Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

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La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e' ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma. 10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito

Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002. 333 parole tolte, 648 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

tolto: a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita';

tolto: b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- teraggiunto: La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati tolto: che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale. I presentatori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle aggiunto: presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e' ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma. 10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita'tolto: . 14. Il voto si esprime:

tolto: b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata aggiunto: presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo