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[1]((Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

  • 1)l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:
  • 2)l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;
  • 3)l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale. Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale. I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale. Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali)).

[2]((Uffici elettorali.))

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 139 parole tolte, 205 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Ciascun magistrato diaggiunto: Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

aggiunto: 1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione tolto: ha facolta' di votare per non piu' di nove magistrati di cassazione, dei quali non piu' di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo. Ciascunoaggiunto: :

aggiunto: 2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;

aggiunto: 3) l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale. Le votazioni per la designazione dei magistrati di tolto: Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facolta' di votare per non piu' di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non piu' di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale. E' proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nella categoria. I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio aggiunto: cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale. I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale. Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali.

aggiunto: Uffici elettorali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27 · fonte del testo