Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Determinazione discrezionale del MEF del compenso dei giudici tributari - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici, del principio convenzionale in tema di giusto ed equo processo nonché di quello di buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., che assegna al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche fisso, nei limiti minimi ormai stabiliti dalla legge) dei giudici tributari. L’oggetto dei giudizi a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 8 legge 130/2022art. 6 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 13 Giurisdizione tributaria
Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi ritenuta analoga del reclamo nel procedimento cautelare - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice - Questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 275 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. Questione identica, infatti, è stata già dichiarata non fondata, in relazione a ciascuno dei parametri evocati, con sent. n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. le citate sentenza n. 78/2015 e ordinanza n. 275/2015.
sentenza 72/2016massima n. 38811 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Richiesta di plurimi interventi additivi, diretti a delineare un nuovo assetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della giustizia tributaria e ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario - Petita indeterminati, ambigui e caratterizzati da un elevato grado di manipolatività - Eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e carenza di una reciproca e intima connessione tra essi - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 95/2012art. 23-quinquies d.l. 95/2012art. 2 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariaart. 15 Giurisdizione tributariaart. 29-bis Giurisdizione tributariae altri 10
Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi ritenuta analoga del reclamo nel procedimento cautelare - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice - Insussistenza - Procedimento unitario svolgentesi davanti al medesimo giudice, articolato in due fasi nell'interesse del lavoratore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 51, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. La disciplina processuale assunta a tertium comparationis - ossia quella del reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all'art. 669- terdecies cod.proc.civ. - è, in realtà, ben diversa da quella in esame, la quale, a differenza della prima, prevede una prima, necessaria, fase sommaria ed informale e una successiva, eventuale, fase a cognizione piena. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dai rimettenti, l'opposizione de qua non verte sullo stesso oggetto dell'ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso "semplificato", e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili) né è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi, ma può investire anche diversi profili soggettivi (stante il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell'ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purchè fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali. Ciò esclude che la fase oppositoria possa configurasi come la riproduzione dell'identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all'ordinanza opposta, e, dunque, come un altro grado del processo rispetto al quale sarebbe da ritenersi sussistente l'obbligo di astensione. Il fatto che entrambe le fasi dell'unico grado di un procedimento unitario possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge, quindi, con il principio di terzietà del giudice ma si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo per il profilo della sua ragionevole durata e ad una miglior tutela del lavoratore. Infatti, quest'ultimo, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire un'immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa. - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 205/2014. - Sull'incompatibilità per il giudice che si è pronunciato con decreto ex art. 28, comma 1, della legge n. 300 del 1970 a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, v. la citata sentenza n. 387/1999. - Sull'inapplicabilità nel processo civile delle regole in tema di incompatibilità del processo penale, v. la citata sentenza n. 387/1999. - Sul principio di imparzialità del giudice, di cui costituisce estrinsecazione la disciplina dell'astensione, v. la citata ordinanza n. 220/2000. - Sull'obbligo di astensione del giudice nel procedimento civile, si vedano le citate sentenze nn. 460/2005, 363/1998 e 326/1997 e le citate ordinanze nn. 101/2004, 497/2002, 220/2000, 168/2000 e 359/1998.
sentenza 78/2015massima n. 38354 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice -Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui rispettivamente non prevedono, nell'ambito della disciplina del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti e, in particolare, dell'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, l'incompatibilità del medesimo giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria che quella di opposizione a cognizione piena e l'astensione obbligatoria del giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena. Questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Invero, il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del primo grado del giudizio de quo possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. la citata sentenza n. 78/2015.
Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Procedimento civile - Astensione del giudice - Giudice di pace - Mancata previsione che possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio, laddove ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico basato sul sistema del compenso "a cottimo" per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - Questione prospettata in modo contraddittorio e generico, e finalizzata ad ottenere un intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. La prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la dichiarazione di astensione, quale risulterebbe possibile in esito all'intervento additivo invocato, sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso. Inoltre, risultano generiche le censure con le quali è dedotta la violazione degli artt. 3 e 54, secondo comma, Cost. Infine, il quesito è rivolto a sollecitare un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, riservato all'ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 128/2013.
sentenza 48/2014massima n. 37774 Procedimento civile - Giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore - Possibilità che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria - Astensione del giudice che abbia conosciuto della fattispecie oggetto del giudizio in altro grado del processo - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi del giusto processo - Questione prospettata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude la fattispecie in parola dall'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della vicenda oggetto del giudizio in altro grado del processo. Infatti, oltre all'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, alla prospettazione di inconvenienti fattuali non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità costituzionale ed alla evocazione di plurimi parametri costituzionali in modo cumulativo, la questione in esame si risolve in un uso distorto dell'incidente di costituzionalità al fine di ottenere l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura. - Sull'irrilevanza ai fini del sindacato di legittimità costituzionale della prospettazione di inconvenienti fattuali, v. le citate ordinanza nn. 166/2013 e 112/2013. - Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta al fine di ottenere un avallo interpretativo, v. le citate ordinanza nn. 139/2011, 185/2012, 304/2012, 196/2013.
Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Giudice di pace che, a causa del sistema retributivo fondato sul "cottimo", ritiene di non poter essere o di non poter apparire imparziale - Facoltà di astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio - Omessa previsione - Prospettazione della questione contraddittoria - Genericità delle motivazioni - Richiesta di un intervento non costituzionalmente obbligato - Difetto di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. A suo avviso, quanto previsto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l'imparzialità. La questione risulta: 1) priva di rilevanza perché il remittente l'ha sollevata senza aver preventivamente formulato al capo dell'ufficio richiesta di autorizzazione all'astensione (che, se accolta, gli avrebbe consentito di essere spogliato del processo, così ottenendo il medesimo risultato cui è finalizzato l'incidente di costituzionalità); 2) prospettata in modo contraddittorio, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la richiesta di autorizzazione all'astensione sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso; 3) supportata da argomentazioni generiche, sia per la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. (che si limita a dire che è espressivo del canone di «ragionevolezza), sia per il prospettato contrasto con l'art. 54, secondo comma, Cost., di cui si limita a richiamare l'incipit «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»; 4) diretta a chiedere a questa Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore, perché riguardante un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, caratterizzato dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Sull'ampia discrezionalità - col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute - da riconoscere al legislatore nella disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, ordinanza n. 240/2012.
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Giudice di pace - Trattamento economico fondato sul "cottimo" - Ritenuto obbligo di astensione per "gravi ragioni di convenienza", collegato al personale interesse del giudice - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Censure generiche - Mancata ricerca di diversa interpretazione costituzionalmente orientata - Improprio tentativo di ottenere l'avallo dell'interpretazione proposta - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, Cost., nella parte in cui prevedono obblighi di astensione del giudice di pace e, quindi, anche quando sussiste un suo personale interesse correlato al regime di trattamento economico fondato sul cottimo. Oltre alla genericità delle censure, il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione proposta, con un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, la prospettazione della questione è contraddittoria in quanto il rimettente assume che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul "cottimo", ne mini l'imparzialità ed al contempo censura proprio le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla.
Riguarda ancheart. 10 legge 374/1991
PROCEDIMENTO CIVILE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - MAGISTRATI MEMBRI DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATE INCIDENZA SULLA TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DELL’ERRONEA AFFERMAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE - NATURA IMPUGNATORIA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DI DETTA FASE COME “ALTRO GRADO DEL PROCESSO” - CONSEGUENTE SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE EX ART. 51, PRIMO COMMA, N. 4, COD. PROC. CIV. PER IL GIUDICE CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA DECISIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NECESSITÀ DI FAR VALERE LA MANCATA ASTENSIONE CON LA RICUSAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui – stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato in altro grado del processo» – non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. Premesso che non esiste un diritto vivente nel senso della inesistenza di un obbligo di astensione, nel giudizio ex art. 18 della legge fallimentare, del magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha dichiarato il fallimento opposto, deve ritenersi che l’obbligo di astensione – la cui violazione è idonea a rendere nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice solo se sia tempestivamente proposta la ricusazione e questa venga erroneamente respinta – presuppone che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente “bifasico”, mentre in realtà esso – per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate – si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo»; e tale connotazione ricorre anche nella fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale assume certamente «valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae», in quanto non soltanto la sentenza dichiarativa di fallimento, ove non opposta, è idonea a passare in giudicato e le condizioni che legittimano il provvedimento sono oggetto di rivalutazione in sede di opposizione, ma la gravità delle conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti dalla dichiarazione di fallimento rende evidente come la “sommarietà” della cognizione camerale vada intesa nel senso non già di “parzialità” o “superficialità”, bensì di “deformalizzazione”. - Sulla nozione di altro grado del processo, v. la citata sentenza n. 387 del 1999. - Sulla diversità, rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ai fini dell’obbligo di astensione, del giudizio di opposizione allo stato passivo, v. le citate sentenze n. 158 del 1970 e n. 94 del 1975, nonché le ordinanze n. 304 del 1998, n. 167 del 2001, n. 75 del 2002; del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare avverso provvedimenti del giudice delegato, v. la citata sentenza n. 363 del 1998; del giudizio promosso dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, v. la citata ordinanza n. 176 del 2001.
Giudizio possessorio - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice del merito possessorio, il quale abbia deciso in esito alla fase sommaria, a decidere sulla base dell’identico materiale probatorio, già disponibile nella fase sommaria - Mancata previsione - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già respinta - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede l'incompatibilità del giudice che ha trattato la precedente fase sommaria a decidere nella fase del merito possessorio sulla base dell'identico materiale probatorio già disponibile nella fase sommaria. Ed invero, analoga questione è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 220 del 2000, essendosi in tale sede evidenziato come sia del tutto erroneo attribuire alla fase del merito possessorio – caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale probatorio niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase – un contenuto formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente sulla medesima 'res iudicanda' della precedente fase sommaria.
Fallimento - Misure cautelari - Adozione nei confronti di amministratori della società fallita - Competenza del giudice delegato, che abbia già autorizzato l’azione di responsabilità - Mancata previsione dell’incompatibilità del giudice delegato alla funzione di giudizio - Prospettata violazione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari. - V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata). - Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).
Riguarda ancheart. 146 Legge fallimentare
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo di astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa formalmente distinta, ma con contenuto identico - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di imparzialità del giudice - Questione sollevata prospettando una duplice possibilità interpretativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per prospettazione perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che "il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico abbia l'obbligo di astenersi". Infatti è preliminare il rilievo che il giudice della ricusazione prospetta la questione in vista della soluzione di una alternativa interpretativa circa la portata della disposizione processuale: una alternativa che spetta al giudice risolvere, assegnando alla norma un preciso significato, prima di prospettare un problema di conformità alla Costituzione. - Sulla inammissibilità per prospettazione perplessa e ancipite v. citate ordinanze n. 418 e n. 201/2000.
Riguarda ancheart. 273 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civile
Processo civile - Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Cognizione affidata al giudice dell’esecuzione, che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione - Mancata previsione dell’obbligo di astensione - Prospettato contrasto con il principio del giusto processo, con quello di eguaglianza e di precostituzione del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, a) il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione elaborato con riferimento al processo penale non si applica al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari, che sono informati all'operatività del principio dispositivo, della parità delle parti e dell'impulso delle parti; b) la causa di opposizione non ha ad oggetto la stessa 'res judicanda' del giudizio di esecuzione, non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo ma un distinto processo a cognizione piena nel contraddittorio delle parti; c) non rilevano profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari che si risolvono in constatazioni di mero fatto; d) sono estranei alla questione gli altri parametri concernenti la precostituzione del giudice, la soggezione solo alla legge e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. - Sui principi costituzionali concernenti il processo penale, v. citate sentenze n. 326/1997, n. 51/1998, n. 363/1998 e n. 78/2002. - Sui principi costituzionali concernenti il processo civile e quello amministrativo, v. citate sentenze n. 326/1997 e n. 51/1998, ordinanze n. 356/1997, n. 126/1998, n. 304/1998, n. 168/2000, n. 220/2000 e n. 167/2001. (testo povvisorio)
Riguarda ancheart. 618 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Astensione e ricusazione del giudice - Processo fallimentare - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della societa' fallita e il sequestro dei beni degli stessi amministratori - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di astenersi dalla funzione di giudizio - Asserito contrasto con il principio del "giusto processo" - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima". Infatti nel processo civile condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', e tale condizione non ricorre nel caso in cui il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, da lui stesso autorizzata. - Sui presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale nel processo civile, v. sentenze n. 387/1999, n. 341/1998, e n. 326/1997; ordinanza n. 304/1998. M.R.
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dalla decisione da parte del giudice che, esaurita l'istruzione, si sia pronunciato con ordinanza sull'istanza di parte ex art. 186-quater cod. proc. civ. - Dedotta compromissione del principio di terzietà-imparzialita' della giurisdizione e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, denunziato nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che, con ordinanza, abbia deciso nei limiti, per cui ritiene gia' raggiunta la prova, sull'istanza della parte di pagamento di somme o di consegna o di rilascio di beni, ex art. 186-quater stesso codice. Non sussiste infatti, in tale ipotesi, nella quale il legislatore ha attribuito all'ordinanza un effetto anticipatorio della decisione definitiva, da attuarsi in virtu' di un meccanismo potenzialmente idoneo a concludere il processo di primo grado, l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che si sia pronunciato 'ante causam', dal trattare e decidere la successiva causa di merito. Pertanto, qualunque sia il contenuto della sentenza, che puo' o riassorbire in se' l'ordinanza relativamente al gia' 'decisum' o puo' modificarne in tutto o in parte le statuizioni , detto meccanismo processuale, lungi dal violare il diritto di difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attivita' giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, in base al quale si esige la continuita' del medesimo giudice nel condurre il processo, fino alla decisione conclusiva. - cfr. sul principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, la sentenza n. 363/1998. A.M.M.
Procedimento civile - Procedimento possessorio - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal decidere, nella fase di merito, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria oppure previsione della sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in altro grado - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede, per il giudice che ha trattato la precedente fase sommaria l'obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito ovvero prevede la sola incompatibilita' del giudice che abbia conosciuto il processo in "altro grado". Va,infatti, osservato che: a) come gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997 (relativa ad una diversa questione sollevata in riferimento alla medesima disposizione attualmente impugnata) il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice, cui e' ispirata la disciplina dell'astensione, si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione dello 'iter' processuale attrraverso piu' fasi sequenziali (necessarie o eventuali poco importa); b) pertanto anche nella ipotesi di provvedimento cautelare non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia emesso 'ante causam', rispettivo alla trattazione e decisione della successiva causa di merito; c) tali principi, come del pari gia' affermato da questa Corte, valgono anche per il procedimento possessorio, la cui tradizionale struttura bifasica non e' stata modificata a seguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 535, le cui norme innovative si applicano al procedimento 'de quo' soltanto se compatibili con le sue caratteristiche (come si desume dal carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ.). Precedenti - sent. n. 326/1997 richiamata in ordine al principio secondo cui l'esigenza di imparzialita' e terzieta' del giudice si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione deii'ite' processuale attraverso piu' fasi seguenziali. - sent. n. 341/1998 ove si e' affermato il principio secondo cui anche il procedimento diretto all'emanazione di provvedimenti cautelari e' ispirato al principio del contraddittorio. - ord. n. 168/2000 ove si e' affermato che nel procedimento diretto all'emanazione di procedimenti cautelari non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che li abbia pronunciati 'ante causam', dalla trattazione e decisione della successiva causa di merito. - ord. nn. 203/1997, 127/1997 e 126/1998 sul proceidmento possessorio e sulla rilevanza, nell'ambito di esso del principio di imparzialita' del giudice cui e' ispirata la disciplina dell'astensione. L.T.
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza per il giudice che si sia pronunciato nel merito o abbia emesso ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di ulteriori e diversi argomenti - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta, abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.). Questione identica a quella attualmente sollevata é già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 168 del 2000, e il rimettente non propone argomenti ulteriori che possano indurre ad una diversa soluzione. - V. ordinanza n. 168/2000 citata come precedente specifico. L.T.
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - GIUDICE DI PACE - ASTENSIONE (RIGUARDO SPECIFICAMENTE ALLE DECISIONI SECONDO EQUITA') PER RITENUTA SUSSISTENZA, DA PARTE DI DETTO GIUDICE, DI DIFETTO O PERICOLO DI IMPARZIALITA' - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, EMESSO DAL MAGISTRATO COORDINATORE DELL'UFFICIO - DIRITTO DI RICUSAZIONE A FAVORE DELLE PARTI IN GIUDIZIO, ALLE QUALI TALE PROVVEDIMENTO E' NOTIFICATO - POSSIBILITA', PER CIASCUNA DI ESSE, DI PROPORRE RICORSO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCESSO" - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL GIUDICE E' SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE E SUL PRINCIPIO CHE STABILISCE LA DISTINZIONE FRA MAGISTRATI SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - RAGIONEVOLEZZA DELLE PREVISIZONI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA DELLE RAGIONI DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 107, comma terzo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, comma 2, cod. proc. civ. e 78 disp. attuaz. cod. proc. civ. e dell'art. 52 cod. proc. civ. - laddove tali norme attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialita'; e laddove non prevedono il diritto del giudice di astenersi, ne' la possibilita' per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi - in quanto - posto che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialita', costituisce tuttavia una deroga al dovere di 'ius dicere', che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario; che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice e' esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalita'; che, oltre ai casi tipici nei quali e' gia' espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialita' dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendano opportuna l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; e che tale espressione, formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varieta' delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice - il legislatore, del tutto ragionevolmente ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, sia per impedire arbitrarie astensioni in assenza dei relativi presupposti, sia per consentire un giudizio piu' obiettivo e distaccato sulla opporunita' che il giudice sia esonerato dal dovere di decidere; ed in quanto - rivestendo il provvedimento del capo dell'ufficio un carattere meramente ordinatorio, quale espressione della facolta' di distribuzione del lavoro e, piu' in generale, della potesta' direttiva - al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio (nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione), la cui tutela si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti. - O. n. 35/1988
Riguarda ancheart. 10 legge 374/1991art. 52 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - FONDAMENTALE ESIGENZA, NEL PROCESSO CIVILE, NON MENO CHE NEL PROCESSO PENALE, CHE IL GIUDICE RIMANGA, ED ANCHE APPAIA, DEL TUTTO ESTRANEO RISPETTO AGLI INTERESSI IN CAUSA - INAPPLICABILITA', PERALTRO, NEL PROCESSO CIVILE (COME NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO), DEI PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CIRCA LE INCOMPATIBILITA' SOGGETTIVE PER PRECEDENTI ATTIVITA' (TIPIZZATE) SVOLTE NELLO STESSO PROCEDIMENTO, RIGUARDO AL PROCESSO PENALE - GARANZIE DELLA IMPARZIALITA'-TERZIETA' DELLA GIURISDIZIONE, NEL PROCESSO CIVILE, SOLO ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DELLA ASTENSIONE E RICUSAZIONE.
Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni osservato, il principio di imparzialita'-terzieta' della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, puo' e deve trovare attuazione con le peculiarita' proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione, al riguardo, tra processo penale e processo civile. Di modo che - ferma l'esigenza che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo - le soluzioni per assicurare la necessaria garanzia non debbono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo. Invero - come anche e' stato rilevato - le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se' incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione". La medesima soluzione non e' stata quindi adottata per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, sicche' non appare arbitraria la diversa scelta di garantire - in tale processo - la imparzialita'-terzieta' del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e ricusazione. - V., in particolare, S. nn. 51/1998, 326/1997, 341/1998, 351/1997, nonche' S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale