Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra le parti del processo - Richiesta di pronuncia additiva 'in malam partem' - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem che esorbita dai poteri della Corte, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione. - Sulla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 394/2006. - Sull'introduzione di nuove ipotesi di interruzione della prescrizione v., citate, ordinanze n. 245/1999, n. 412/1998, n. 178/1997, n. 315/1996, n. 144/1994, n. 193 e n. 188/1993.
sentenza 65/2008massima n. 32209 Riguarda ancheart. 6 legge 251/2005
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - PREVISIONE TRA DI ESSI DELL'INTERROGATORIO RESO DAVANTI AL PUBBLICO MINISTERO E NON INVECE DELL'INTERROGATORIO RESO DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA NON CONSENTITA DAL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato - al pari dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero - l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Come la Corte ha gia' affermato nel decidere, anche di recente, identiche questioni, e senza che nell'attuale ordinanza di rimessione vengano addotti validi argomenti in contrario, il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost. non le consente infatti di adottare pronunce additive del tipo richiesto dal giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, da ultimo, O. nn. 178/1997 e 412/1998.
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - EFFETTO INTERRUTTIVO, NELL'INTERPRETAZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DECORRENTE DALLA MERA EMISSIONE DEL DECRETO - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI DESTINATARI DI ALTRI ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui - secondo diritto vivente - prevede che il corso della prescrizione e' interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione del decreto stesso. Infatti, l'art. 3 Cost. si rivela non correttamente evocato, sia perche' il potere attribuito al p.m. di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio - che e' funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facolta' di richiedere, a norma dell'art. 555, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., uno dei riti semplificati - non determina alcuna violazione della parita' delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il p. m. esercita l'azione penale a norma dell'art. 405 stesso codice, senza che possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come vera e propria 'vocatio in iudicium'; sia perche' l'addotta diseguaglianza (tra p.m. e parte privata) e' coessenziale alla tipologia dell'atto, cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perche' non puo' assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perche' la conoscibilita' effettiva dell'atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilita' difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo, e il diritto di difesa alla possibilita' di contestare il contenuto dell'accusa, non preclusa all'imputato dal decorso dell'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione, anziche' dalla notificazione, del decreto di citazione a giudizio. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sia per la ricordata natura "sollecitatoria" dell'attribuzione al p.m. del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, sia perche', in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva e non e' certamente la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo.
REATO IN GENERE - INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA DATA DELLA RELATIVA NOTIFICAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte si e' gia' pronunziata su una questione identica a quella in esame, con l'ordinanza n. 155 del 1997, nella quale ha precisato che l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., prevede, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, la data e la sottoscrizione, non solo del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste; e considerato che, essendo volta la sottoscrizione di quest'ultimo a certificare l'autenticita' dell'atto <<anche riguardo alla data>>, e' soltanto con essa che l'atto medesimo puo' dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette - nella specie, il giudice rimettente ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di costituzionalita' primo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito della rilevanza. red.: G. Leo
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DELL'ORDINANZA DEL G.I.P. PRESSO LA PRETURA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE CON RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - PRETESO CONTRASTO CON LA LEGGE DELEGAZIONE - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DELL'INTERROGATORIO RESO INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO SECONDO CUI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DISPONE DIRETTAMENTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA INIBITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER IL PRINCIPIO DI LEGALITA' SANCITO DALL'ART. 25 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 160, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che interrompano il corso della prescrizione l'ordinanza del G.I.P. presso la pretura circondariale con la quale si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al p.m. per il compimento di nuove investigazioni, ovvero l'interrogatorio reso davanti alla p.g. su delega del p.m., sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 77, 109 e 112 Cost., in quanto e' inibita alla Corte l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dai giudici 'a quibus', ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. - O. n. 178/1997. red.: S. Di Palma
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE DELLA STESSA A SEGUITO DI EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - REQUISITI DI TALE ATTO NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - PREVISIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE NON SOLO DEL PUBBLICO MINISTERO, MA ANCHE DELL'AUSILIARIO CHE LO ASSISTE - NECESSITA' DI QUEST'ULTIMA SOTTOSCRIZIONE, ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PERCHE' L'ATTO MEDESIMO POSSA SPIEGARE GLI EFFETTI CHE L'ORDINAMENTO GLI RICONNETTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Peraltro, essendosi gia' verificata - come del resto lo stesso giudice 'a quo' sottolinea - la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per il quale si procede alla data in cui l'ausiliario che assiste il pubblico ministero appone la propria sottoscrizione al decreto di citazione a giudizio, la questione si appalesa manifestamente irrilevante agli effetti della decisione che il rimettente e' chiamato ad adottare. red.: G. Leo
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - INVITO A PRESENTARSI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA PER RENDERE L'INTERROGATORIO SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - RICHIESTA DI PRONUNCIA CHE ESULA DAI POTERI SPETTANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale - volta ad integrare la serie degli atti che l'art. 160 cod. pen. enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso delle prescrizioni - la quale palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost. - Cfr. O. n. 114/1983 ed altresi', piu' di recente, O. n. 315/1996. red.: G. Leo
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - MANCATA INCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA PRONUNCIA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede fra le cause interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto penale formulata dal pubblico ministero, in quanto volta ad ottenere una pronuncia additiva in materia penale che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, in contrasto con il principio di legalita' stabilito dall'art. 25 della Costituzione. - V. O. nn. 188/1993, 193/1993, 391/1993, 489/1993 e 144/1994. red.: F. Mangano
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA RICHIESTA, ALLA QUALE L'EFFETTO INTERRUTTIVO E' ATTRIBUITO, DI RINVIO A GIUDIZIO - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il principio di legalita' sancito, in materia penale, dall'art. 25 Cost. non consente alla Corte costituzionale di pronunciare una sentenza additiva volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 cod. pen. enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per la mancata previsione, nell'art. 160 cod. pen., tra gli atti suddetti, della richiesta di emissione del decreto penale di condanna). - V., ex plurimis e da ultimo, O. n. 489/1993. red.: S.P.
REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che interrompono il corso della prescrizione, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, il giudice 'a quo' richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia penale, ad essa preclusa, volta ad integrare la serie di atti che tassativamente la norma impugnata enumera come i soli idonei a produrre l'effetto interruttivo suddetto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle pronunce additive in materia penale v. o. n. 114/1983.
REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - DOMANDA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen. nella parte in cui non prevede, fra gli atti che interrompono il corso della prescrizione, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, il giudice 'a quo' richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia penale, volta ad integrare la serie di atti che tassativamente la norma impugnata enumera come i soli idonei a produrre l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione. Una simile pronuncia, palesemente fuoriesce dai poteri della Corte costituzionale, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione: O. n. 114/1983.
REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DOMANDA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, richiedendosi alla Corte una pronuncia additiva non consentita (ex art. 25 Cost.) in quanto volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. In senso conforme, v. O. nn. 188/1993 e 193/1993.
REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DOMANDA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, richiedendosi alla Corte una pronuncia additiva non consentita (ex art. 25 Cost.) in quanto volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. In senso conforme, v. O. nn. 188/1993, 193/1993 e 391/1993.
PRESCRIZIONE PENALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN., ART. 160 (INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE) - SOSTANZIALE RICHIESTA ALLA CORTE DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE (INTEGRAZIONE DELLA SERIE DEGLI ATTI INTERRUTTIVI) - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede, fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del p.m. del decreto di citazione a giudizio, assimilabile, secondo il giudice rimettente, all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore: infatti la pronuncia di accoglimento avrebbe effetto additivo, contrario alla riserva di legge in materia penale.
REATI E PENE - PRESCRIZIONE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI - COD. PEN., ART. 160 (IN RELAZIONE ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON ANNOVERA FRA ESSI L'AVVISO DI PROCEDIMENTO (O COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 c.p., in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 - nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti interruttivi della prescrizione - in riferimento all'art. 3 Cost., e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 155 del 1973.
REATI E PENE - PRESCRIZIONE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI - COD. PEN., ART. 160 (IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 304 DEL COD. PROC. PEN., DALL'ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON ANNOVERA FRA ESSI L'AVVISO DI PROCEDIMENTO (O COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ISTITUTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 160 c.p. (in relazione anche alle modifiche apportate all'art. 304 c.p.p. dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, non viola l'art. 3 Cost. Come risulta dai lavori preparatori, il vigente codice penale ha voluto riservare agli "atti veramente fondamentali" del procedimento l'idoneita' ad interrompere il corso della prescrizione. L'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giudiziaria: art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), destinato non solo all'indiziato di reato, ma a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, puo' precedere il promuovimento dell'azione penale e puo' essere seguito dal c.d. decreto di archiviazione. Dal che si deduce che la sua emissione non esprime necessariamente il convincimento del magistrato che si debba procedere. Del resto, con sent. n.97 del 1972, si e' osservato che, prima della legge n. 932 del 1969, non era stata mai denunciata la mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento. Stante, dunque, la natura diversa degli atti, per legge, interruttivi della prescrizione e l'avviso di procedimento, che soddisfa un'esigenza defensionale, la differenza di trattamento non appare ingiustificata e, comunque, non integra una violazione dell'art. 3 Cost.
Riguarda ancheart. 3 legge 773/1972art. 8 legge 932/1969art. 304 r.d. 1399/1930