interpretazione conforme a Costituzione destinata a prevalere su quella del giudice ordinario.

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art22 · fonte su Normattiva