Art. 27 — Scrutinio e dichiarazione degli eletti
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Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha facolta' di votare per non piu' di nove magistrati di cassazione, dei quali non piu' di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo. Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facolta' di votare per non piu' di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non piu' di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale. E' proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nella categoria. I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
