Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Riguarda ancheart. 294 Codice di procedura penaleart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell’esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell’interpretazione della corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte. - V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
sentenza 59/2002massima n. 26806 Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 511-bis Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per mutamento del giudice persona fisica - Inutilizzabilità, mediante lettura, dei verbali delle dichiarazioni assunte in precedenza - Prospettata irragionevolezza nonché violazione dei principî di eguaglianza, del diritto di difesa, di non dispersione della prova e di buon andamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione sostanzialmente analoga a precedenti, già dichiarate manifestamente infondate in base a considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto. Riguardo alle ulteriori, differenti censure avanzate dal giudice rimettente, va rilevato che il contrasto con l’art. 24 Cost., è stato anche prospettato in maniera ipotetica, che del tutto inconferenti sono le censure riferite all’art. 525, in relazione all’art. 111, commi quarto e quinto, Cost., essendo la norma impugnata attuativa, del principio di immediatezza e che, infine, l’art. 97 Cost. non può essere evocato, a proposito dell’attività giurisdizionale in senso stretto. - V. ordinanza n. 391/2001 e, con riguardo all’art. 97 Cost., 'ex pluirimis', sentenza n. 115/2001 e ordinanze n. 204/2001 e n. 30/2000. A.M.M.
Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 511-bis Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Prova assunta da collegio diversamente composto o da giudice-persona fisica diversa - Rinnovazione dell'esame dei testi già sentiti nella pregressa fase dibattimentale - Omessa previsione della possibilita' di lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni - Denunciata illogica disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per altre situazioni analoghe, con violazione del diritto di difesa, del principio di non dispersione della prova, del principio del giusto processo e del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenute legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e disposizioni attuative (legge 25 febbraio 2000, n. 35) in materia di giusto processo - Conseguente mutamento di uno dei parametri costituzionali evocati - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 511, comma secondo, 511-bis e 238 del codice di procedura penale, essendo sopravvenuta, in materia di giusto processo, la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (cui e' stata data attuazione dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35), che ha modificato l'art. 111 della Costituzione, invocato dai giudici stessi tra i parametri costituzionali di riferimento.
sentenza 95/2000massima n. 25235 Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 511-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGA IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 101, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze, la Corte con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 167 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-'bis e 4, del codice di procedura penale>>, ed avendo affermato, in relazione a questioni che avevano impugnato le disposizioni transitorie, che spetta ai giudici 'a quibus' valutare se le questioni possano considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 6 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI, RESE, IN PROCEDIMENTO CONNESSO, DA PERSONA NELLO STESSO PROCEDIMENTO IMPUTATA, IN INCIDENTE PROBATORIO O NEL DIBATTIMENTO, O AL PUBBLICO MINISTERO O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO, O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - ESERCIZIO, DA PARTE DEL DICHIARANTE, NEL CORSO DELL'ESAME A CUI E' SOTTOPOSTO, DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - NUOVA NORMATIVA - CONSENTITA UTILIZZAZIONE DI DETTE DICHIARAZIONI SOLO IN CASO DI CONSENSO DELL'IMPUTATO AL QUALE SI RIFERISCONO - APPLICAZIONE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', DELLE NORME PREVEDENTI, RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI DEI TESTIMONI SU CUI GLI STESSI SI RIFIUTINO, O COMUNQUE OMETTANO, DI RISPONDERE, LA FACOLTA' DELLE PARTI DI PROCEDERE A CONTESTAZIONI E LA POSSIBILITA', SE CONFERMATE DA ALTRI ELEMENTI, DELLA LORO VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, AL RIGUARDO, RISPETTO A NORMA DI ANALOGO CONTENUTO COME MODIFICATA DA CONTESTUALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti i profili dedotti in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora, in dibattimento, l'imputato in procedimento connesso, esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti, concernenti la responsabilita' di altri - gia' oggetto di dichiarazioni da lui rese, nel suddetto procedimento, in sede di incidente probatorio o nel dibattimento, o assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - in mancanza di consenso alla loro utilizzazione da parte dell'imputato al quale le dichiarazioni si riferiscono, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Data l'analogia tra la situazione disciplinata dall'art. 238, comma 4, e quella disciplinata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. (analogia tanto piu' stretta allorche' le dichiarazioni in questione risultino assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, in quanto in tali casi esse hanno natura di veri e propri mezzi di prova), non si giustifica infatti che nell'ipotesi 'de qua' non si applichi la normativa stabilita dall'art. 513, comma 2 - cosi' come modificato dalla contestuale declaratoria di illegittimita' della Corte - con conseguente apertura alle possibilita' di contestazioni e recupero previste in tema di deposizioni testimoniali dell'art. 500 cod. proc. pen.. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 3 legge 267/1997art. 1 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PROCEDIMENTO CONNESSO DA PERSONA IN ESSO IMPUTATA - CONDIZIONI E LIMITI, IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DEL DICHIARANTE SU DI ESSE, ALLA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE E RISPONDENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE - SUPERAMENTO, PER EFFETTO DELLA CONTESTUALE DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IN QUESTIONE, DI CENSURA TENDENTE ESCLUSIVAMENTE AL RIPRISTINO, NELLA IPOTESI 'DE QUA', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI CONSENTITA DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - IMPROPONIBILITA', NEI CONFRONTI DELLA IMPUGNATA NORMA DEL CODICE, DI ALTRA CENSURA CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 267 DEL 1997 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Sotto i profili dedotti nel caso dall'autorita' rimettente, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 Cost., riguardo alle condizioni e ai limiti posti dall'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - alla utilizzazione, nel dibattimento, delle dichiarazioni su fatti implicanti responsabilita' di altri, rese in procedimento connesso da persona nello stesso imputata, che non abbia poi risposto su di esse. Con la prima delle due censure formulate in proposito si tende infatti esclusivamente al recupero delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali, senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il giudice abbia provveduto a disporlo di ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., laddove il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti, secondo la contestuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione, e' quello delle contestazioni. Mentre l'altra censura, formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, in realta' si riferisce alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6, della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non prevede, nel giudizio di primo grado, un meccanismo di recupero delle dichiarazioni gia' acquisite, ex art. 238, al momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2. - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO PER MUTAMENTO DEL GIUDICE-PERSONA FISICA - ACQUISIZIONE DEI VERBALI DI ATTIVITA' PROBATORIA (NELLA SPECIE TESTIMONIANZA), GIA' SVOLTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE - ILLOGICA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO AI VERBALI DI ATTI, DIVENUTI IRRIPETIBILI, DI ALTRI PROCEDIMENTI O ASSUNTI NELLE FASI PREDIBATTIMENTALI DELLO STESSO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ACCERTAMENTO DELLA VERITA' CON CONSEGUENTE LESIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - INSUSSISTENZA - CENSURE BASATE SU ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RIFLESSI SULL'AMBITO DI APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA LETTURA DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO.
L'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice-persona fisica, non rende inutilizzabile - come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente - l'attivita' probatoria gia' eventualmente compiuta; pertanto, in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione della stessa, potra' essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, in quanto gli stessi fanno gia' parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice. Tale contenuto, infatti, non e' cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma e' soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attivita' legittimamente compiuta. Pertanto, anche per questi verbali, si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 512 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - Sulla conservazione, in base al principio di economia processuale, dell'attivita' gia' legittimamente conclusa in caso di rinnovamento di alcuni atti, v. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 17/1994massima n. 20253 Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - VERBALI DI PROVE (NELLA SPECIE, PERIZIA) ASSUNTE IN INCIDENTE PROBATORIO IN ALTRO PROCEDIMENTO - AMMESSA ACQUISIZIONE ANCHE SENZA IL CONSENSO DELLE PARTI I CUI DIFENSORI NON ABBIANO PARTECIPATO ALL'INCIDENTE PROBATORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA NORMA IN BASE A "INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE" - EFFICACIA DELL'ACQUISIZIONE SOLO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO NON ANCORA SOTTOPOSTI AD INDAGINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Secondo una 'ratio decidendi' identica a quella che e' a base della sentenza n. 181 del 1994 - pronunciata, riguardo alla non utilizzabilita', nel dibattimento, delle prove assunte in incidente probatorio nello stesso processo, nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, sull'art. 403 cod. proc. pen. - la disposizione dell'art. 238, primo comma, st. cod., nel testo novellato dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) in virtu' della quale, anche senza il consenso delle parti - richiesto invece nel testo originario dell'articolo - e' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, se si tratta di prove (nella specie, perizia) assunte in incidente probatorio, va interpretata in un senso che la ancori all'osservanza della "salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa", con la conseguenza che la stessa, in tanto potra' ricevere applicazione, pure di fronte ad una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei cui confronti la prova dovra' essere utilizzata, non essendo stati raggiunti da indizi di colpevolezza, non potessero ancora assumere, al momento dell'incidente probatorio, la qualita' di persone sottoposte alle indagini. Cosi' interpretata, la norma non lede i parametri in riferimento ai quali e' stata censurata dal giudice 'a quo', non potendo certo affermarsi l'irragionevolezza di una diversita' di trattamento fra colui che abbia assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini e colui che, invece, non sia stato ancora come tale identificato, e non potendo l'anche invocato diritto di difesa - secondo la costante giurisprudenza della Corte - riferirsi a un soggetto che non sia stato raggiunto da indizi di responsabilita'. Va comunque rimarcato che la qualita' di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti, e che non possono certo ritenersi preclusi ne' il diritto della parte di richiedere e di conseguire la rinnovazione della prova, ne' il potere del giudice di disporre, laddove la prova sia (come nel caso di specie) assumibile d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, pur in assenza di richiesta di parte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 238, primo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr., oltre a S. n. 181/1994 (gia' citata nel testo), S. nn. 559/1990, 74/1991, 436/1990, 254/1992 e 241/1992. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 306/1992
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO AL P.M. RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI PROCEDIMENTO CONNESSO - DIVIETO DI ACQUISIZIONE E DI LETTURA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ' A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice ' a quo' perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina, introdotta con legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, per cui la modificata formulazione dell'art. 238, quarto comma, cod.proc.pen., consente ora di acquisire al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a norma dell'art. 503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, diverse da quelle assunte nell'incidente probatorio.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - COIMPUTATI MINORENNI CITATI EX ART. 210 COD.PROC.PEN. - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - OMESSA PREVISIONE DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI, COMUNQUE RESE, IN PRESENZA DEL DIFENSORE, NEL PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO SEPARATAMENTE - CONSEGUENTE INUTILIZZABILITA' DI TALI ELEMENTI DI PROVA AI FINI DELLA DECISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE CON LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina stabilita dall'art. 238 cod.proc.pen. in seguito alla sostituzione dello stesso operata con l'art. 3, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) - secondo la quale "i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono" - e dalla sent. n. 254 del 1992, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere". - S. n. 254/1992.