Art. 27 — Scrutinio e dichiarazione degli eletti
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L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. ((Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno)). Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 13 aprile 1990
