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L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano per eta'. 3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

  • c)proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'

Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1981 al 13 aprile 1990. 234 parole tolte, 174 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'assegnazioneaggiunto: L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste tolto: concorrenti viene effettuata assumendo come aggiunto: in base alla cifra elettorale di ciascuna tolto: lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti. L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti. Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in aggiunto: di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano per eta'. 3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

aggiunto: c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita'tolto: , secondo l'ordine di iscrizione nella lista. Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno. Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura. aggiunto: di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27 · fonte del testo