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A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. ((L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

  • a)e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
  • b)non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;
  • c)e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
  • d)non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe)).1 ((L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
  • a)non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
  • b)e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
  • c)non compete per le pensioni pagabili all'estero)).1 Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 marzo 1960, n. 185

1

La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.

Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 6 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 maggio 1993

    1) Dichiara L'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civi…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 115/1990

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1990

    Il rispetto del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilità della retribuzione, esige che il dipendente statale risponda, in sede esecutiva, delle sue obbligazioni anche con l'indennità integrativa speciale, dovendo - ai fini in esame - considerarsi quest'ultima un elemento della retribuzione, così come lo è l'indennità di contingenza per i dipendenti privati. È pertanto incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. - S. n. 878/1988.

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 2 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 438/1998

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 136 Cost., degli artt. 1, comma quarto, e 2, commi sesto e settimo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, entrambi impugnati in quanto assunti a fondamento normativo del principio di diritto, affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nelle sentenze nn. 100/C del 1994 e 39/40/QM del 1997, - e dall'autorità rimettente considerato diritto vivente - secondo il quale il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali e della corresponsione della tredicesima mensilità nei riguardi dei titolari di pensione o di assegno rinnovabile che prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, deve ritenersi - nonostante le sentenze della Corte costituzionale, con le quali è stato riconosciuto costituzionalmente illegittimo, per la mancata correlazione al superamento di un minimo di retribuzione per la nuova attività esplicata - ancora vigente. Al riguardo, premesso che - in base a quanto affermato in altre occasioni - non è consentito alla Corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni, va rilevato che l'art. 2, commi sesto e settimo, della legge n. 324 del 1959, è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale ' in parte qua', e che non è ammissibile l'esame degli anche evocati artt. 1, comma quanto, della legge n. 324 del 1959 e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio nel corso del quale essi sono stati denunciati non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà. - Sulla impossibilità, per la Corte costituzionale, di fornire interpretazione autentica o correzioni delle proprie precedenti decisioni, v. S. nn. 295/1991 e 524/1990. Riguardo al divieto di cumulo delle indennità integrative e di corresponsione della tredicesima mensilità, oggetto delle attuali questioni, v. poi S. nn. 204/1992 e 566/1989, 376/1994, 494/1993 e 232/1992. Ed infine, circa le caratteristiche attuali dell'indennità integrativa speciale, v. S. nn. 243/1993 e 115/1990. red. S. Pomodoro

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 2 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1960

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1959 al 23 marzo 1960. 90 parole tolte, 81 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) e' tolto: corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

tolto: b) e' dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

tolto: c) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della …

tolto: daggiunto: b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;

tolto: eaggiunto: c) e' esente tolto: dalle ritenute erariali aggiunto: da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai tolto: Fini dell'imposti complementare. aggiunto: fini dell'imposta complementare;

aggiunto: d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. L'indennita' integrativa speciale tolto: compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi aggiunto: di cui al presente articolo:

aggiunto: a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;

aggiunto: b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 marzo 1960, n. 185

    La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art1 · fonte del testo