Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza, sussistendo, in sede di rinvio, la possibilità per il giudice rimettente di "confermare con altra motivazione la precedente valutazione circa la non complessità del dibattimento" - Reiezione.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma della Costituzione, dell'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale. La prospettazione dell'Avvocatura - secondo cui il giudice rimettente aveva la possibilità, in sede di rinvio, di «confermare con altra motivazione la precedente valutazione circa la non complessità del dibattimento», e per questa ragione la questione sarebbe priva di rilevanza - è del tutto ipotetica e non inficia il rilievo del giudice a quo secondo cui «la decisione dell'impugnazione transita necessariamente dall'esegesi dell'art. 304 co. 2 c.p.p., indicata dalla Suprema Corte». Il rimettente deve pronunciarsi in sede di appello cautelare in seguito all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che ha statuito un principio di diritto per lui vincolante, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: egli pertanto deve applicare l'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nell'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassazione e sulla quale si incentra il dubbio di legittimità costituzionale.
Processo penale - Questione avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Possibilità di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia di lunga durata che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento - Conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare, suppostamente rimessa ad una libera scelta del Pubblico Ministero - Asserita violazione del principio della riserva di legge nella predeterminazione dei termini di durata massima della custodia cautelare - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13, comma 5, della Costituzione, dell'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il giudice rimettente ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - «consente di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento stesso». L'eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa a una perizia rientra nella fisiologia delle dinamiche probatorie, così come rientra nella fisiologia processuale la possibilità di definire, ai sensi della norma censurata, "particolarmente complesso" il dibattimento, quando si debba eseguire una perizia che presenti particolari caratteristiche di difficoltà e durata. Da questo punto di vista la censura in termini di «imprevedibilità» e di «imponderabilità» delle scelte del pubblico ministero relative all'espletamento della perizia, che nella prospettiva del rimettente sta alla base dell'asserita violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di fondamento perché non tiene conto del carattere "fisiologico" delle diverse determinazioni che il pubblico ministero può essere di volta in volta chiamato ad adottare nell'ambito delle dinamiche probatorie del processo. Parimenti, per ciò che concerne la trascrizione delle intercettazioni, si deve osservare che né nella fase delle indagini, né in quella del dibattimento occorre una richiesta di trascrizione da parte del pubblico ministero, prevedendo l'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. che sia il giudice a disporre direttamente «la trascrizione integrale delle registrazioni», regola, questa, che dovrebbe valere anche nel dibattimento, quando nella fase delle indagini non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Sono perciò prive di base giuridica le considerazioni del giudice rimettente sulla «solerzia (...) del Pubblico Ministero nella richiesta di perizia di trascrizione», dato che la richiesta non è prevista. Non senza considerare, per un verso, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica; e che, per altro verso, l'espletamento nel dibattimento di una perizia di lunga durata o della trascrizione di intercettazioni non comporta necessariamente un prolungamento della fase dibattimentale, perché è ben possibile che l'attività del perito si svolga contemporaneamente all'assunzione delle prove.
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza o alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura penale
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Intervenuta decisione di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie. - V. sentenza n. 243/2003.
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura penale
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 303 e del comma 6 dell'art. 304 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni, relativi alla disciplina dei termini della custodia cautelare, la quale e' attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento) che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi o nei gradi successivi. Infatti - posto che il quesito referendario si propone di pervenire ad una disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal successivo n. 3; 3) un anno quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; e che l'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della sfera di operativita' di una norma gia' presente, dotata, in ipotesi, di un ambito di applicazione piu' circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi a quelle da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo, con sostanziale stravolgimento della strutture delle originarie disposizioni e del loro significato normativo -, il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati dall'art. 75 Cost., che consente il 'referendum' abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, e non il 'referendum' introduttivo di discipline legislative completamente nuove, come avverrebbe nella specie, dato che si e' in presenza di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che risulterebbero dalla abrogazione referendaria sono individuati come tali dal legislatore per l'intero procedimento. Sotto un concorrente profilo, il quesito risulta, altresi', inammissibile perche' privo del carattere di omogeneita', individuato dalla giurisprudenza costituzionale, a tutela della liberta' di scelta dell'elettore, quale requisito delle richieste di 'referendum' abrogativo; ed invero, le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa la gravita' dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte distinte: e, nella fattispecie, fa difetto quella matrice razionalmente unitaria che sola puo' rendere ammissibile la proposta di un unico quesito. - Cfr. S. n. 13/1999, nella quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non e' stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una soppressione di una parte piu' o meno estesa del testo, l'espansione di una disciplina gia' esistente, provvista di un suo proprio ambito di applicazione ancorche' originariamente residuale. - V., pure, S. n. 36/1997.
sentenza 50/2000massima n. 25167 Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura penale
Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Omessa previsione che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena concretamente irrogata e non più modificabile in senso peggiorativo - Denunciata lesione del principio di proporzionalita' della pena e irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, della questione di legittimita' dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che la durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi della pena concretamente irrogata, allorche' questa risulti non piu' modificabile 'in peius'>>, anziche' i due terzi della pena edittale. L'adeguamento della durata della custodia cautelare alla pena concretamente inflitta, e' infatti gia' garantito dalla disciplina ordinaria dei "termini di fase" (ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento) e dei "termini complessivi" (riferiti a tutta la fase e ai gradi del procedimento cumulativamente considerati), mentre quello previsto dalla disposizione denunciata e' un termine ulteriore, c.d. "finale" (destinato a segnare un limite assolutamente invalicabile anche rispetto a particolari ed eccezionali meccanismi di "sfondamento" delle prime due classi di termini), che, proprio in ragione di tale sua natura e funzione di "garanzia supplementare", il legislatore ha, nella sua discrezionalita', non irragionevolmente parametrato al (massimo del) la pena edittale. Ne' rileva in contrario che, per la fase successiva al giudizio di secondo grado e nel caso di "doppia conforme", resti esclusa ('ex' articolo 303, comma primo, lett. d, codice di procedura penale) l'applicabilita' di un autonomo termine basato sulla pena concretamente inflitta, non essendo irragionevole ne' arbitrario che nel caso di duplice riconoscimento di responsabilita' dell'imputato sia stabilita una disciplina piu' rigorosa, stante l'incremento delle probabilita' che la decisione assunta sia corretta, fermo restando, comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata risulti pari a quella della pena concretamente inflitta. - Sentenza n. 292/1998 sulla triplice articolazione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo dei termini massimi - Lamentata, irragionevole, equiparazione di situazioni tra loro eterogenee (in particolare tra le ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato) nonché incongruenza sistematica delle norme - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il limite del doppio dei termini massimi di custodia cautelare sia applicabile non solo nel caso di evasione, ma anche nell'ipotesi di regresso del procedimento ex art. 303, comma 2, cod. proc. pen. La norma impugnata, infatti, va interpretata in modo conforme alla Costituzione, nel senso che il termine ivi previsto quale durata massima della custodia cautelare costituisce un limite insuperabile, a nulla rilevando che il termine sia cominciato nuovamente a decorrere per effetto della regressione del procedimento ad una fase anteriore. - Sul computo dei termini di durata massima di custodia cautelare nell'ipotesi di regressione del procedimento, si veda la sentenza n. 292/1998. - Sull'interpretazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., nel senso di limite insuperabile, si vedano le sentenze n. 214/2000 e n. 429/1999. M.R.
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI INIZIATIVA AL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE DEI POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - QUESTIONE GIA' DISCHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte - con la sentenza n. 238 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione - gia' dichiarato non fondata una identica questione, perche' basata sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero possa limitare la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare <<a singole posizioni cautelari>>, con la conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni all'operativita' della sospensione stessa, deviando dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e' da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa. red.: G. Leo
sentenza 93/1998massima n. 23901 PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - RITENUTA OPERATIVITA', NEI CASI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE, SOLO DEL PRIMO E NON ANCHE DEL SECONDO LIMITE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE ECC., IN CUI ENTRAMBI I LIMITI DI DURATA SONO APPLICABILI - POSSIBILITA' E CONSEGUENTE NECESSITA' DI ACCOGLIERE, RIGUARDO ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DEL LIMITE DI FASE, UNA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDE, PIU' AMPIA, E CONFORME A COSTITUZIONE, DI QUELLA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo ai limiti di durata della carcerazione preventiva, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 303 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi, contemplata nel comma 2, di nuovo inizio della decorrenza dei termini per la regressione del procedimento, in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Cassazione o per altra causa, ad una fase o a un grado di giudizio diversi, o di rinvio ad altro giudice, prevede, ad avviso del giudice 'a quo', che possa essere causa di scarcerazione solo il superamento del termine complessivo di durata massima, stabilito dallo stesso articolo al comma 4. Secondo quella che si appalesa l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema ed in linea con i valori della Carta fondamentale, deve infatti ritenersi che anche nella suddetta ipotesi - contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - possa essere causa di scarcerazione, se piu' favorevole, anche il superamento del doppio del termine di fase previsto dall'art. 304, comma 6. Tale soluzione - alla quale non e' di ostacolo la collocazione della norma in un articolo concernente i casi di sospensione dei termini (per impedimento dell'imputato o del difensore ecc.) trattandosi di una previsione che rispetto al corpo dell'articolo era e resta autonoma - si impone in forza di vari e concorrenti argomenti, di carattere storico - legati alla genesi e funzione dell'istituto gia' durante la vigenza del vecchio codice - testuali e logico-sistematici (quali l'uso, nel comma in parola, dell'avverbio "comunque"; il richiamo, oltre che al comma 1, ai commi 2 e 3 dell'art. 303; il fatto che, mentre nei casi di sospensione, il prolungamento dei termini puo' essere conseguenza di una eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell'imputato, nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice deriva di regola da un errore in cui e' incorsa la stessa autorita' giudiziaria e senza colpa dell'imputato, per cui sarebbe paradossale limitare l'operativita' del limite di fase soltanto ai primi) e soprattutto in forza della stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale richiede di individuare, fra piu' interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la liberta' personale. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI INIZIATIVA AL PUBBLICO MINISTERO, CON ESCLUSIONE DI POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude poteri d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale, in quanto - posto che l'art. 2 n. 61 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dopo aver prescritto la previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di custodia cautelare ed aver dettato le direttive in tema di proroga della custodia cautelare, ha introdotto, nella sua terza sub-direttiva la "previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessita' dello stesso nonche' a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore"; che l'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., prevede la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nell'intento di prevenire eventuali comportamenti dilatori diretti ad ottenere la scarcerazione (lett. a) o di precludere che comportamenti anche pienamente legittimi dei difensori possano anticipare la scarcerazione dell'imputato (lett. b); che l'art. 304, commi 2 e 3, contempla la possibilita' di sospensione dei predetti termini, nella fase del giudizio, quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui si sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio di impugnazione; che, mentre la sospensione prevista dall'art. 304, comma 1, consegue pressoche' di diritto al verificarsi degli eventi da esso indicati e senza che venga richiesta alcuna iniziativa del p.m., il relativo provvedimento venendo cosi' ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle condizioni previste dalla legge, quella prevista dall'art. 304, comma 2 (che deriva da situazioni oggettive che devono essere verificate da parte del giudice - particolare complessita' del dibattimento - cosi' da atteggiare il detto provvedimento come ascrivibile a quelli a discrezionalita' vincolata) richiede, invece, l'apposita richiesta del p.m. - la stessa richiesta di sospensione del pubblico ministero, che contenga limitazioni all'operativita' della sospensione stessa, deviando,cosi', dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, e' da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa, ed in quanto tale illegittimita', peraltro, mentre non e' in grado di viziare la domanda nel suo complesso consente al giudice di provvedere secondo il modello legislativo, in tal modo pervenendo, nei sensi previsti dall'art. 304, comma 2, alla sospensione dei termini di custodia cautelare senza l'opposizione di condizioni o di limitazioni di sorta. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA STESSA NEL CASO DI DIBATTIMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE DEL MEDESIMO PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, SECONDO E QUINTO COMMA, E 111 COST. - SOVRAPPOSIZIONE DI DUE ISTITUTI CONCETTUALMENTE AUTONOMI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, la quale risulta impostata dal tribunale rimettente con riferimento al <<combinato disposto>> degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioe' sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta necessita' - concettualmente del tutto autonomi, volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente diversi e sorretti da diverse finalita'. Invero, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e' normalmente autonoma e separata dal provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e puo' essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita', anche anteriormente alla formale apertura del dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica ordinanza. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 477 Codice di procedura penaleart. 303 Codice di procedura penale
- PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, dall'ordinanza di rimessione non si evince se gli imputati abbiano chiesto - anche in assenza dei difensori di fiducia - la celebrazione del processo, ne' se vi sia stata la nomina di un difensore d'ufficio in luogo di quelli aderenti alla protesta). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 97 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CARATTERE DEROGATORIO, IN QUANTO COMPORTA UNA LIMITAZIONE ALLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA NORMA CHE LA PREVEDE.
La Corte ha piu' volte affermato che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello alla liberta' personale, sono espressione di valori fondamentali, per cui le norme che ne prevedono la limitazione, nei casi e modi previsti dalla Costituzione, avendo carattere derogatorio ad una regola generale e presentando natura eccezionale, non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo. Alla luce di tali principi deve ravvisarsi nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola generale e, invece, nella sospensione dei termini di custodia cautelare una norma di carattere eccezionale, giacche' consente di prolungare la limitazione della liberta' personale che la custodia cautelare comporta. - S. n. 349/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ASTENSIONE DALL'ATTIVITA' DA PARTE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO ORDINARIO - NATURA ECCEZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' costante orientamento della Corte che, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto puo' porsi una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come 'tertium comparationis' la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale non puo' essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima. Pertanto, la norma, di carattere eccezionale, che prevede ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nei casi di impossibilita' di procedere al dibattimento nel giudizio ordinario per impedimento dei difensori, non puo' essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza, in relazione alla mancata estensione di detta ipotesi anche al giudizio abbreviato. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 304, primo comma, lett.a) e b), cod. proc. pen.). - V. massima precedente. Sulla impossibilita' di assumere a 'tertium comparationis', nelle questioni proposte in riferimento al principio di eguaglianza, norme di carattere eccezionale, v. S. n. 383/1992 e O. nn. 666/1988 e 582/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - DURATA MASSIMA - COMPRENSIONE IN ESSA, NELLA NORMA DEL CODICE, DEI TEMPI DELLE SOSPENSIONI EVENTUALMENTE DISPOSTE - ECCEPITA ILLEGITTIMITA', A SECONDA DELLE DIVERSE POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELLA DIRETTIVA N. 61 DELLA LEGGE DI DELEGA: A) PER VIOLAZIONE DELLA STESSA; B) IN VIA GRADATA, PER VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA FISSAZIONE CON LEGGE DI PRINCIPI E CRITERI RIGUARDO AI SUDDETTI LIMITI MASSIMI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, non sussistendo alcun nesso di pregiudizialita' rispetto a quella in oggetto innanzi al tribunale rimettente, chiamato a decidere, su appello avverso una ordinanza della Corte d'assise, sulla legittimita' della sospensione disposta, ex art. 304, secondo e terzo comma, cod. proc. pen., dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui si terranno le udienze e si deliberera' la sentenza.