Non è fondata, con riferimento agli artt. 112, 9, 32 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) come modificato dall'art. 8, comma 8 d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - nella parte in cui impone la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie fino alla decisione del t.a.r. avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - in quanto: con riferimento all'art. 77 Cost. - posto che il controllo di costituzionalità circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge è ammissibile in sede di sindacato incidentale di legittimità costituzionale, trattandosi di requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, e che, tuttavia, in tanto può intervenire una pronuncia di illegittimità sotto questo profilo, in quanto risulti l'evidente mancanza dei requisiti stessi - deve escludersi una evidente mancanza dei medesimi requisiti nel d.l. 25 maggio 1996, n. 285 (reiterativo del d.l. n. 88 del 1995), come risulta dalla premessa del decreto in relazione al contenuto del Capo III dello stesso e, soprattutto, in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 l. n. 724 del 1994, e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia; con riferimento all'art. 112 Cost., sul piano costituzionale non esiste una soluzione obbligata di escludere, in ogni caso ed in via generale, la possibilità di sospensione, potendo invece il legislatore (ferma l'obbligatorietà dell'azione penale) prevedere, per specifiche e tassative ipotesi purché improntate a criteri di ragionevolezza, soprattutto per ragioni di economia processuale, la sospensione dell'azione o del procedimento collegata a elementi di pregiudizialità o di connessione anche probatoria, con opportuni meccanismi che valgano ad escludere in radice i rischi di decorso di prescrizione e a salvaguardare il libero convincimento del giudice penale (il che è accaduto nella specie relativamente alla disposizione impugnata); con riferimento agli artt. 9 e 32 Cost. - posto che sia la normativa sul condono edilizio, sia quella della sanatoria ordinaria risponde adeguatamente proprio alla finalità di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quali, tra gli altri, quello della tutela del paesaggio e della salute da una parte, e quelli, di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra - la disposizione impugnata non collide con essi, tenendo anche conto che l'estinzione può riguardare solo le contravvenzioni urbanistiche (artt. 22, comma 3), mentre il comma 1 dell'art. 22 riguarda soltanto l'azione penale relativa alle violazioni edilizie. - S. nn. 370/1988, 29/1995, 161/1995, 427/1995, 84/1996, 256/1996; O. nn. 108/1996, 116/1996, 130/1996. red.: S. Di Palma
Art. 112 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost. · Art. 77 cost.