Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
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[1]((Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:
- a)da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;
- b)da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
- c)da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma. Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.))
[2]((Collegi elettorali.))
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
