Art. 2120 c.c.Disciplina del trattamento di fine rapporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

[2]Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalita'.

[3]L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

[4]Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2120 · fonte su Normattiva