Art. 238 c.p.p.Verbali di prove di altri procedimenti

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E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. (( 2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione)) E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 ((,2-bis)) e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento (( solo nei confronti dell'imputato che vi consenta)); in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 ((, 2-bis)) e 4 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 agosto 1997 al 5 novembre 1998 · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art238 · fonte su Normattiva