Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO - MANCATA OSSERVANZA DELL'ONERE DI PREAVVISO - SOGGETTI CHE, PUR ESSENDO A CONOSCENZA DEL MANCATO PREAVVISO, PRENDANO LA PAROLA NELLE RIUNIONI - LORO INCRIMINAZIONE PER REATO DI NATURA CONTRAVVENZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Le figure dei promotori inosservanti dell'obbligo di preavviso alle competenti autorita' e degli oratori consapevoli della negligenza dei promotori non sono assimilabili in quanto la presunzione o supposizione di un accordo fra essi non equivale a piena prova e pertanto non giova vuoi sul piano normativo, vuoi nell'area della istruzione probatoria ad equiparare le due categorie di soggetti. Peraltro, la incriminazione dei soli oratori consci del mancato preavviso implica la violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, t.u.p.s. per contrasto con gli artt. 3, 17, 21 e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in una riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione del preavviso alle competenti autorita'.
sentenza 11/1979massima n. 14339 RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DEL PREAVVISO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI RIUNIRSI PACIFICAMENTE SENZ'ARMI ANCHE IN LUOGO PUBBLICO - PREAVVISO DATO DA PERSONA DIVERSA DAL PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE E NON IN VESTE DI SUO "NUNCIUS" - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi primo e terzo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 17 Cost. -, posto che, nella specie, il preavviso della riunione in luogo pubblico era stato dato all'autorita' di P.S. non gia' dal promotore della manifestazione, ne' da un suo "nuncius", ma da persona diversa che aveva agito di sua iniziativa, del tutto estranea al procedimento penale nel corso del quale era sorto il dubbio di costituzionalita' della norma impugnata.
sentenza 79/1979massima n. 14453 LIBERTA' DI RIUNIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, PRIMO E TERZO COMMA - OBBLIGO DEI PROMOTORI DI DARNE AVVISO ALMENO TRE GIORNI PRIMA AL QUESTORE - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, TERZO COMMA, E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 17 Cost., non esclude, anzi consente e postula la statuizione legislativa di un congruo termine, entro il quale l'autorita' possa valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da giustificare il divieto della riunione, nonche' adottare, ove occorrano, i provvedimenti opportuni per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni, quale e' previsto dall'art. 18 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non puo' considerarsi irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle molteplici esigenze che possono presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza. D'altra parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le sole riunioni in luogo pubblico, non comporta, di per se', apprezzabile compressione delle liberta' costituzionali di riunione e di manifestazione del pensiero. - S. n. 9 del 1956.
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - INOSSERVANZA DELL'ONERE DEL PREAVVISO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SOGGETTI CHE PRENDONO LA PAROLA ESSENDO A CONOSCENZA DELL'OMISSIONE DEL PREAVVISO - INTERPRETAZIONE IN BASE A PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE - NON E' VIOLATO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del t.u. delle leggi di p.s.) secondo cui sono puniti (con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 60.000) coloro che nelle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico promosse senza che ne sia dato preavviso almeno tre giorni prima al questore, prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso: la questione sostanzialmente coinvolge la norma risultante a seguito della pronuncia n. 90 del 1970 della Corte e non comporta necessita' di riesame non essendo stati addotti argomenti o profili nuovi rispetto a quelli esaminati nella detta pronuncia.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 18, SECONDO COMMA, E 20 (EQUIPARAZIONE IN DETERMINATE SITUAZIONI DI FATTO, DELLE RIUNIONI IN FORMA PRIVATA A QUELLE PUBBLICHE E SCIOGLIMENTO DELLE RIUNIONI) - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 18 T.U.L.P.S., concernente l'equiparazione, a determinate condizioni, delle riunioni indette in forma privata a quelle pubbliche, e dell'art. 20 (concernente lo scioglimento delle riunioni tenute in luogo aperto al pubblico) sollevate in relazione agli artt. 2, 14, 17 e 21 Cost. sono manifestamente irrilevanti perche', dalla stessa ordinanza di rinvio, risulta che la rappresentazione oggetto del giudizio principale e' stata ritenuta dal giudice "a quo" di natura privata in base agli elementi di fatto acquisiti in giudizio, e non in applicazione della norma impugnata.
Riguarda ancheart. 20 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - ONERE DEL PREAVVISO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER I SOLI PROMOTORI E NON GLI INTERVENUTI - NON CONTRASTA CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE.
E' esatto interpretare l'art. 17 della Costituzione nel senso che esso, pel fatto di condizionare ad un semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico che si svolgano pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo intervento autorizzativo da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, ed invece imposto solo un onere a carico dei promotori, con la conseguenza che nessun illecito penale puo' addebitarsi a coloro che partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato che tale partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Si uniforma a questi principi l'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., nella parte in cui sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori all'obbligo del preavviso e non gia' i semplici intervenuti alla riunione e conferma di tutto cio' puo' trarsi dal quarto comma dello stesso articolo, nonche' dall'art. 28 del regolamento esecutivo del T.U. n. 635 del 1940, che non impongono l'obbligo, ma conferiscono all'autorita' di p.s. solo la facolta' di impedire che le riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo.
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO SENZA PREAVVISO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER GLI INTERVENUTI CHE PRENDANO LA PAROLA SENZA ESSERE A CONOSCENZA DELL'OMISSIONE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Contrasta con l'art. 21 della Costituzione il precetto contenuto nell'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., che incrimina a titolo di contravvenzione il fatto di chi, essendo intervenuto ad una riunione non preavvisata senza essere a conoscenza dell'omissione del preavviso richiesto dal primo comma dello stesso articolo 18, vi prenda la parola; la disposizione impugnata si sottrae invece alla censura di incostituzionalita' relativamente al caso in cui chi prende la parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso, giacche' la posizione che egli viene ad assumere di parte piu' spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i promotori, o comunque lo qualifica in modo particolare, cosi' da assimilarlo ai promotori stessi, differenziandolo dai semplici intervenuti, mai punibili anche ove si dimostrasse la conoscenza da parte loro dell'irregolarita' intervenuta.
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO SENZA PREAVVISO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER GLI INTERVENUTI CHE PRENDANO LA PAROLA SENZA ESSERE A CONOSCENZA DELL'OMISSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione del preavviso previsto dal primo comma).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - RIPROPOSIZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). FATTISPECIE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, QUARTO COMMA - COSTITUZIONE, ART. 17.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale gia' risolta dalla Corte costituzionale e riproposta nel corso dello stesso giudizio principale. (Inammissibilita' della questione gia' sollevata nel corso dello stesso giudizio dal Pretore di Torino riguardo al divieto di riunione in luogo pubblico senza preavviso, previsto dall'art. 18 T.U.L.P.S., in riferimento all'art. 17 Cost., e gia' risolta con l'ordinanza, di manifesta infondatezza, n. 10 del 1960).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRECETTI - SANZIONI. LIBERTA' DI RIUNIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Vedi: Sent. 9/1956 B
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: Ord. 24/1956 D
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - ART. 18 T.U. LEGGI DI P.S. - RIUNIONE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
In materia di liberta' di riunione, in forza dell'art. 17 della Costituzione l'obbligo del preavviso, di cui all'art. 18 del T.U. leggi di P.S. deve ritenersi limitato, e legittimamente sanzionato, per le sole riunioni in luogo pubblico. Lo stesso art. 18 del citato testo unico deve percio' essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, nella parte in cui prevede l'obbligo di preavviso anche per le riunioni aperte al pubblico. Cfr.: sent. n. 9 del 19 giugno 1956.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LIMITI - ORDINANZA DI RINVIO.
La Corte Costituzionale deve esaminare la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, nei limiti in cui e' stata precisata nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie e' stato proposto dalla difesa della parte privata l'esame della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 17 Cost. - non solo dell'art. 18 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, indicato nell'ordinanza del giudice a quo, ma anche dell'art. 2 del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289, sui culti acattolici, non impugnato nel provvedimento di rinvio).
Riguarda ancheart. 2 r.d. 289/1930
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione citato, non e' richiesto preavviso). Cfr.: sentt. n. 9 del 1956 e n. 45 del 1957.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.
SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.
ORD. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 17 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ved. ord. 84/57 B.