Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
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Le votazioni dei magistrati hanno luogo: per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione; per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio; per i magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio. I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
