Art. 645 c.p.c.Opposizione

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[1]((L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne' prenda nota sull'originale del decreto.

[2]In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta')).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 20 gennaio 2012 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art645 · fonte su Normattiva