Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1996 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 40a Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto. Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio. 26 36

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1988, n. 67

26

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

33

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

36

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

40a

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1996 al 1 gennaio 1997 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art39 · fonte su Normattiva