Art. 27 — Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. Leggi il testo vigente →
La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato piu' anziano. 3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30
Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022
