Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32434/2025
Nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta una questione di mero diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello emessa senza rilevare che la comunicazione di prosecuzione del giudizio, a seguito dell'interruzione per morte del contribuente, era stata fatta al difensore, il cui mandato era estinto, e non ai suoi eredi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).
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Rv. 677252-01Rassegna di dicembre 2025, p. 176Art. 31 Disposizioni sul processo tributario · Art. 43 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributario · Art. 300 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza