Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Nel caso di omessa indicazione nella dichiarazione annuale di ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare delle ritenute, ancorche' il ricorso non sia stato deciso. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto. Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art39 · fonte su Normattiva