Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →

Le votazioni dei magistrati hanno luogo: per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione; per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio; per i magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio. I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo