Art. 645 c.p.c.Opposizione

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[1]L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne' prenda nota sull'originale del decreto.

[2]In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito. ((L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire)).

Testo vigente dal 21 agosto 2013 al 26 novembre 2024 · versione 150 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art645 · fonte su Normattiva