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Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita. Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati. Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1981 al 1 gennaio 2005

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Corte costituzionale

17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 295/2012

    Questione infondata
    19 dicembre 2012

    Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost. - In relazione al principio di uguaglianza, sentenze n. 238 del 1990 (donne magistrato e la generalità delle dipendenti statali), n. 407 del 1996 (donne magistrato obbligatoriamente assenti per maternità e i magistrati in servizio), n.106 del 1997 (magistrati donne e magistrati uomini) e ordinanze n. 290 del 2006 e nn. 137 e 346 del 2008 (donne magistrato e il personale della cancelleria e delle segreterie giudiziarie). - Sull'indennità giudiziaria, sentenze n. 57 del 1990 e n. 119 del 1991. - Sull'adeguatezza costituzionale del trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato in maternità, da ultimo, sentenza n. 290 del 2006. - Sulla tematica generale della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative, ordinanze n. 137 e 346 del 2008.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 346/2008

    Questione infondata
    23 ottobre 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Invero, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una quantificazione diversa delle rispettive prestazioni. Né è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, in quanto la novella citata costituisce la manifestazione della discrezionalità del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni normative. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 137/2008 - Sulla non accomunabilità del regime giuridico dei magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vedi, citate, sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 290/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2008

    Questione infondata
    14 maggio 2008

    Deve essere disattesa, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 2007, n. 27 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione dopo l'intervento della legge n. 311 del 2004. Invero, la rilevanza discende proprio dall'irretroattività della novella - presupposta dal rimettente - e, quindi, dalla perdurante applicabilità della precedente normativa alle fattispecie dei giudizi principali, tutte anteriori al 1° gennaio 2005.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 1 Provvidenze per il personale di magistratura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1981-02-19;27~art3 · fonte su Normattiva