Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

150 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 150 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32434/2025

    Procedimento

    Nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta una questione di mero diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello emessa senza rilevare che la comunicazione di prosecuzione del giudizio, a seguito dell'interruzione per morte del contribuente, era stata fatta al difensore, il cui mandato era estinto, e non ai suoi eredi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Interruzione del processo

    Rv. 677252-01Rassegna di dicembre 2025, p. 176Art. 31 Disposizioni sul processo tributario · Art. 43 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributario · Art. 300 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32385/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Proposizione di motivi aggiunti - Ammissibilità.

    Nel processo tributario d'appello, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2 (anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023), e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, a fronte della produzione di nuovi documenti è sempre consentita la proposizione di motivi aggiunti di impugnazione dell'atto tributario.

    Rv. 677456-01Rassegna di dicembre 2025, p. 176Art. 24 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32046/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Istruzione del processo

    Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

    Rv. 677394-01Rassegna di dicembre 2025, p. 169Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 257-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32051/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Nel processo tributario, l'appellato che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, a riproporre le questioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, non solo in maniera specifica, ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 del citato d.lgs..

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Appello

    Rv. 677141-01Rassegna di dicembre 2025, p. 169Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 56 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31530/2025

    Procedimento

    Invito ad adempiere ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Comunicazione della successiva iscrizione a ruolo - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

    La comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria, dopo avere previamente notificato al contribuente, quale obbligato in solido, l'invito ad adempiere previsto dall'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e aver ritenuto insussistenti le giustificazioni addotte, lo informa della successiva iscrizione a ruolo per l'Iva non versata dal cedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura meramente informativa e non provvedimentale, poiché non incide autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, né integra la prima comunicazione di un atto lesivo, quando l'invito ad adempiere sia stato già formalmente comunicato.

    Rv. 677366-02Rassegna di dicembre 2025, p. 165Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 60-bis ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31324/2025

    Mediazione tributaria - Successivo esercizio del potere provvedimentale - Accordo transattivo - Esclusione - Annullamento in autotutela - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre la conclusione del procedimento mediante accordo transattivo preclude all'amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela, volto all'emanazione di nuovi avvisi o accertamenti sulle medesime questioni già oggetto dell'accordo - integrando detto comportamento un uso distorto del potere e una violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove il procedimento venga definito mediante autonomo annullamento in autotutela, adottato a seguito dell'iniziativa del contribuente, deve ritenersi consentito un nuovo esercizio del potere provvedimentale, non determinandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti, né un affidamento qualificato sulla definitività dell'assetto impositivo.

    Rv. 677237-01Rassegna di dicembre 2025, p. 161Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30885/2025

    Procedimento

    Credito d'imposta - Recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria - Preventiva revoca dell'agevolazione - Necessità - Esclusione.

    In tema di agevolazioni d'imposta, il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un credito di imposta illegittimamente portato in compensazione dal contribuente non richiede necessariamente la preventiva revoca dell'agevolazione.

    Rv. 677033-01Rassegna di novembre 2025, p. 132Art. 38-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30704/2025

    Procedimento

    In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 676891-01Rassegna di novembre 2025, p. 128Art. 92 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30729/2025

    Procedimento

    Nel processo tributario, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia non giustifica l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalla norma medesima e non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante o del difetto di sottoscrizione della sentenza, integrando la violazione di una semplice norma di condotta, che non riverbera effetti sulla validità della sentenza medesima.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Giudice

    Rv. 677064-01Rassegna di novembre 2025, p. 130Art. 354 c.p.c. · Art. 59 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 29900/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

    L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo · Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 677063-01Rassegna di novembre 2025, p. 125Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29699/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Ricorso introduttivo › Contenuto

    Rappresentante legale (anche in virtù di rapporto organico) del contribuente - Indicazioni necessarie per la individuazione - Carenza - Inammissibilità del ricorso - Limite - Incertezza assoluta - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado poiché contenente, nell'intestazione, l'indicazione di un soggetto privo del potere rappresentativo della società, senza indagare se ciò determinasse assoluta incertezza circa l'individuazione del legale rappresentante della stessa, se del caso attraverso l'esame della sottoscrizione della procura o degli altri documenti della causa).

    Rv. 677066-01Rassegna di novembre 2025, p. 121Art. 18 Disposizioni sul processo tributario · Art. 83 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29464/2025

    In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 677024-01Rassegna di novembre 2025, p. 120Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 40 Accertamento imposte sui redditi · Art. 102 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29575/2025

    Procedimento

    In tema di accertamento a carico degli amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero - salvo che sia fittizio - non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 677026-01Rassegna di novembre 2025, p. 121Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29085/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Istruzione del processo

    In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.

    Rv. 677452-01Rassegna di novembre 2025, p. 115Art. 111 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 c.p.c. · Art. 12 Statuto del contribuente e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28862/2025

    Intimazione di pagamento conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Natura di nuovo atto impositivo - Esclusione - Sindacabilità soltanto per vizi propri - Conseguenze in tema di eccezione di prescrizione del credito.

    L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuente eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati.

    Rv. 676735-01Rassegna di ottobre 2025, p. 159Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 21 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28376/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Rappresentanza e difesa del contribuente

    Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria - Difetto di conformità rispetto all'originale - Significato - Omessa attestazione di conformità - Esclusione - Effettiva difformità - Necessità - Accertamento in caso di costituzione della parte resistente.

    In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.

    Rv. 676732-01Rassegna di ottobre 2025, p. 154Art. 22 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28454/2025

    In tema di processo tributario, non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che afferma la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", valevoli a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente da ragioni procedurali, in mancanza di certezza circa la non debenza del tributo.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 676827-01Rassegna di ottobre 2025, p. 156Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 92 c.p.c. · Art. 62 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28319/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello

    Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Limiti.

    Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, è nulla e non inesistente, dovendosene disporre d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, alla stregua del principio generale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c.

    Rv. 676659-01Rassegna di ottobre 2025, p. 153Art. 17 Disposizioni sul processo tributario · Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 330 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27758/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Notificazioni

    Termine breve per l'impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Termini per la proposizione

    Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

    Rv. 676657-01Rassegna di ottobre 2025, p. 148Art. 327 c.p.c. · Art. 38 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27257/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Ricorso introduttivo

    Tempestività del ricorso - Controllo officioso del giudice - Necessità - Dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Termini per ricorrere

    In tema di processo tributario, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce dovere del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dal resistente, il cui assolvimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice è tenuto preliminarmente a ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data della contestata notificazione e può pronunciare la conseguente inammissibilità solo a seguito del mancato riscontro a tale ordine, dell'acquisita prova della tardività o della persistente insanabile incertezza, pur a seguito della suddetta acquisizione documentale.

    Rv. 676851-01Rassegna di ottobre 2025, p. 145Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 22 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26682/2025

    Procedimento

    Allorquando si verifichi la translatio iudicii ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 dal giudice ordinario a quello tributario, l'osservanza del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto impositivo (o esattivo) di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dev'essere valutata in relazione all'epoca di instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione, potendo l'eccezione di tardività (al pari del rilievo d'ufficio) essere sollevata dinanzi al giudice tributario, anche ove la parte controinteressata sia rimasta inerte dinanzi al giudice ordinario.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 676654-02Rassegna di ottobre 2025, p. 137Art. 21 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26169/2025

    Procedimento

    Richiesta di esenzione o riduzione di imposta - Inerzia dell'ente impositore - Silenzio- assenso - Esclusione - Limiti - Rigetto tacito dell'istanza - Motivazione autonoma - Necessità - Esclusione.

    In mancanza di una previsione normativa ad hoc, l'inerzia dell'ente impositore a fronte di una specifica richiesta di esenzione o riduzione di imposta non comporta la formazione del silenzio- assenso ma integra un rigetto tacito dell'istanza, relativamente alla quale l'atto impositivo non esige una motivazione autonoma rispetto a quella posta a fondamento del tributo e dei relativi accessori.

    Rv. 676637-01Rassegna di settembre 2025, p. 141Art. 62 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 25670/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Abrogazione ad opera dell'art. 36 d.lgs. n. 175 del 2014 - Effetto retroattivo - Esclusione - Compatibilità con i principi CEDU.

    In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 - che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che prevedeva l'onere di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità dello stesso) - non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU, secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum.

    Rv. 676638-01Rassegna di settembre 2025, p. 132Art. 53 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25577/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Documenti tardivamente prodotti in primo grado - Utilizzabilità in appello - Fondamento.

    Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

    Rv. 676517-01Rassegna di settembre 2025, p. 131Art. 58 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24457/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Ricorso introduttivo

    Comunicazione dell'istanza di rimborso ex art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990 - Natura - Condizione di proponibilità della domanda - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Circostanza impeditiva del diritto al rimborso - Esclusione.

    La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990, costituisce requisito di proponibilità in sede giudiziale dell'impugnazione dell'atto di diniego del rimborso medesimo, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, e non già circostanza impeditiva del diritto al rimborso, tale da ampliare l'accertamento dei fatti contestati idonei a paralizzare la pretesa del contribuente e, quindi, suscettibile di integrare una nuova deduzione.

    Rv. 676515-01Rassegna di settembre 2025, p. 114Art. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24376/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Notificazioni

    Elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 170 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Domiciliatario rivestente la qualità di avvocato - Estinzione del rapporto professionale o cancellazione dall'albo - Irrilevanza.

    Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

    Rv. 676447-01Rassegna di settembre 2025, p. 114Art. 170 c.p.c. · Art. 17 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24282/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

    Giudizio di revisione del classamento catastale - Termini di impugnazione - Applicabilità della sospensione ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Esclusione - Fondamento.

    Alle controversie in tema di revisione del classamento catastale non si applica la sospensione dei termini di impugnazione prevista ex art 11 d.l. n. 50 del 2017, in quanto tale norma si riferisce, ai fini della definizione agevolata da essa prevista, alle sole controversie aventi ad oggetto il pagamento di importi dovuti all'amministrazione finanziaria (che non viene in rilievo, invece, nelle prime).

    Classificata anche sotto: Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) › Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

    Rv. 676445-01Rassegna di settembre 2025, p. 113Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23528/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Fissazione dell'udienza › Nuovi motivi e nuove eccezioni

    Motivi di ricorso - Integrazione - Limiti - Deducibilità in una memoria successiva all'atto introduttivo - Preclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto. (Nella specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva posto a fondamento della decisione censure di nullità dell'avviso di accertamento - per asserita mancanza del verbale di chiusura delle operazioni e per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - sebbene le stesse fossero inammissibili, perché proposte tardivamente con una memoria successiva al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure).

    Rv. 676269-01Rassegna di luglio 2025, p. 404Art. 24 Disposizioni sul processo tributario · Art. 12 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22967/2025

    Procedimento

    Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676330-01Rassegna di luglio 2025, p. 401Art. 305 c.p.c. · Art. 43 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22916/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Modalità per la proposizione

    Accise - Atto sanzionatorio ex art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Termine notifica ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Prova della notifica - Distinta cumulativa Poste italiane - Idoneità - Fondamento.

    In tema di accise sull'energia elettrica, l'atto sanzionatorio, di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, dev'essere notificato, ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; la prova della tempestività della notifica può essere fornita dall'Amministrazione attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate, munita di timbro datario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell'atto sanzionatorio, in quanto l'interesse del notificante a non vedersi imputare le conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi (l'Ufficio postale), che intervengano nella fase di trasmissione dell'atto, va bilanciato con quello del destinatario (il contribuente sanzionato) a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti di difesa, che possono essere compiutamente fatti valere solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative › Applicazione

    Rv. 675507-01Rassegna di luglio 2025, p. 399Art. 59 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 20 Sanzioni tributarieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22650/2025

    Procedimento

    Nel giudizio di legittimità, qualora il giudice di seconde grado respinga erroneamente, ancorché implicitamente, l'eccezione di giurisdizione parziale (perché nella specie parte del credito non aveva natura tributaria ma previdenziale e pertanto non rientrava tra quelli di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), la Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed affermata quella del giudice ordinario competente per territorio, deve rimettere a quest'ultimo la causa limitatamente alle pretese di natura non tributaria.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Successione nel processo

    Rv. 675719-01Rassegna di luglio 2025, p. 393Art. 50 c.p.c. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22303/2025

    Procedimento

    In tema di spese di lite nel processo tributario, se il relativo pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, e il difensore dichiaratosi antistatario può domandarle in proprio, dal momento che la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle stesse in suo favore, per effetto del quale s'instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra le parti del processo.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 676210-01Rassegna di luglio 2025, p. 390Art. 93 c.p.c. · Art. 38 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22305/2025

    Procedimento

    Laddove un avviso di accertamento catastale, emesso nei confronti del nudo proprietario di una costruzione e del superficiario, sia stato separatamente impugnato dagli stessi, in violazione del vincolo del litisconsorzio necessario, il giudicato di annullamento ottenuto dal proprietario della costruzione può essere invocato, nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo, per ottenere l'estensione in suo favore dell'effetto caducatorio, stante l'inscindibilità del legame che avvince la titolarità dei due diritti rispetto all'unitario classamento del fabbricato.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 676124-01Rassegna di luglio 2025, p. 391Art. 2909 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21947/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Modalità per la proposizione

    Notifica della cartella di pagamento - Raccomandata informativa - Prova della relativa spedizione - Distinta della raccomandata compilata con i dati forniti dall’agente della riscossione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'ufficiale postale che ha sottoscritto l'atto di notifica.

    Rv. 676120-01Rassegna di luglio 2025, p. 388Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 149 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21437/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

    Violazione del termine a comparire ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.

    Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso.

    Rv. 675515-01Rassegna di luglio 2025, p. 452Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 59 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20796/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello

    Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Sanzione conseguente all’emanazione di un avviso di accertamento non recante la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Applicabilità all’atto di irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.

    In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

    Rv. 675203-01Rassegna di luglio 2025, p. 376Art. 56 iva · Art. 42 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20750/2025

    Procedimento

    Annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela - Liquidazione delle spese - Criteri - Individuazione.

    In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione.

    Rv. 675399-01Rassegna di luglio 2025, p. 372Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 20476/2025

    In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675406-01Rassegna di luglio 2025, p. 371Art. 50 Riscossione imposte sul reddito · Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19636/2025

    Procedimento

    Giudizio avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di una società di fatto - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità assoluta.

    La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Rv. 676080-01Rassegna di luglio 2025, p. 359Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2251 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19741/2025

    Nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 676114-01Rassegna di luglio 2025, p. 360Art. 295 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 5 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19741/2025

    Procedimento

    Accertamento tributario nei confronti di società di persone - Separata impugnazione, da parte soci, degli accertamenti sociale e individuali - Pregiudizialità del primo rispetto ai secondi - Esclusione - Litisconsorzio necessario tra la società e i soci - Sussistenza - Conseguenze - Riunione - Necessità.

    L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.

    Rv. 676114-02Rassegna di luglio 2025, p. 358Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 5 t.u.i.r. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18850/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Termini per ricorrere

    La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all'assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece - ove non impugnata o impugnata tardivamente - si forma il giudicato interno.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 675198-01Rassegna di luglio 2025, p. 355Art. 2969 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 23 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18374/2025

    Procedimento

    Riunione in appello di procedimenti relativi a sentenze diverse - Nullità - Esclusione - Provvedimento di riunione - Natura meramente ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.

    In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 c.p.c. (applicabile ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992), che prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza", poiché, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 c.p.c. (applicabile ex art. 1 del citato d.lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.

    Rv. 675388-01Rassegna di luglio 2025, p. 349Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 335 c.p.c. · Art. 274 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18373/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Rinvio alla commissione di primo grado

    Processo tributario - Omessa pronuncia su motivo del ricorso in primo grado avverso l’atto impositivo - Pronuncia del giudice di appello sul motivo pretermesso - Necessità - Conseguenze.

    In materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore.

    Rv. 675387-01Rassegna di luglio 2025, p. 348Art. 132 c.p.c. · Art. 61 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17454/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Disposizione del diritto controverso da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corso del giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazione fiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente, costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992).

    Rv. 675159-01Rassegna di giugno 2025, p. 188Art. 57 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16797/2025

    In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

    Rv. 675151-01Rassegna di giugno 2025, p. 182Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c. · Art. 19 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16625/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Nullità avviso di accertamento motivato per relationem tramite il rinvio ad atti non allegati - Produzione di detti documenti in appello - Ammissibilità ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento - Fattispecie.

    Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli).

    Rv. 675144-01Rassegna di giugno 2025, p. 179Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16614/2025

    Procedimento

    Processo tributario - Rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda - Distinzione - Conseguenze in tema di riproponibilità del ricorso e di formazione del giudicato.

    Anche nel processo tributario occorre distinguere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c. e 1 d.lgs n. 546 del 1992, fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda, non precludendo la prima la riproponibilità del ricorso contenente la stessa domanda, laddove la seconda implica invece l'estinzione della pretesa vantata con il ricorso; ne consegue che l'estinzione del giudizio ex art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo non dà vita ad alcun giudicato, avendo la rinuncia al ricorso valenza in rito e non implicando di per sé una rinuncia alla domanda.

    Rv. 675274-01Rassegna di giugno 2025, p. 178Art. 306 c.p.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 44 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16440/2025

    Procedimento

    Decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria o di pregiudizialità reciproca - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Mancato rispetto - Nullità.

    Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale.

    Rv. 675385-01Rassegna di giugno 2025, p. 174Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 c.p.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15941/2025

    Procedimento

    Atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni - Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento).

    Rv. 675176-01Rassegna di giugno 2025, p. 165Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercatoDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia