Modifiche al sistema penale

Art. 102 — Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento

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Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 29 dicembre 1994

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 54/2026

    Ha colpito questo articolo
    17 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).

    Art. 13 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 c.p.p.

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  • Sentenza n. 206/1996

    Ha colpito questo articolo
    21 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittività come totalmente avulso dalla "responsabilità" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilità, sia sempre offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 102 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 440/1994

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1994

    La conversione della pena pecuniaria in libertà controllata - oggetto dei giudizi 'a quibus' - prescinde dagli epiloghi, soltanto ipotetici, che possono scaturire dalla vicende applicative della sanzione sostitutiva e quindi da una eventuale conversione di questa, per inosservanza dei relativi obblighi, nella pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena pecuniaria originariamente inflitta. Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalla l. 5 ottobre 1993 n. 402, difetta del necessario requisito della rilevanza, presentandosi tale questione del tutto eventuale, nei giudizi 'a quibus', agli effetti della decisione che il rimettente chiamato ad adottare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 135 c.p. · Art. 102 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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