Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell’imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell’imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati. - Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997. - V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). - Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.
Riguarda ancheart. 32 Processo penale minorileart. 22 legge 63/2001
Processo penale - Spese processuali - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Omessa previsione in caso di sentenza di non luogo a procedere - Lamentato, ingiustificato, pregiudizio della parte civile, con lesione del principio di eguaglianza in relazione al trattamento previsto per l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) - Inidoneità del 'tertium comparationis' invocato - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, qualora la mancata decisione sull'azione civile non sia addebitabile al danneggiato. Il giudice rimettente ha infatti invocato, quale 'tertium comparationis', la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: fattispecie, quest'ultima, strutturalmente diversa rispetto all'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere, e quindi inidonea a fungere da parametro di riferimento ai sensi dell'art. 3 Cost. - Sulla conformità a Costituzione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata previsione della condanna alle spese in favore della parte civile, si veda la sentenza n. 443/1990. - Sulla inidoneità del 'tertium comparationis' prescelto dal giudice rimettente, v. ordinanza n. 73/1993. M.R.
sentenza 63/2001massima n. 26086 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - DIFETTO DI IMPUTABILITA' PER INFERMITA' MENTALE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 41/1993 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITA' DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETA' DI DETTA SOSPENSIONE DERIVANTE DALL'IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
Sono inammissibili: a) - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, quanto meno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacita' a partecipare al procedimento, la possibilita' di emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', e dell'art. 71, stesso codice, nella parte in cui stabilisce la necessita' di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita', il giudice della udienza preliminare debba disporre il rinvio a giudizio, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.; b) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la parcellizzazione delle ipotesi prospettate (a prescindere da seri dubbi di legittimita' delle soluzioni avanzate) dimostra l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. - S. nn. 41/1993, 71/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 94/1997massima n. 23191 Riguarda ancheart. 71 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PERSONA NON IMPUTABILE AL MOMENTO DEL FATTO E INCAPACE DI PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCESSO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, DA PARTE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, IN CASO DI EVIDENTE MATERIALE ATTRIBUIBILITA' DEL FATTO ALL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE CON SENTENZA N. 94 DEL 1997 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi, da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato, sollevato in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la questione stessa e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 94 del 1997. red.: N. Oliva
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MANCANZA D'IMPUTABILITA' - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DEL PARAMETRO INDICATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione, vincolante per la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Sul principio (art. 97 Cost.) assunto a parametro, v. S. nn. 376/1993, 18/1989 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MANCANZA DI IMPUTABILITA' - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI "I MAGISTRATI SI DISTINGUONO TRA LORO SOLTANTO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI" - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DEL PARAMETRO INVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio sancito dall'art. 107, terzo comma, Cost., secondo cui "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni", concerne lo 'status' giuridico dei magistrati e mira ad escludere tra loro il vincolo gerarchico o arbitrarie categorizzazioni non sorrette da ragioni funzionali e, pertanto, non puo' essere invocato per censurare l'ambito delle funzioni che la legge assegna ai vari organi giurisdizionali in ragione delle diverse fasi in cui il processo si articola. - S. nn. 50/1970, 123/1970 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PRONUNCE DI NON LUOGO A PROCEDERE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO D'IMPUTABILITA' - OBBLIGO DI PRONUNCIA E POSSIBILITA', SE DEL CASO, DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA A MENO CHE NON RISULTI EVIDENTE L'INFONDATEZZA DELL'ADDEBITO - PRIVAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE E DEL DIRITTO DI PROVA, CON CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Per una precisa scelta del legislatore delegante, l'art. 425, cod.proc.pen. chiama il giudice della udienza preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato; conseguentemente tale sistema (v. massima A) finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', applicando, se del caso, anche misure di sicurezza, ogni qual volta sia palese lo stato di non imputabilita' e sussista il presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito; in tal modo pero', l'imputato non imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente possibilita' di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della "res iudicanda", con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa, che non puo' certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale. Ne' a sanare tale contrasto puo' invocarsi la possibilita', che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce all'imputato, di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato", giacche' sarebbe davvero singolare che, per usufruire del fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli si imponesse di rinunciare ad una fase del procedimento destinata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. - v. la sent. n. 431/1990 in relazione alla formazione delle prove a dibattimento e non nell'udienza preliminare.
sentenza 41/1993massima n. 19179 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA CON APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - PRIVAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE E DELLE CONSEGUENTI GARANZIE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL NON IMPUTABILE NEI PROCEDIMENTI (GIUDIZIO DIRETTISSIMO O PRETORIO) IN CUI MANCA L'UDIENZA PRELIMINARE.
Il sistema delineato dall'art. 425, cod.proc.pen., per il quale il giudice, all'udienza preliminare, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato non e' imputabile, genera una ingiustificata disparita' di trattamento, a seconda del modulo processuale adottato, tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilita'. Mentre infatti nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di piu', e' condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. - v., sulla mera casualita' del fatto che la non imputabilita' dell'imputato emerga nella fase istruttoria o nella dibattimentale, la sent. n. 233/1984.
sentenza 41/1993massima n. 19180 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - OBBLIGO DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, CON POSSIBILE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA MA SENZA ACCERTAMENTI SULLA EVENTUALE INFONDATEZZA (TRANNE I CASI IN CUI NON SIA GIA' MANIFESTA) DELL'ADDEBITO, QUANDO RISULTI EVIDENTE CHE L'IMPUTATO E' PERSONA NON IMPUTABILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, OLTRE CHE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'obligo - previsto dall'art. 425 cod.proc.pen. - del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare senz'altro sentenza di non luogo a procedere quando, non essendo gia' manifesta la infondatezza dell'addebito, risulti invece evidente che l'imputato e' persona non imputabile, da' luogo, privando l'imputato del diritto di provare, attraverso i necessari accertamenti, la sua innocenza, ad una irragionevole compressione del diritto di difesa, oltre che ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti (giudizio direttissimo e giudizio innanzi al pretore) in cui la mancanza dell'udienza preliminare, una analoga preclusione non si realizza, anche ponendosi in contrasto con l'art. 2, direttiva n. 52, sesto periodo, della legge di delega n. 81 del 1987, nella quale, a parte che in essa manca qualsiasi disposizione in cui l'obbligo in questione possa trovare conferma, e' implicito il principio per cui la delibazione del difetto di imputabilita' deve ritenersi riservata al giudice del dibattimento. L'art. 425, cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua' per violazione degli artt. 24, 3 e 76 della Costituzione. - v. massime precedenti.
sentenza 41/1993massima n. 19182 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - UDIENZA PRELIMINARE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER NON IMPUTABILITA' - ININFLUENZA, SU TALE PREVISIONE, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ANALOGA NORMA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato e' persona non imputabile non e' produttiva di effetti quanto all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui opera un richiamo ai "casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale", sia perche' tale norma e' strutturalmente autonoma sia per le specifiche e particolari connotazioni che caratterizzano il processo penale minorile (v. ultima parte massima D).
sentenza 41/1993massima n. 19183 Riguarda ancheart. 32 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA E APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, IMPLICITO, DELLA LEGGE DI DELEGA, DELLA RISERVA DELLA DELIBAZIONE DEL DIFETTO DI IMPUTABILITA' AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.
La previsione dell'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere ogni qual volta risulti evidente che l'imputato sia persona non imputabile non e' conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 2 dir. 52, sesto periodo). Al di la' infatti del dato formale della mancata previsione del difetto di imputabilita' tra le cause che legittimano tale provvedimento, poiche' nell'udienza preliminare il merito e' accertato soltanto entro i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa, si deve ritenere che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio al giudice del dibattimento la delibazione del difetto di imputabilita', postulando la stessa il necessario accertamento di responsabilita' in ordine al fatto-reato che puo' compiutamente svolgersi solo in tale sede. Se ne ha conferma, del resto nella statuizione dell'art. 3, della stessa legge n. 81 del 1987, la' dove, nel conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell'art. 98 del codice penale", cosi' ponendo in evidenza come alla eccezionalita' di tale previsione, dettata dall'esigenza di salvaguardare le peculiarita' insite nella condizione minorile, faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina.
sentenza 41/1993massima n. 19181 PROCESO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARLA, SECONDO IL CODICE, QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE (IN BASE SIA ALLA LETTERA CHE ALLO SPIRITO DELLA DIRETTIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione della legge di delega (art. 2, dir. n. 52) che abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, non esclude dalla sfera delibativa quelle restanti cause che pure incidono sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto la formula del fatto che non costituisce reato: ove, infatti, l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva nel senso che l'indagine del giudice debba limitarsi al controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilita' del fatto all'imputato e della riconducibilita' del fatto medesimo alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che intendesse contestare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta" giurisdizionale. Tale conclusione, pero', in contrasto con i piu' elementari principi di garanzia, non e' consentita ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge di delegazione, che ha modellato il processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle esigenze di parita' tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto essenziale del prescelto modello accusatorio; a tali considerazioni aggiungendosi quelle che possono trarsi dall'altra regola, posta dalla direttiva n. 11 dello stesso art. 2 della legge di delega, dell'obbligo di proscioglimento nel merito anche in presenza di una causa estintiva del reato: regola che, avendo valore di principio generale, e' certo applicabile - sempre che si propongano in termini di evidenza - anche nei casi - che anch'essi senza dubbio "merito" sono - di accertata inesistenza dell'elemento psicologico del reato o di presenza di una causa di giustificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla l. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 52). - Sulla portata della formula "il fatto non costituisce reato", in relazione alle norme del vecchio codice v. sent. n. 175/1971.
sentenza 82/1993massima n. 19302 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NORMATIVA CODICISTICA - POTERE DEL G.U.P. DI PRONUNCIARLE ANCHE QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - RITENUTA ESCLUSIONE DI TALE IPOTESI DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata, in quanto la formula "il fatto non costituisce reato" e' pur sempre riconducibile, in una interpretazione aderente allo spirito della richiamata direttiva della legge di delega, a quella "il fatto non sussiste", nella direttiva espressamente compresa. - S. n. 82/1993.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PROPOSTE CON ORDINANZA MOTIVATA SOLO 'PER RELATIONEM' E SENZA INDIVIDUAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Non assolve gli oneri prescritti per la rituale instaurazione di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, una ordinanza di rimessione motivata solo 'per relationem' ad altri precedenti provvedimenti e per di piu' del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il 'thema decidendum', non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle che si vorrebbero impugnare. (Inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con le su rilevate carenze, nei confronti degli artt. 425 e 577 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e 112 Cost.).
Riguarda ancheart. 577 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - OMESSA INCLUSIONE DI TALE FORMULA TRA QUELLE PREVISTE NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - ININFLUENZA SU DI ESSA DI MODIFICA APPORTATA ALLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata, non interferendo sulla stessa la modifica (soppressione della parola "evidente") apportata alla norma censurata dall'art. 1, legge 8 aprile 1993, n. 105. - v. S. n. 82/1993.
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NECESSITA' DI PRONUNCIARLA DA PARTE DEL G.I.P., CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA, IN CASO DI EVIDENTE DIFETTO DELLA IMPUTABILITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER LA PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI SUL MERITO DELL'ACCUSA E PER LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI IN GIUDIZIO DIRETTISSIMO O IN PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE) NONCHE' DI NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE SOLLEVATA DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE NEL CORSO DI GIUDIZIO PENDENTE SU ALTRA NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
Non puo' dirsi manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice delle indagini preliminari, quando risulta evidente il difetto di imputabilita', pronuncia senz'altro sentenza di non luogo a procedere applicando le misure di sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 24, 3 e 76 Cost.. La preclusione - che la norma comporta - di ulteriori accertamenti da cui possa derivare una pronuncia assolutoria sul merito - tranne che non sia gia' risultato evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisca o non sia previsto dalla legge come reato - legittima infatti il sospetto di una irragionevole compressione - non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale - del diritto di difesa, e ad un tempo di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al trattamento dei non imputabili nel giudizio direttissimo e nel processo innanzi al pretore, nei quali i suddetti accertamenti e pronuncia sono invece in ogni caso possibili. Inoltre, in relazione al n. 52, sesto periodo, dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non v'e' menzione di quella relativa al difetto di imputabilita', si prospetta anche un possibile eccesso di delega. Pertanto, dato che tale questione e' pregiudiziale alla decisione di altra, di cui la Corte e' gia' investita, concernente l'art. 426 cod.proc.pen. - sospeso tale giudizio - anche nei confronti dell'art. 425, primo comma, cod.proc.pen,. in parte qua, va promosso d'ufficio, da parte della stessa Corte, in riferimento ai suindicati parametri, incidente di legittimita' costituzionale.
PROCESSO PENALE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'INDAGATO E L'IMPUTATO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI RICHIESTE (INSOSTENIBILITA' DELL'ACCUSA ED EVIDENZA DELL'INNOCENZA) PER OTTENERE IL RISPETTIVO PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI NON COMPARABILI - DIVERSITA' DELLA FUNZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Perche' il giudice pronunci l'archiviazione nei confronti dell'indagato o il non luogo a procedere rispetto all'imputato occorre, nel primo caso, che, sulla base degli elementi acquisiti, l'accusa sia chiaramente insostenibile e, quindi, la 'notitia criminis' inequivocamente infondata; mentre nel secondo e' necessaria l'evidenza della prova di non responsabilita'. Tale differenza e' giustificata dalla diversa funzione che le due discipline assolvono nel sistema del codice, attinendo la prima ad una fase in cui il controllo del giudice e' volto si' a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor piu' a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero e, quindi, a garantire l'obbligatorieta' dell'azione penale, mentre la seconda concerne una fase in cui il controllo stesso si svolge in chiave essenzialmente garantistica, al fine cioe' di tutelare l'imputato nei confronti di accuse rivelatesi palesemente infondate. Peraltro la posizione dell'imputato nell'udienza preliminare e' diversa da quella della persona sottoposta alle indagini, essendo stata gia' esercitata l'azione penale nei suoi confronti mediante la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., a differenza di quella, non fondatamente assunta come termine di raffronto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 425 c.p.p.). - V., tuttavia, in materia la Sent. n. 88/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI TERMINATIVI - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DELLA SENTENZA DICHIARATIVA D'INCOMPETENZA - RITENUTA POSSIBILITA' DI PRONUNCIARLA SOLO "NELLE MORE TRA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DETTA UDIENZA" - DENUNCIATO DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA NORME (ARTT. 22 E 424 C.P.P.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROSPETTAZIONE DI DUBBI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo' ha espresso in merito solo dubbi interpretativi la cui soluzione e' di sua competenza.
Riguarda ancheart. 22 Codice di procedura penaleart. 424 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - TASSATIVITA' DELL'ELENCAZIONE DELLE FORMULE ASSOLUTORIE - NECESSITA' PER TALUNE DI ESSE DELL'"EVIDENZA" DELLA PROVA - LAMENTATA GENERICITA' DI TALE CONCETTO - MANCATO COORDINAMENTO CON LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 422 COD.PROC.PEN. - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (IN QUANTO APPLICABILE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DEL P.M. DI DERUBRICAZIONE DEL REATO - CONSEGUENTE MUTAMENTO DELLA COMPETENZA - MANCATA PREVISIONE, TRA LE IPOTESI CONTEMPLATE, DELLA SENTENZA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - MANCATO COORDINAMENTO TRA NORME (ARTT. 22 E 424-425 COD.PROC.PEN.) - LAMENTATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO ALLA FASE PRECEDENTE LA DISCUSSIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
L'art. 22 del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa "dopo la chiusura delle indagini preliminari", e' pienamente applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche dalla relazione al progetto preliminare. Peraltro, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. sent. n. 347/91.
Riguarda ancheart. 424 Codice di procedura penale