Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

[1]((Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

  • a)da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;
  • b)da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
  • c)da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma. Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.))

[2]((Collegi elettorali.))

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 59 parole tolte, 101 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le tolto: votazioni dei magistrati hanno luogo: per i magistrati di cassazione aggiunto: elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

aggiunto: a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazionetolto: ; per aggiunto: comprendente i magistrati di tolto: appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio; per i aggiunto: cassazione;

aggiunto: b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

aggiunto: c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale tolto: e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio aggiunto: costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati addetti tolto: al Ministero di grazia e giustizia aggiunto: ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Romaaggiunto: . Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

aggiunto: Collegi elettorali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo