Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Richiesta di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni - Assenso di chi esercita sulla donna la potestà o la tutela ovvero, in presenza di seri motivi che ne impediscano o "sconsiglino" la consultazione, autorizzazione da parte del giudice tutelare - Asserita violazione dei diritti del genitore - Carente motivazione circa la rilevanza della questione - Questione contraddittoria e volta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, concernente l'asserita violazione dei diritti del genitore nell'ipotesi di autorizzazione all' interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni del giudice tutelare in presenza di seri motivi che ne impediscano o "sconsiglino" la consultazione, per la carente motivazione circa la rilevanza della questione, che sembra rivolta ad ottenere un avallo interpretativo. - In materia, vedi sentenza n. 109 del 1981 e ordinanze n. 47 del 1982, n. 14 del 1989, n. 463 del 1988 e n. 293 del 1993, n. 76 del 1996 e n. 514 del 2002. - Sulla richiesta di avallo interpretativo alla Corte costituzionale, vedi sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975 e ordinanze n. 26 del 2012 e n. 139 del 2011.
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Possibilità di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Obbligo per quest'ultimo di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base della sola volontà della minore, che rifiuti di informare i genitori - Denunciata violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' in quanto sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, censurato, in riferimento all'art. 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, prevederebbe che il giudice tutelare, chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di donna minore di età, debba emanare un mero provvedimento autorizzativo non motivato, svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver autorizzato la minorenne ad interrompere la gravidanza e, quindi, dopo aver già fatto applicazione della norma censurata, ed avere, pertanto, esaurito il proprio potere al riguardo.
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quo' non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 5 Legge sull’aborto
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - POSSIBILITÀ DI OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL PERSONALE SANITARIO, E NON ANCHE DEL GIUDICE TUTELARE - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI MOTIVI NUOVI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne, possa sollevare obiezione di coscienza. Infatti, da un lato, la disomogeneità nei differenti stadi della procedura determina la insussistenza della asserita disparità di trattamento rispetto al personale sanitario e, dall'altro, l'adempimento del 'munus' pubblico ha carattere di doverosità, così come la funzione di giudice è indeclinabile e di primaria realizzazione. - La medesima questione è già stata decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza citata n. 196/1987 e della manifesta infondatezza con l'ordinanza citata n. 445/1987.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole:"secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?>>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 35/1997massima n. 23114 Riguarda ancheart. 7 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 8 Legge sull’abortoart. 10 Legge sull’abortoart. 9 Legge sull’abortoe altri 8
ABORTO - INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DI DONNA MINORE DI ETA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E FAMILIARI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 31, SECONDO COMMA, COST. - POTERE DI CO-DECISIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INSUSSISTENZA - MERA GARANZIA DELLA LIBERTA' MORALE DELLA DONNA - IRRILEVANZA DI VALUTAZIONI DIVERSE - QUESTIONE GIA' GIUDICATA IRRILEVANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serieta' della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano
sentenza 76/1996massima n. 22226 Riguarda ancheart. 5 Legge sull’abortoart. 4 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - RITENUTA INGIUSTIFICATA PREVALENZA, NEL PREVISTO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE, DELLA VOLONTA' DELLA DONNA DI ABORTIRE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL CONCEPITO - QUESTIONE RELATIVA A NORME INSUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Come gia' osservato, nel procedimento d'interruzione della gravidanza da parte di gestante minorenne, il mancato assenso anche di uno solo dei genitori e', nella previsione dell'art. 12, l. n. 194 del 1978, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare che costituisce, tuttavia, mero strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, e che rimane quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 della citata legge per potersi procedere all'interruzione della gravidanza. Difettano quindi di rilevanza sia la questione relativa ai citati artt. 4 e 5, l. n. 194/1978, in quanto essi non sono suscettibili di applicazione nel giudizio 'a quo' che riguarda la richiesta di una minore ad ottenere dal giudice l'autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, che quella relativa all'art. 12 della citata legge in quanto tale norma e' stata denunciata solo come tramite per introdurre le censure riferite ai citati artt. 4 e 5. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12, l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.). - S. n. 196/1987 e O. n. 463/1988.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 5 Legge sull’aborto
ORD. 65/91 ABORTO - FACOLTA' DEL GIUDICE TUTELARE DI AUTORIZZARE L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DI DONNA MINORE DI ETA' SENZA CHE NE SIANO INFORMATI I GENITORI, QUANDO SUSSISTANO SERI MOTIVI CHE NE SCONSIGLINO LA CONSULTAZIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA RESTRIZIONE DI DIRITTI DI VALENZA COSTITUZIONALE, SOSTANZIALE E PROCESSUALE - SOPRAVVENIENZA DI FATTI INCIDENTI SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti per un riesame della rilevanza della questione in seguito all'accertata sopravvenienza, nel caso di specie, di fatti (assenso di entrambi i genitori per l'interruzione della gravidanza) suscettibili di esplicare, in relazione al rapporto processuale dedotto innanzi al giudice rimettente, una concreta incidenza sui provvedimenti da adottare. - Per la restituzione degli atti in analoga ipotesi: O. n. 250/1990. - Per la manifesta infondatezza della questione, in base a quanto gia' deciso con la sentenza n. 109/1981: O. n. 14/1989.
sentenza 65/1991massima n. 16994 ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - GIUDICE TUTELARE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - IDENTIFICAZIONE IN QUELLO DEL LUOGO IN CUI OPERA LA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA SCELTA DALLA DONNA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE COMPETENTE NON SIA QUELLO DEL LUOGO DI RESIDENZA DELLA STESSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 463/1988.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DONNA MINORE DI ANNI DICIOTTO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - POSSIBILITA' CHE ESSA SIA RILASCIATA, PER SERI MOTIVI, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DEI GENITORI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194, ART. 12 COMMA SECONDO. - COST. ARTT. 24 E 30, COMMA SECONDO.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA La questione, gia' dichiarata infondata con sentenza n. 109 del 1985, va dichiarata manifestamente infondata, non essendo prospettate argomentazioni nuove ne' essendo sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre la Corte a modificare il proprio precedente orientamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della Legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost.). - S.n. 109/1985.
sentenza 14/1989massima n. 12989 ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - MINORE DI ANNI DICIOTTO - PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE TUTELARE - A) RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DEL CONCEPITO - OMESSA PREVISIONE - B) GIUDICE TUTELARE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, L. n. 194 del 1978, per l'interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne, non viene in causa l'interesse del concepito, avendo il provvedimento del Giudice tutelare carattere di mera integrazione della volonta' della minore e rimanendo esso esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione stessa: nella specie, trattasi di provvedimento limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, di dare adeguata valutazione alla gravita' e all'importanza dell'atto da compiere. Il procedimento, conseguentemente, non e' lesivo ne' del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice competente a decidere sia lontano dal domicilio della minore ne' del principio del "giudice naturale", in quanto, al riguardo, e' sufficiente la mancanza di ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorita', circa la designazione del giudice stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, Legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, Cost. - per quanto concerne il procedimento previsto per l'interruzione della gravidanza della donna di eta' inferiore ai diciotto anni). - cfr. S.nn. 109/1981, 196/1987, 1/1965, 6/1975.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza - rientrando negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente incapace, cui attribuisce facolta` di decidere - rimane estraneo alla procedura di riscontro delle situazioni di "serio pericolo" al cui verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario. Conseguentemente, l'impossibilita`, per il giudice, di sollevare obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari, rispettivamente, intervengono. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194). - v. S.n. 109/1981.
Riguarda ancheart. 9 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto - quelli presenti alla realta` interna dell'individuo, chiamato, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorche` intra volentes) - va composto tenendo conto dei contenuti di doverosita` inerenti al ministero di giudice e dell'inclinabile e primaria realizzazione dell' esigenza di giustizia; di guisa che l'equilibrio tra i convincimenti del magistrato e la norma obiettiva da applicare si realizza attraverso il "prudente apprezzamento" del giudicante, salva la possibile adozione, nei casi di particolare difficolta`, di adeguate misure organizzative internamente alla strutturazione giudiziaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non consentono al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza in relazione al potere di autorizzare la gestante minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). - v. S. nn. 117/1979; 1/1981; 57/1985.
Riguarda ancheart. 9 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PROCEDURA - FACOLTA' DEL GIUDICE TUTELARE DI SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 12 LEGGE 22 MAGGIO 1978, N.194. - ARTT. 2, 3, 19, 21, 30, 31 E 32 COST.
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata che, per altro verso, faccia riferimento ad ulteriori parametri costituzionali in modo generico ed immoti- vato, coinvolgendo, nel contempo, norme che non hanno formato oggetto di specifica denuncia va dichiarata manifestamente infon- data. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost. - dell'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 nella parte in cui non consente al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione alla partecipazione alle previste procedure e, in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). Questione gia` dichiarata non fondata con sent. n. 196/1987. - v. S. n. 109/1981
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - RICHIESTA DI DONNA MINORENNE - PROCEDURA - ASSENSO DI CHI ESERCITA LA POTESTA' O LA TUTELA OVVERO AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in quanto, richiedendo - nel disciplinare il caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di eta' inferiore ai diciotto anni - l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potesta' o la tutela o, in casi particolari, l'intervento del giudice tutelare, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., essendo, tale questione, stata gia' dichiarata non fondata. - S n. 109/1981.
sentenza 80/1985massima n. 10784 ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - RICHIESTA DI MINORENNI - PROCEDURA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale, nel disciplinare il caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di eta' inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi esercita la potesta' o la tutela, o in casi particolari l'intervento del giudice tutelare, in quanto tale questione e' stata gia' dichiarata infondata. - S. n. 109/1981 e O. n. 80/1985.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - NORMATIVA ATTUALE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di cio' sia a conoscenza chi esercita la potesta' sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.
sentenza 47/1982massima n. 14531 Riguarda ancheart. 20 Legge sull’abortoart. 13 Legge sull’abortoart. 11 Legge sull’abortoart. 6 Legge sull’abortoart. 21 Legge sull’abortoart. 14 Legge sull’abortoe altri 7
ABORTO - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - RICHIESTA DI MINORENNI - PROCEDURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. n. 109/1981.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REATO DI ABORTO COLPOSO - SANZIONI - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando e` evidente che non sussiste la sua rilevanza nel giudizio a quo. Nella specie il giudice a quo aveva impugnato le norme relative al reato di aborto colposo ed ai casi ed alle modalita` di interruzione volontaria della gravidanza quando, procedendosi contro ignoti, non erano state nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati compiuti gli atti abortivi, ne` delineati gli estremi oggettivi dei comportamenti delineati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, 6 lett. a), 8, 12, 17 e 19 legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 6-letta legge 194/1978art. 8 Legge sull’abortoart. 5 Legge sull’abortoart. 17 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EFFETTI NORMATIVI PERSEGUITI DAL GIUDICE A QUO - IRRAGGIUNGIBILITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una disposizione la cui caducazione non comporterebbe le conseguenze normative cui mirava il giudice a quo. Nella specie era stato impugnato, oltre all'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, riguardante l'integrazione del consenso della gestante minorenne rispetto all'interruzione della gravidanza e la possibilita` di prescinderne con autorizzazione del giudice tutelare, anche il precedente art. 4, che indica le circostanze che vanno accusate in ogni caso dalla gestante per promuovere la procedura abortiva, ritenendosi il permanere in vigore di quest'ultima disposizione strumentale rispetto allo stesso instaurarsi del procedimento dinanzi al giudice tutelare. La Corte ha osservato tuttavia che se anche l'art. 4 fosse stato dichiarato illegittimo, e da tale pronuncia fossero scaturite altre previsioni giustificative dell'interruzione della gravidanza, non per questo sarebbe venuta nella specie a cadere la norma che prescrive l'audizione della gestante, la quale, in quanto minorenne, avrebbe dovuto comunque essere autorizzata dal giudice tutelare all'interruzione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., degli artt. 4 e 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’aborto