Art. 27 — Scrutinio e dichiarazione degli eletti
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[1]((Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:
- 1)l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:
- 2)l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;
- 3)l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale. Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale. I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale. Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali)).
[2]((Uffici elettorali.))
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
