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L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

26 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2001

    Questione infondata
    6 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre le violazione di natura urbanistica, anche il reato ambientale. La tutela del paesaggio rientra infatti tra i principi fondamentali della Costituzione, sicchè non irragionevolmente il legislatore ha escluso la possibilità di sanatoria per i reati ambientali dipendenti da abusi edilizi. - Sulla natura della concessione in sanatoria, si veda la sentenza n. 370/1988. - Sulla tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Costituzione, si vedano le sentenze n. 151/1986, 417/1995, 259/1996, 419/1996. - Sul condono edilizio ex legge n. 724/1994, si vedano la sentenza n. 85/1998 e l'ordinanza n. 327/2000. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 327/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, 'ex' art. 13 della legge n. 47 del 1985, estingua anche il reato ambientale di cui all'art. 1-'sexies' del decreto-legge n. 312 del 1985, limitatamente alla ipotesi nella quale, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13 citato, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. La scelta del legislatore di prevedere la particolare ipotesi di estinzione dei reati a seguito di speciale sanatoria per i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente irragionevole, nell'ambito della discrezionalità allo stesso spettante riguardo a particolari estinzioni di reato, in conseguenza di sanatorie amministrative di opere edilizie abusive. Inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 39, comma 8 e comma 1, non è esclusa la possibilità che il soggetto privato interessato, anche se munito di concessione, per precedente sanatoria, si avvalga, con ulteriore domanda, della nuova sanatoria, ai fini degli effetti estintivi su altri reati commessi in violazione dei vincoli. - V. le ordinanze nn. 149/1999 e 169/1996, e le sentenze nn. 370/1988 e 85/1998. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

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  • Ordinanza n. 247/2000

    Questione infondata
    26 giugno 2000

    Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non prevede la estensione della durata della sospensione dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata, con ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali con l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo; restando, comunque, "in facoltà" del giudice penale di sospendere il procedimento di pendenza del giudizio amministrativo sul diniego della licenza. Il che esclude anche la prospettata discriminazione tra chi ottenga la concessione edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore del quale opera la sospensione dell'azione penal per tutta la durata di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio conseguente a ricorso al TAR; e ciò anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive della norma denunciata. - v. ordinanza n. 309/1998 e sentenza n. 85/1998 M.R.M.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 479 c.p.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art22 · fonte su Normattiva