Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilità, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ius superveniens che modifica il quadro normativo - Necessità della valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.
sentenza 35/2013massima n. 36950 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo e del diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, garantito dalla CEDU - Carente motivazione in ordine al contrasto con alcuni dei parametri rilevati - Invocazione di parametro solo nella motivazione dell'ordinanza e non anche nel dispositivo - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Invocazione dell'art. 6 CEDU quale parametro e non quale norma interposta - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163- bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005. Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis , cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo . -Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate. -Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo .
sentenza 18/2008massima n. 32071 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore. - Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
sentenza 18/2008massima n. 32072 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, del codice di procedura civile e 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo , il quale, pur dando atto che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ritiene tuttavia non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte, contrasta con il principio secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.
sentenza 18/2008massima n. 32073 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario. Difetta, invero, nell'ordinanza di rimessione la motivazione della non manifesta infondatezza con riferimento ai parametri invocati. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 114/2007; n. 39/2005; n. 126/2003.
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inconsapevole assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni - Conseguente dimidiazione del termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Costituzione effettuata tra il quinto e il decimo giorno successivo alla notificazione della citazione - Improcedibilità dell'opposizione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo - Proposizione di due questioni in rapporto di alternatività ed insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163- bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163- bis , primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole. - sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001). - sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi previdenziali - Ricorso in opposizione - Proposizione mediante deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata disparità di trattamento rispetto al ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione con incidenza sul diritto di difesa - Non assimilabilità delle procedure poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di un ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni. La diversità di regime rispetto all'ipotesi in cui l'ente impositore si sia avvalso, in relazione a crediti di uguale natura, della facoltà di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 35 della legge 689/1981 - opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 22 della stessa legge 689/1981 - non appare irragionevole, atteso che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro non rientra nel medesimo quadro di semplificata struttura processuale che caratterizza la procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, nella quale - a differenza che nella prima - l'opponente è facoltizzato a stare in giudizio personalmente (combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge 689/1981), onde deve escludersi che le due procedure siano assimilabili, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo. Inoltre, l'introduzione della possibilità dell'utilizzo del servizio postale nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo complesso e, dall'altro, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito, nella insussistenza di condizioni particolari che la giustifichino. - In relazione all'esigenza di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v., citata, sentenza n. 98/2004.
sentenza 34/2007massima n. 31010 Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - IMPROCEDIBILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’asserita lesione del diritto di difesa, del diritto ad un giusto processo e per la ritenuta disparità di trattamento rispetto al processo ordinario. - Su questione analoga vedi, citata, nel senso della manifesta infondatezza, ordinanza n. 239/2000.
Riguarda ancheart. 647 Codice di procedura civileart. 165-incombinatodisposto r.d. 1443/1940
Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto propsettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improponibilità da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione equivalente ad impugnazione della precedente decisione della corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost. - Ord. n. 282/98.
sentenza 87/2000massima n. 25700 Riguarda ancheart. 641 Codice di procedura civile
Processo civile - Decreti ingiuntivi - Controversie in materia di locazioni soggette al rito del lavoro - Opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione - Omessa, espressa previsione che essa debba proporsi invece con ricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai debitori ingiunti per altri crediti, e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Riguarda ancheart. 641 Codice di procedura civileart. 447-bis Codice di procedura civileart. 8 Codice di procedura civile
Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione del termine di comparizione - Decorrenza dalla notificazione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies 'a quo' - Asserita, non giustificata, equiparazione di situazioni diverse (dell'attore nel processo ordinario e di quello nell'opposizione a decreto ingiuntivo), con limitazione del diritto di difesa dell'opponente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165, comma primo, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Va, infatti, osservato che: a) le situazioni poste a raffronto (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione) ai fini della denunciata disparita' di trattamento non sono tra loro comparabili, sicche', e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost; b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non e' invocabile il principio affermato da questa Corte in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo (principio secondo cui la garanzia riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza di un termine, onde assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza) perche' nel suddetto procedimento e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparazione; c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine 'de quo' introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice (non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica). L.T.
Riguarda ancheart. 647 Codice di procedura civileart. 165 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - NORME SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E OPPOSIZIONE - NECESSITA' DI PROPORRE, A PENA DI DECADENZA, FIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO, LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI, PREVIO ESPLICITO AVVERTIMENTO IN TAL SENSO NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI SUDDETTI GIUDIZI E NEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 641 Codice di procedura civileart. 618 Codice di procedura civileart. 638 Codice di procedura civileart. 619 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - NON CONSENTITA POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DI RIMETTERE LE PARTI INNANZI AL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO PER ALTRA CAUSA CONNESSA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO AL 'SIMULTANEUS PROCESSUS', CON UNIVOCITA' DI TEMPI E MODALITA' DI DECISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La impossibilita', per il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, di rimettere le parti innanzi al giudice preventivamnte adito per altra causa connessa, non comporta violazione del diritto di difesa in quanto il 'simultaneus processus' e' mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, anche se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contradittorio; tanto piu' quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale, nel caso - in difetto delle condizioni per la pronuncia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 40 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE SECONDO IL RITO DEL LAVORO - PRESUNTA LIMITAZIONE DELLA TUTELA DELL'OPPONENTE RISPETTO AL CASO DI OPPOSIZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C., ARTT. 415, COMMA TERZO, QUARTO E QUINTO; 645, COMMA SECONDO; 649. - COST., ARTT. 3 E 24.
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO La diversita' di trattamento fra l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro, mentre trova ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarita' del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento e alla concentrazione della trattazione nonche' all'immediatezza della pronuncia, non esclude che, ricorrendo il secondo caso, possa, anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., farsi applicazione analogica del disposto dell'art. 351 c.p.c., al fine di una delibazione anticipata, rispetto all'udienza stessa, delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto opposto, adottandosi le relative decisioni nella forma, in tale ultima norma prevista, dell'ordinanza e, quindi, previa istituzione del contraddittorio fra le parti. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, comma secondo, e 649 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo il giudice remittente, comporterebbero limitazioni di tutela per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito del lavoro, rispetto a chi si oppone nelle forme ordinarie).
Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civileart. 649 Codice di procedura civile
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SVOLGIMENTO SECONDO LE NORME DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il generico auspicio, del giudice rimettente, che il giudizio di opposizione non sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo,ma abbia connotati di maggiore snellezza e celerita`, investe la competenza del Parlamento, non gia` quella della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. - dell'art. 645, comma secondo codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che il giudizio di opposizione si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito).