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L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. ((Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno)). Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 13 aprile 1990

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981. 91 parole tolte, 60 parole aggiunte in 2 capoversi.

… appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. tolto: A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi aggiunto: Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno. Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistraturatolto: .

tolto: Assegnazione dei seggi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27 · fonte del testo