Art. 304 c.p.p.Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

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I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

  • a)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
  • b)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati((;))
  • b-bis)nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresi' essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tale fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.

Testo vigente dal 1 marzo 1991 al 23 aprile 1991 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art304 · fonte su Normattiva