Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

[1]((Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere)).

[2]((Elezione di componenti magistrati.))

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 122 parole tolte, 203 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le elezioni tolto: hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

tolto: a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

tolto: b) da quattro collegi territoriali di magistrati aggiunto: dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello tolto: costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

tolto: c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma. Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoriaaggiunto: , tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere.

tolto: Collegi elettoraliaggiunto: Elezione di componenti magistrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art25 · fonte del testo