Modifiche al sistema penale

Art. 102 — Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento

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((Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semiliberta' sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semiliberta' sostitutiva non puo' avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita e' quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita e' quella dell'ammenda. Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato puo' sempre far cessare l'esecuzione della semiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".

Corte Costituzionale

43

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 23 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 54/2026

    Ha colpito questo articolo
    17 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).

    Art. 13 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 206/1996

    Ha colpito questo articolo
    21 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittività come totalmente avulso dalla "responsabilità" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilità, sia sempre offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 102 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 440/1994

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1994

    La conversione della pena pecuniaria in libertà controllata - oggetto dei giudizi 'a quibus' - prescinde dagli epiloghi, soltanto ipotetici, che possono scaturire dalla vicende applicative della sanzione sostitutiva e quindi da una eventuale conversione di questa, per inosservanza dei relativi obblighi, nella pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena pecuniaria originariamente inflitta. Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalla l. 5 ottobre 1993 n. 402, difetta del necessario requisito della rilevanza, presentandosi tale questione del tutto eventuale, nei giudizi 'a quibus', agli effetti della decisione che il rimettente chiamato ad adottare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 135 c.p. · Art. 102 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 2012 al 30 dicembre 2022. 102 parole tolte, 126 parole aggiunte.

tolto: Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivoaggiunto: Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semiliberta' sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semiliberta' sostitutiva non puo' avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita e' quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita e' quella dell'ammenda. Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato puo' sempre far cessare tolto: la pena sostitutiva aggiunto: l'esecuzione della semiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della tolto: liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato aggiunto: pena da conversione espiata; a tal fine, puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art102 · fonte del testo