Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell’assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all’istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. – Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura civileart. 22 legge 724/1994art. 16 legge 412/1991
LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE PER CREDITI DEL LAVORATORE - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CREDITI PECUNIARI - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo l'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione (superata ora dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie) gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta. La tutela privilegiata dei crediti di lavoro, che ne risulta, non e' tuttavia in contrasto - come la Corte costituzionale ha gia', del resto, riconosciuto - con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto e' giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.). - S. n. 207/1994. red.: S. Pomodoro
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITARDATO PAGAMENTO DI CREDITI - DISCIPLINA ADOTTATA NELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, RISPETTO AI CREDITI COMUNI, DEI CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO E GLI ENTI PREVIDENZIALI - ESTRANEITA', SIA RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA CHE AL GIUDIZIO 'A QUO', DEI CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI - INAMMISSIBILITA', 'IN PARTE QUA', DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.
L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, SOPRAVVENUTA A SEGUITO DELL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, PER L'ECCESSO, CHE NE DERIVA, NELLA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO - PROFILO NON ATTINENTE AGLI ASPETTI GIURIDICI, MA SOLO A QUELLI ECONOMICI DEL PROBLEMA RICADENTI NELLA SFERA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE ANCHE IN SEGUITO ALL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CREDITI DI LAVORO E CREDITI COMUNI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA NELLA TUTELA PRIVILEGIATA COSTITUZIONALMENTE ACCORDATA AI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE RENDITA VITALIZIA A CARICO DELL'I.N.A.I.L.) - RITENUTA APPLICABILITA', IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DEL CUMULO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI ANCHE DOPO LA ELEVAZIONE DI QUESTI ULTIMI AL DIECI PER CENTO - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA IN TAL MODO ACCORDATA AI CREDITI PREVIDENZIALI (OLTRE CHE AI CREDITI DI LAVORO) RISPETTO A QUELLA GENERALMENTE PREVISTA PER I CREDITI PECUNIARI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.
sentenza 96/1993massima n. 19264 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: VERSO L'I.N.A.I.L. PER RENDITA VITALIZIA) - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA' PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 156 DEL 1991 - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA DI TALI CREDITI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. PER ALTRI CREDITI PECUNIARI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
sentenza 60/1992massima n. 17962 Riguarda ancheart. 1 legge 353/1990
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA AI FINI DELL'ESTENSIONE AI CREDITI PREVIDENZIALI DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL CREDITORE FRA I "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER LA ASSERITA NON APPARTENENZA DELL'ATTORE, NEL GIUDIZIO A QUO, A TALE CATEGORIA - REIEZIONE.
Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura civile
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA (RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI) PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - EFFETTI - LIMITI - IMPOSSIBILE ESTENSIONE DELLE NORME SULLA DECORRENZA.
La inapplicabilita' ai crediti previdenziali della regola del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di retribuzione, si pone in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., (v. massima B) ma anche con l'art. 38 Cost., in quanto i crediti per le prestazioni previdenziali sono assimilabili, sotto l'aspetto funzionale, ai crediti di retribuzione, avendo la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost., cosicche' per il tramite di tale norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, Cost. quale parametro delle "esigenze di vita" dei lavoratori. Tuttavia, data la incompatibilita', con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, della regola posta dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore e' automaticamente in mora, sui crediti previdenziali gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute dovranno decorrere dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex art. 47, quarto comma, d. P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all' art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardato pagamento. - Sull'applicabilita' anche alle prestazioni previdenziali dell'art. 36, primo comma, Cost.: S. n. 119/1991; - Sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. come modo di attuazione dell'art. 36 Cost.: S. n. 204/1989.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una sentenza additiva nel caso non consentita. - V. s. nn. 350/1990 e 585/1990.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA' DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - OSTACOLI INSUPERABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'attuazione di una modifica alla regola - risultante dall'art. 442 cod. proc. civ. e non dall'art. 429, terzo comma, stesso codice, come sostenuto dal giudice 'a quo' - dell'inapplicabilita' di un criterio di rivalutazione automatica, analogo a quello previsto per i crediti di lavoro, ai crediti previdenziali - nel senso cioe' di estendere anche a questi ultimi la norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - e' preclusa nel giudizio di costituzionalita' giacche', con la sentenza additiva che si richiede, si determinerebbe una grave anomalia nel sistema normativo vigente, impostato sulla divisione tra le due categorie di controversie, di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, distinte per la struttura radicalmente diversa dei relativi crediti e per condizioni differenti di esigibilita' e liquidazione dei diritti da tali crediti derivanti. (Inammissibilita' - a parte la riscontrata incoerenza tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - S. n. 408/1988.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS) - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.
Riguarda ancheart. 1224 Codice civile
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - TARDIVO PAGAMENTO - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - AUTOMATICITA' DEL DIRITTO - LAMENTATA ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 408/1988.
sentenza 67/1989massima n. 15159 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ART. 1224; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra, dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1224 cod.civ., 429, comma terzo, cod.proc.civ., e 150 disp.att. cod.proc.civ., nella parte in cui escludono la rivalutazione automatica del credito relativo all'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s.; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost. - subordinatamente all'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b, L.n. 324 del 1959, come sostituito dall'art. 1, L. n. 185 del 1960). - v. massima precedente.
Riguarda ancheart. 1224 Codice civile
IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI PREVIDENZIALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. E INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD.CIV., ART. 1224, COMMA SECONDO; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
Fermo restando che la previsione della rivalutazione automatica del credito non puo' considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento e che il regime dei crediti di natura previdenziale non e' assimilabile a quello dei crediti di lavoro, deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, che le somme di danaro dovute a titolo di prestazione previdenziale - eccezion fatta per quelle di rilevante importo corrisposte in unica soluzione - sono per loro natura, piu' che per le particolari qualita' personali del singolo creditore, normalmente destinate alle comuni esigenze di vita del pensionato, e come tali sensibili alla svalutazione monetaria e suscettibili di rivalutazione pur quando sia impossibile allegare la prova di uno specifico pregiudizio; potendo, semmai, tale presunzione venir meno proprio quando le condizioni economiche del creditore siano tali da rendere indifferente la prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost., e relative agli artt. 1224, comma secondo, cod.civ., e 429, comma terzo, cod.proc.civ., nonche' 150 disp.att. cod.proc.civ., in quanto non prevedono - in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali, quali, nella specie, l'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. e l'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. - un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione, ovvero la rivalutazione automatica del credito). - v. S.nn. 139/1981; 162/1977; nonche' 220/1988, 46/1983 e 26/1980.
Riguarda ancheart. 1224 Codice civile
IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DI LAVORO - PAGAMENTO TARDIVO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'attuale indirizzo di giurisprudenza amministrativa - specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - consolidatosi a seguito di precedenti decisioni della Corte costituzionale, interpreta, anche nei confronti dei dipendenti pubblici, in regime di parita' con quanto risultante per i lavoratori privati o di enti pubblici economici e conformemente agli invocati precetti costituzionali, le disposizioni riguardanti i crediti di lavoro, quali ad esempio la natura privilegiata dei crediti, la assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione, generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la tutela del lavoro. Pertanto, il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, e' applicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici, compresa l'amministrazione statale, da parte dello stesso giudice amministrativo - competente sia sull'"an" che sul quantum - mediante un meccanismo volto alla conservazione del valore economico della retribuzione generalmente intesa e atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il relativo potere di acquisto della moneta, per l'applicazione del quale non si richiede, in fase di liquidazione, esplicita domanda dell'avente diritto. Parimenti le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che detto meccanismo, e' uguale a quello che si ricollega all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo per la sua applicazione e quella del giudice ordinario per le questioni consequenziali (sugli interessi moratori o sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi dell'amministrazione) e quindi, in sostanza, che la mutazione in termini quantitativi del credito del dipendente pubblico per effetto della svalutazione, avviene ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico stesso. In tale situazione, essendo quello innanzi riportato il diritto vivente e trovando gia' in esso applicazione i precetti costituzionali invocati, non hanno fondamento i rilievi e le osservazioni dei giudici rimettenti che proprio i descritti effetti tendono a realizzare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in base all' assunto che la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro ivi prevista per i lavoratori privati e i dipendenti da enti pubblici economici, sarebbe ingiustificatamente inapplicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.)
sentenza 52/1986massima n. 11839 PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.
Riguarda ancheart. 59 Legge fallimentareart. 169 Legge fallimentare
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CREDITO DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - INESTENSIBILITA' AI DIPENDENTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DEGLI ARTT. 35, I C. E 36 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le ragioni giustificatrici della risarcibilita` dei danni da svalutazione monetaria dall'art. 429 u.c. c.p.c. non rilevano negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono per gli enti pubblici economici il che basta per constatare che le situazioni concernenti rispettivamente i rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 c.p.c. - cui quella norma si applica - e i rapporti di lavoro dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici - che ne restano esclusi - sono affatto diverse sicche` non sussiste l'assunta irragionevole disparita` di trattamento. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 429 u.c. c.p.c. nella parte in cui non si riferisce anche ai crediti di lavoro nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici non economici e cio` rende ininfluente l'esame della legittimita` costituzionale dell'art. 270 del Regolamento di contabilita` generale dello Stato il quale, stabilendo che il debito della P.A. diventa esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento, conferma l'esclusione, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, della decorrenza degli interessi e della rivalutazione degli stessi crediti dal giorno della maturazione del debito. - Cfr. s.n. 43/1977.
sentenza 71/1981massima n. 11470 Riguarda ancheart. 270 r.d. 827/1924
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE A FAVORE DEI PUBBLICI DIPENDENTI LIMITATA AI CASI IN CUI VIGE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO CON ESCLUSIONE DELLE IPOTESI DI COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA AVENDO IL GIUDICE A QUO GIA' RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA EX ART. 409 N. 5 C.P.C. E NON VENENDO IN CONSIDERAZIONE RAPPORTI ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE.
Va esclusa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici solo nelle controversie di competenza del giudice ordinario, con esclusione di quelle di competenza del giudice amministrativo - sollevata in un giudizio in cui il giudice ordinario abbia gia' affermato la propria competenza, cosi' ponendo la premessa necessaria e sufficiente perche' la rivalutazione in discorso sia applicata nel caso di specie. Egualmente irrilevante e' la questione se diretta a censurare la limitazione del beneficio ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., in quanto i rapporti che sarebbero esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
sentenza 76/1981massima n. 14407