Art. 459 c.p.p.Casi di procedimento per decreto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1990 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, ((entro sei mesi)) dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.

Testo vigente dal 24 giugno 1990 al 2 gennaio 2000 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art459 · fonte su Normattiva