Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

150 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 150ª delle 150 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15866/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

    Processo tributario - Termine per la fissazione dell’udienza del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative - Mancato rispetto - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Ragioni.

    Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 675736-01Rassegna di giugno 2025, p. 164Art. 59 Disposizioni sul processo tributario · Art. 31 Disposizioni sul processo tributario · Art. 32 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15567/2025

    Procedimento

    Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte

    Rv. 675103-01Rassegna di giugno 2025, p. 162Art. 77 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15567/2025

    Procedimento

    Iscrizione di ipoteca per debiti tributari - Soglia minima del debito - Necessità - Contestazione dello stesso - Irrilevanza - Fondamento.

    L'iscrizione di ipoteca per debiti tributari presuppone il raggiungimento della soglia minima del debito prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando irrilevante ogni contestazione da parte del contribuente in quanto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del medesimo d.P.R., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può comunque procedere ad esecuzione forzata ovvero promuovere azioni cautelari conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore, purché sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

    Rv. 675103-02Rassegna di giugno 2025, p. 162Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 49 Riscossione imposte sul reddito · Art. 50 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15597/2025

    Procedimento

    Definizione agevolata - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Estensione anche all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa.

    Rv. 675087-01Rassegna di giugno 2025, p. 161Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15274/2025

    Procedimento

    Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.

    Rv. 675657-02Rassegna di giugno 2025, p. 157Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15257/2025

    Procedimento

    In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675099-01Rassegna di giugno 2025, p. 156Art. 380-bis c.p.c. · Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15141/2025

    La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 674823-01Rassegna di giugno 2025, p. 72Art. 100 c.p.c. · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 48-bis Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14562/2025

    Procedimento

    Rapporto sostanziale - Esame nonostante l’eccezione di nullità dell'avviso di accertamento - Conseguenze - Valutazione implicita di infondatezza - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.

    Rv. 675269-01Rassegna di aprile 2025, p. 390Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14445/2025

    Procedimento

    Mancata chiamata in causa da parte dell’ente della riscossione dell’ente impositore - Art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, vigente temporis - Intervento volontario dell’ente impositore - Ammissibilità - Conseguenze.

    Il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.

    Rv. 675080-01Rassegna di aprile 2025, p. 390Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 268 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13250/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Rappresentanza e difesa del contribuente

    Nel giudizio tributario, non si verifica alcuna violazione del principio della necessaria assistenza tecnica se il difensore della parte privata rinuncia alla procura, posto che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., tale rinuncia non è efficace fino alla sostituzione dell'avvocato con altro procuratore; né, in alcun caso, un asserito vizio di rappresentanza del contribuente appellato può determinare l'inammissibilità dell'appello.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 675053-02Rassegna di aprile 2025, p. 375Art. 85 c.p.c. · Art. 12 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12913/2025

    Procedimento

    Nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre a prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, ricomprende fra le somme restituibili, con i relativi interessi, anche l'aggio versato, avendo lo stesso carattere funzionalmente tributario.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675049-01Rassegna di aprile 2025, p. 367Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 44 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12672/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Memorie difensive e documenti

    Appello tributario - Tardiva costituzione del resistente - Conseguenze.

    Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.

    Rv. 675044-01Rassegna di aprile 2025, p. 364Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 Disposizioni sul processo tributario · Art. 32 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12770/2025

    Processo tributario - Mediazione - Accoglimento in primo grado ricorso originario - Conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente - Mancata accettazione dell'Ufficio - Appello del contribuente - Ammissibilità - Limite.

    La sentenza con cui il giudice di primo grado accoglie il ricorso in conformità alla proposta di mediazione, formulata dal contribuente ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente, ma non accettata dall'Ufficio, non preclude la proposizione dell'appello, da parte del medesimo contribuente, per ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla sua proposta di mediazione, salvo che non abbia limitato la propria doglianza nel ricorso-reclamo originario negli stessi termini di cui a tale proposta.

    Rv. 675046-01Rassegna di aprile 2025, p. 366Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11944/2025

    Procedimento

    Rettifica del reddito di una società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Giudizio di cassazione - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Necessità.

    Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

    Rv. 675035-01Rassegna di aprile 2025, p. 360Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11729/2025

    Procedimento

    Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Violazione della uniformità delle modalità di deposito degli atti nei diversi gradi del giudizio - Inammissibilità - Giudizio telematico ab initio - Sussistenza - Giudizio introdotto con modalità cartacea - Esclusione - Fondamento.

    Nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica (come nella specie).

    Rv. 675030-01Rassegna di aprile 2025, p. 356Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11782/2025

    Procedimento

    Consolidato nazionale - Art. 40 bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno dei partecipanti - Impugnazione dell’avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

    In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante.

    Rv. 675032-01Rassegna di aprile 2025, p. 357Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11594/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Giudizio di appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione.

    Nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

    Rv. 675027-01Rassegna di aprile 2025, p. 355Art. 56 Disposizioni sul processo tributario · Art. 346 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 110 Testo unico della giustizia tributariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    Accordo di conciliazione "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Mancato adempimento - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.

    Rv. 675028-01Rassegna di aprile 2025, p. 355Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 25 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    Procedimento

    Invito al pagamento - Annullamento per vizio proprio - Incidenza sulla debenza del tributo oggetto di successiva cartella di pagamento - Esclusione - Limiti - Prescrizione del credito - Ragioni.

    L'annullamento di un invito al pagamento per vizio proprio (nella specie vizio di motivazione) non è, di per sé, idoneo ad incidere sulla debenza del tributo oggetto della successiva cartella di pagamento, a meno che nel frattempo il credito sia prescritto, poiché l'atto annullato non è più idoneo ad interrompere la prescrizione.

    Rv. 675028-02Rassegna di aprile 2025, p. 354Art. 2934 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11598/2025

    Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675029-01Rassegna di aprile 2025, p. 354Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10549/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Appello - Deposito di documenti nuovi - Ampliamento della materia del contendere - Ammissibilità - Limiti.

    Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 674955-01Rassegna di aprile 2025, p. 342Art. 24 cost. · Art. 32 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 57 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10550/2025

    Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza anche per IRAP e IVA - Fondamento.

    Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

    Rv. 674956-01Rassegna di aprile 2025, p. 344Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10578/2025

    Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società personale e soci - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Fondamento.

    Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento tributario sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio; diversamente, nei giudizi di ottemperanza siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

    Rv. 674957-01Rassegna di aprile 2025, p. 343Art. 14 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10665/2025

    Procedimento

    Processo tributario - Proroga ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine lungo aumentato dalla sospensione feriale - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

    Nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

    Rv. 674961-01Rassegna di aprile 2025, p. 341Art. 155 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10667/2025

    Procedimento

    Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Rv. 674707-01Rassegna di aprile 2025, p. 345Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 36-ter Accertamento imposte sui redditi · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10429/2025

    Procedimento

    Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674953-01Rassegna di aprile 2025, p. 340Art. 2495 c.c. · Art. 116 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9878/2025

    Procedimento

    In tema di processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 674671-01Rassegna di aprile 2025, p. 330Art. 15 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9458/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Rinvio alle norme del codice di procedura civile

    Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

    Nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, è certificato secondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che il segretario della corte di giustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, senza che possa ritenersi equipollente l'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo grado secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 674861-01Rassegna di aprile 2025, p. 324Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9508/2025

    Procedimento

    Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.

    In materia tributaria, la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.

    Rv. 674939-01Rassegna di aprile 2025, p. 324Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9094/2025

    Procedimento

    Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Distinzione dal giudizio esecutivo civile - Fondamento - Finalità - Conseguenze - Verifica della compatibilità del giudicato con decisione della Commissione UE - Ammissibilità - Fattispecie.

    Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), a differenza del giudizio esecutivo civile ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, pur quando quest'ultima non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, chiarendone il reale significato e verificandone la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività, con la conseguenza che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una decisione della Commissione UE. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur ritenendo di dover verificare la compatibilità con il diritto unionale del diritto al rimborso del 50% dei tributi versati ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, aveva omesso di verificare - sull'erroneo presupposto che a ciò ostasse il giudicato sul punto - la compatibilità delle predette agevolazioni connesse a calamità naturali con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C 5549 final sotto il profilo soggettivo, ossia del rispetto del regolamento cd. de minimis applicabile).

    Rv. 674868-01Rassegna di aprile 2025, p. 317Art. 70 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9010/2025

    Procedimento

    Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 674492-01Rassegna di aprile 2025, p. 314Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8991/2025

    Procedimento

    Atti impugnabili - Avviso di accertamento o di liquidazione - Nozione - Comunicazione della pretesa tributaria - Sufficienza - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle accise sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali, c.d. altobollenti, per non avere la società ricorrente previamente impugnato l'atto - da ritenersi immediatamente lesivo della sua sfera giuridica - con cui l'Amministrazione le aveva imposto di liquidare l'accisa, indicando l'aliquota applicabile).

    Rv. 674866-01Rassegna di aprile 2025, p. 314Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8718/2025

    Procedimento

    Intervento adesivo autonomo - Ente impositore - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria.

    Rv. 674414-01Rassegna di aprile 2025, p. 312Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 23 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2052/2025

    Procedimento
    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Istruzione del processo › Acquisizione di elementi conoscitivi tecnici › Relazione tecnica di parte

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 673788-01Rassegna di gennaio 2025, p. 150Art. 116 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1997/2025

    Procedimento

    Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione- ter) - Rinuncia al giudizio - Revocabilità - Presupposto - Mancato perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione.

    In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.

    Rv. 673647-01Rassegna di gennaio 2025, p. 148Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1907/2025

    Procedimento

    In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 673803-01Rassegna di gennaio 2025, p. 146Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1770/2025

    Procedimento

    In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 673817-01Rassegna di gennaio 2025, p. 145Art. 100 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1666/2025

    Procedimento

    Art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 (c.d.

    Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni. In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

    Rv. 673625-01Rassegna di gennaio 2025, p. 143Art. 6 Statuto del contribuente · Art. 18 l. 241/1990Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1677/2025

    Procedimento

    La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 673582-01Rassegna di gennaio 2025, p. 142Art. 132 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1149/2025

    Procedimento

    Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Omessa pronuncia e decisione senza ritardo del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito.

    Rv. 673574-01Rassegna di gennaio 2025, p. 136Art. 47 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 936/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Decisioni

    L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto) › Cosa giudicata penale

    Rv. 673690-01Rassegna di gennaio 2025, p. 134Art. 21 Reati tributariDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 892/2025

    Procedimento

    Sgravio cartella di pagamento in esecuzione sentenza - Conseguenze - Giudizio sul diniego di autotutela - Esclusione - Fattispecie.

    Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ove non riguardi gli atti prodromici oppure il merito della pretesa impositiva, produce effetti limitatamente a tale cartella ed al relativo giudizio, mentre non ha alcun effetto sul diverso giudizio proposto dal contribuente avverso il diniego di annullamento in autotutela, nel corso del quale possono farsi valere solo vizi relativi al medesimo diniego e non alla pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in conseguenza del provvedimento di sgravio della cartella disposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche in relazione al diverso giudizio proposto avverso il diniego di autotutela proposto dal contribuente).

    Rv. 673689-01Rassegna di gennaio 2025, p. 134Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 768/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Termini per la proposizione

    Impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.

    In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

    Rv. 673825-01Rassegna di gennaio 2025, p. 128Art. 327 c.p.c. · Art. 38 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 789/2025

    Procedimento

    Generica inerzia delle parti - Estinzione del giudizio ex art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni del giudice non è riconducibile, in mancanza di specifica previsione in tal senso, all'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, dopo aver sospeso per pregiudizialità il giudizio avverso la cartella di pagamento, ne aveva dichiarato l'estinzione per inattività delle parti, ritenendo tardiva l'istanza di trattazione, senza avvedersi che il termine per la sua presentazione non era iniziato a decorrere, poiché il giudizio pregiudicante, avverso l'avviso di accertamento presupposto, non era stato ancora definito).

    Rv. 673700-01Rassegna di gennaio 2025, p. 129Art. 45 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 723/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Modalità per la proposizione

    Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Difformità tra atto notificato e atto depositato in giudizio - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, attesa la difformità tra l'atto notificato e quello depositato, nonostante le compiute difese articolate dal contribuente e l'assenza di controversia in ordine all'oggetto del gravame).

    Rv. 673815-01Rassegna di gennaio 2025, p. 127Art. 22 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 730/2025

    Procedimento

    Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Contenuto.

    In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".

    Rv. 673685-01Rassegna di gennaio 2025, p. 125Art. 56 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 585/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Notificazioni

    Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.

    Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

    Rv. 673679-01Rassegna di gennaio 2025, p. 122Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 694/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello

    Agenzia delle entrate - Atto di appello - Provenienza dall'Ufficio periferico ed idoneità ad esprimerne la volontà - Presunzione - Limiti.

    In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.

    Rv. 673684-01Rassegna di gennaio 2025, p. 120Art. 10 Disposizioni sul processo tributario · Art. 11 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 698/2025

    Dichiarazione congiunta dei coniugi - Avviso di accertamento - Definitività nei confronti di un coniuge - Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell'altro coniuge - Ammissibilità - Ragioni.

    In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, il co-dichiarante è legittimato ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al coniuge, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, in quanto deve essergli garantito il diritto di difesa in giudizio rispetto agli atti con cui l'erario faccia valere in executivis delle riprese fiscali fondate su atti impositivi notificati solo al coniuge e, in virtù del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei debitori solidali non ha effetto contro l'altro debitore solidale.

    Rv. 673822-01Rassegna di gennaio 2025, p. 123Art. 1306 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni.

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Rv. 673791-02Rassegna di gennaio 2025, p. 116Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 16 Disposizioni sul processo tributario e altri 3Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia