Art. 240 c.p. — Confisca
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[1]Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
[2]E' sempre ordinata la confisca:
[3]1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
[4]2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.
[5]Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
[6]La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 9 marzo 2012
