Art. 25 — Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
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[1]((Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere)).
[2]((Elezione di componenti magistrati.))
Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981
