Art. 459 c.p.p.Casi di procedimento per decreto

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Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 221 ((1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale)) Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

221

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 4/3/2015, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna".

Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022 · versione 240 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art459 · fonte su Normattiva