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Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

  • a)i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
  • b)i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • c)i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  • d)i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  • e)i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
  • f)le rivoltelle a rotazione;
  • g)le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • h)le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. ((Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.)) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.

Testo in vigore dal 1 luglio 2011 al 13 ottobre 2011

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Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 347/2003

    Questione infondata
    28 novembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia superiore a 7,5 'joulè senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica. Il principio di determinatezza dell'illecito penale, infatti – che il giudice 'a quò, pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure – non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto, la verifica della cui rispondenza al modello legale tipico spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione. – Sulla competenza del giudice di accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma, fin quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi non si fosse pronunciata, e sulla non incompatibilità con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale del potere, attribuito a detta commissione, nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), citate le sentenze n. 132/1986 e n. 108/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/1987

    Questione inammissibile
    13 maggio 1987

    La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui equipara ai fini penali le armi ad aria compressa a quelle da fuoco - e` manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando ogni cenno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 306/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ai fini penali, equipara alle armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi - sollevate con ordinanze che omettono di motivarne, o comunque ne motivano solo per relationem, la rilevanza nei rispettivi giudizi a quibus.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art2 · fonte su Normattiva