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[1]((L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi. Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura)).

[2]((Assegnazione dei seggi.))

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 211 parole tolte, 277 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

tolto: 1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:

tolto: 2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;

tolto: 3) l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale. Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Le votazioni per la designazione dei magistrati di appelloe di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale. I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale. Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunaliaggiunto: L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista. A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi. Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura.

tolto: Uffici elettoraliaggiunto: Assegnazione dei seggi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27 · fonte del testo