Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Prova testimoniale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Divieto di assunzione come testimoni dei giudici che hanno composto il collegio nell'ambito del processo in cui hanno svolto le loro funzioni, anche nell'ipotesi in cui la prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di un errore materiale - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza - Asserita violazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., dell'art. 197, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, hanno svolto la funzione di giudice - in particolare, quali componenti di un collegio - neppure nel caso in cui la prova testimoniale sia finalizzata esclusivamente ad accertare l'esistenza di un errore materiale nella redazione del verbale che documenta gli atti ai quali hanno partecipato. Il richiamo all'art. 97 Cost. è inconferente, giacché, per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale si riferisce la norma processuale censurata. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto la regressione del procedimento quale conseguenza della dichiarazione di nullità della sentenza appellata costituisce un inconveniente di fatto, legato alle particolari modalità di svolgimento del giudizio a quo , e non un effetto collegato alla struttura della norma censurata. Infondata, infine, è anche la censura proposta per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché, come già rimarcato dalla Corte, la norma censurata delinea nei confronti del giudice - oltre che del pubblico ministero e dei loro ausiliari - uno status di vera e propria incapacità a testimoniare, pienamente giustificato in ragione dell'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo dei predetti soggetti e quello di testimone, considerato in particolare che, quando i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, essi verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso di specie essendo del tutto ragionevole che la dimostrazione di un errore materiale, desumibile aliunde , riguardo all'indicazione di taluno dei componenti del collegio giudicante non possa essere offerta, nel medesimo processo, tramite la testimonianza dei diretti interessati. - Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 10/2013; ordinanze nn. 243/2013 e 84/2011. - Sulla irrilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di fatto non direttamente riconducibili all'applicazione della norma denunciata, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 230/2010; ordinanze nn. 112/2013 e 270/2012. - Sulla ratio della incompatibilità prevista dall'art. 197, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen., v. la citata sentenza n. 215/1997.
sentenza 66/2014massima n. 37823 Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità, con facoltà di astensione dal deporre, del coindagato per il medesimo fatto, non in concorso con l’imputato, la cui posizione sia stata archiviata - Asserito contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, delle persone già indagate per il medesimo fatto, ma non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto. Valgono, infatti, anche nella specie – nell'ipotesi, cioè, di un provvedimento di archiviazione pronunciato a norma dell'art. 408 del codice di procedura penale, nella grande varietà di situazioni che possono in concreto costituirne il presupposto – le medesime considerazioni già svolte – nell'ordinanza n. 76 del 2003, di manifesta inammissibilità – a proposito di una questione avente ad oggetto la disciplina dell'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone di un soggetto nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 del codice di procedura penale in relazione ad un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, tra le tante situazioni non omogenee a cui questa disposizione si riferisce e che potrebbero richiedere discipline differenziate: attesa la natura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, la soluzione di una relativa questione di legittimità costituzionale comporterebbe la definizione di una disciplina non circoscritta a situazioni specifiche, ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, attraverso una complessa ed analitica ricostruzione che implicherebbe lo svolgimento di funzioni e l'adozione di scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore.
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l’esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penaleart. 526 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penalee altri 1
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSUNZIONE DELL’UFFICIO DI TESTIMONE - ESCLUSIONE DI PERSONE CHE ABBIANO GIÀ RESO DICHIARAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO E SUCCESSIVAMENTE SIANO INDAGATE O IMPUTATE PER REATO CONNESSO - AVVERTIMENTO RELATIVO ALLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - PROSPETTATA INTRINSECA IRRAGIONEVOLEZZA CON IDENTICA DISCIPLINA DI SITUAZIONI PROCESSUALI DIVERSE E INCIDENZA SULL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b, e 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone in dibattimento, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. La normativa, non implausibilmente interpretata dal rimettente, nel senso che sussista l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di tale tipo di reato, non viola né il principio di eguaglianza, non rilevando la circostanza che il soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti, né l'art. 111, comma quarto, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio 'nemo tenetur se detegere'. Né, infine non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni 'erga alios', non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale. - V. l'ordinanza n. 291/2002, citata a proposito del principio 'nemo tenetur se detegere', inteso come «corollario essenziale del diritto di difesa».
Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UFFICIO DI TESTIMONE - PERSONE IMPUTATE DI UN REATO COLLEGATO (A NORMA DELL’ART. 371 COD. PROC. PEN.) - ASSUNZIONE COME TESTIMONI SOLTANTO DOPO LA PRONUNCIA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO, DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA E NON ANCHE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO DI QUERELA - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatiblità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpreativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato. - V. le sentenze n. 108/1992 e n. 294/2000, richiamate a proposito del rapporto tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione.
Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO IN PRECEDENZA DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS', GIUDICATO CON SENTENZA NON IRREVOCABILE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONE PENALE (ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER IL RIFIUTO DEL TESTIMONE) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CON IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale. – In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti. – In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.
Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'erga alios' nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principi - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principi, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Acquisizione delle prove - Incompatibilità con l’ufficio di testimone - Inutilizzabilità di dichiarazioni 'erga alios' rese in precedenza da persone coimputate, imputate o giudicate in procedimenti connessi, che si avvalgano della facoltà di non rispondere - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, con violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, del diritto di difesa e del contraddittorio - Sopravvenuta modifica normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza liberamente risposto. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone. M.F.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato o imputato in procedimento connesso su fatti implicanti la responsabilità di altri - Facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza (nel corso delle indagini preliminari) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principî di indefettibilità della giurisdizione, di non dispersione della prova, di obbligatorietà dell’azione penale e del diritto di difesa dell’imputato - Sopravvenuta nuova disciplina con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, e 513 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, concernenti il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni accusatorie, in relazione al regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle precedenti dichiarazioni. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen. - che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone - dall’altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.. M.F.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Conflitto funzionale - Funzione di difensore e ufficio di testimone - Incompatibilità con l’ufficio di testimone ovvero obbligo di astensione dalla difesa, del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e che si trovi a cumulare le funzioni di difensore e testimone, nonché potere del giudice di rilevare l’incompatibilità alla difesa - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l’obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell’autorità giudiziaria procedente di rilevare l’incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre “un presidio normativo” per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili. - V. sentenza n. 215/1997. A.M.M.
Riguarda ancheart. 13 r.d.l. 1578/1933
PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE DOPO LA SENTENZA N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
sentenza 84/1999massima n. 24529 Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997art. 372 Codice penaleart. 210 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI TESTIMONE - OMESSA PREVISIONE PER IL DIFENSORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVIETO DI TESTIMONIANZA PREVISTO PER IL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett, d) (che stabilisce l'incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, p.m., o loro ausiliari), nella parte in cui non prevede analoga incompatibilita' nei confronti del difensore (nella specie, una delle persone offese, costituitasi parte civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il professionista rivestiva la qualita' di persona offesa e nel quale il suo nominativo appariva nella lista testi), in quanto, con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza (in relazione all'incapacita' a testimoniare del giudice e del p.m.) - posto che l'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone, di cui quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una 'ratio' di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lett. d) delineano uno 'status' di vera e propria incapacita' a testimoniare per l'assoluta inconciliabilita' funzionale tra il ruolo di giudice, p.m., o loro ausiliari e quello di testimone - siffatta posizione del giudice e del p.m. non e' comparabile con la posizione del difensore, la quale, a prescindere dalla dimensione deontologica, e' connotata da una sorta di incompatibilita' alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo della difesa, tenuto anche conto che la linea di tendenza generale del legislatore e' nel senso di prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilita' assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale; ed in quanto, con riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in cancelleria a disposizione di tutte le parti processuali, sicche' la sovrapposizione tra ruolo di difensore e ufficio di testimone, peraltro gia' esclusa in base ai rilievi dianzi svolti, non determina alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti. - O. n. 115/1992. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - MEZZI DI PROVA - DICHIARAZIONI DELLA PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI ASSUMERLE, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER IL RESPONSABILE CIVILE E PER L'IMPUTATO, NELLA FORMA DELLA TESTIMONIANZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DEL CONTRADDITTORIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' piu' volte in tal senso decisa, dalla ricostruzione sistematica, effettuata dal giudice rimettente, del giudizio penale come processo a parti contrapposte del tutto analogo a quello civile, non potendo trarsi validi argomenti per una diversa conclusione. - Da ultimo, O. n. 115/1992. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 208 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATI DI REATI COMMESSI IN DANNO RECIPROCO - OMESSA PREVISIONE (TRANNE CHE IN CASO DI RICONOSCIUTA INTERFERENZA PROBATORIA TRA I DUE PROCEDIMENTI) DI INCOMPATIBILITA' A TESTIMONIARE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AGLI IMPUTATI DI PROCESSI CONNESSI O COLLEGATI PER LE PROVE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI POSSIBILITA' DI TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione identica, sotto il profilo svolto in riferimento all'art. 3 Cost., ad altra gia' dichiarata non fondata per motivi che inducono a ritenere manifestamente tale anche la nuova censura avanzata, di violazione dell'art. 24 Cost. - S. n. 109/1992.