Art. 160 c.p.Interruzione del corso della prescrizione

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[1]Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

[2]Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorita' giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

[3]La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art160 · fonte su Normattiva