Art. 27 — Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →
[1]((L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi. Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura)).
[2]((Assegnazione dei seggi.))
Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981
