Codice penale

Art. 240 c.p. — Confisca

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[1]Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

[2]E' sempre ordinata la confisca:

[3]1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

[4]((1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies));

[5]2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.

[6]((Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale)).

[7]La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Testo in vigore dal 9 marzo 2012 al 24 novembre 2016

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 334/1994

    Questione infondata
    22 luglio 1994

    Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorietà, siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quò richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, però, è inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come è appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.

    Art. 445 c.p.p. · Art. 240 c.p. · Art. 76 cost. · Art. 41 cost.

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  • Ordinanza n. 8/1971

    Questione infondata
    20 gennaio 1971

    La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, è indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoché risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 42 cost. · Art. 236 c.p. · Art. 240 c.p. · Art. 79 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia
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Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Nell'applicazione di quella particolare misura di sicurezza, che è il divieto di soggiorno, il giudice deve indicare il Comune o i Comuni, ovvero la Provincia o le Provincie, in cui l'individuo non deve soggiornare (art. 233). La Commissione parlamentare propose di aggiungere il divieto di soggiorno nel luogo di residenza della parte lesa. Conviene tuttavia considerare che il divieto di soggiorno è applicabile ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di delitti commessi per motivi politici od occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. È difficile quindi che, in simili ipotesi, ci sia una «parte lesa» nel senso presupposto dalla Commissione, cioè una persona privata offesa dal reato. Se ci fosse, nulla vieterebbe al giudice di inibire al colpevole il soggiorno nel Comune o nella Provincia in cui abita questa persona.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 113

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art240 · fonte su Normattiva