Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1981 al 22 novembre 1985. Leggi il testo vigente →

((Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale)). ((E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere)). In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. ((Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23)).

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 22 novembre 1985

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981. 39 parole tolte, 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali tolto: puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere aggiunto: deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere tolto: e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni … di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, tolto: in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere.

tolto: Elezione di componenti magistrati aggiunto: superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo