Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

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Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

  • a)in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita';
  • b)in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- ter. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale. I presentatori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. 14. Il voto si esprime:
  • b)per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata

Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1985 al 13 aprile 1990. 112 parole tolte, 276 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano tolto: in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti.... E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere. In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appelloaggiunto: :

aggiunto: a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita';

aggiunto: b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- ter. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. tolto: Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati aggiunto: In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. Ciascun elettore non puo' tolto: sottoscrivere aggiunto: presentare piu' di una listatolto: . I sottoscrittori aggiunto: territoriale. I presentatori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale tolto: nella cui circoscrizione aggiunto: nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. aggiunto: Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. 14. Il voto si esprimeaggiunto: :

aggiunto: b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed tolto: eventuali voti di aggiunto: una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votatatolto: . Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo