Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - LOCAZIONI ABITATIVE - LEGGE DEL 1978 SULL'EQUO CANONE - MANCATA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DEL RECESSO PREVISTA DALL'ART. 59 DELLA STESSA PER I CONTRATTI COMPRESI NEL REGIME PROVVISORIO ALLORA VIGENTE, AD OGNI IPOTESI DI CONTRATTO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - CONSEGUENTE LAMENTATA INAPPLICABILITA' DEL RECESSO PER NECESSITA' DEL LOCATORE NEL CORSO DELLA PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILITA DALL'ART. 11, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 333 DEL 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE (ALLA LUCE DELLE RIPETUTE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CITATO ART. 11, COMMA 2-BIS) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, dato che - come la Corte ha piu' volte affermato - in presenza della proroga biennale della locazione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, al locatore che ne ha necessita' e' garantita la facolta' di rientrare nella disponibilita' dell'abitazione, resta superato il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione. - S. n. 323/1992 e O. n. 226/1994. Sui principi generali enucleati dalla giurisprudenza riguardo alla tutela delle esigenze abitative del locatore proprietario, v. anche S. n. 132/1972. red.: S.P.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONE - L. N. 392/1978 SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI PER USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO NEL CASO DI MANCATA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'USO DEDOTTO A FONDAMENTO DEL RECESSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 42, 47 COST. - INSUSSISTENZA. - L. 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 59, 60. - COST., ARTT. 3, 10, 42, 47.
L'art. 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392 - che commina sanzioni (ripristino del contratto, risarcimento, sanzione pecuniaria) per il caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso del quale e' stata prospettata la necessita', ai fini del recesso da locazioni ad uso di abitazione regolato dal precedente art. 59 - ha la funzione di costituire da remora al ricorso abusivo, pretestuoso o fraudolento al recesso, sicche' non aggrava la posizione dei locatori che del recesso si siano avvalsi per effettive esigenze; ne' sacrifica detta posizione la previsione del termine entro cui dare attuazione alla prospettata destinazione, poiche' l'omessa destinazione nel termine e' considerata significativa della pretestuosita' del motivo solo se imputabile a titolo di dolo o colpa al locatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42, 47 Cost., degli artt. 59 e 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr.S. n. 48/80.
Riguarda ancheart. 60 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO DEL LOCATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata (in uno dei giudizi di provenienza) senza alcuna motivazione sulla rilevanza ovvero (in altro giudizio: nel quale il giudice a quo aveva gia` disposto il rilascio dell'immobile per necessita` del locatore) senza che sussista la detta rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della L. 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facolta` e` riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo", proposta in relazione all'art. 3 Cost..
Riguarda ancheart. 29 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER USO PROPRIO - APPREZZAMENTO GIUDIZIALE DELLE CONDIZIONI ED ESIGENZE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel giudizio di legittimita` costituzionale, non e` ammissibile la richiesta di un intervento additivo rispetto ad una pluralita` di possibili soluzioni, conseguenti a molteplici e diverse valutazioni proprie dell'attivita` del legislatore di bilanciamento degli interessi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, Cost. - dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede alcuna possibilita` di indagine ed apprezzamento giudiziale sulle condizioni ed esigenze del conduttore nei cui confronti venga richiesto provvedimento di rilascio fondato sulla necessita` del locatore).
LOCAZIONE - CONTRATTI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO AGRICOLO - RECESSO DEL LOCATORE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Ove si consideri l'agricoltura come attivita` di impresa e non gia` di mero godimento, in ragione della sua preponderante funzione produttiva e delle strette sue connessioni e reciproche integrazioni con altri settori dell'economia, anche l'uso agricolo dell'immobile va ricompreso tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore nei contratti di locazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35, 41 Cost. - dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessita` di destinare l'immobile ad uso agricolo). - v. S. n. 40/1984.
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - CONTRATTO - NECESSITA' DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - RECESSO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONDIZIONI - POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di recesso del locatore fondato sulla necessita` di mutare destinazione all'immobile, risulta giustificata l'omessa previsione del possesso di autorizzazioni amministrative: la titolarita` di esse, infatti, non incide direttamente sulla misura della serieta` dell'intento manifestato dal locatore, che e` soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronuncia sul recesso ne`, come sottolineato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, vi e` rilevanza di dati meramente amministrativi - ad esempio le autorizzazioni - i quali, oltreche` presupporre, nella generalita` dei casi, la raggiunta disponibilita` dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicistica. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non viene previsto,a carico del locatore, il possesso di autorizzazione o concessione amministrativa, quale condizione per l'esercizio del recesso, fondato sulla necessita` di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale).
LOCAZIONI - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA IN CORSO ALLA DATA DEL 3O LUGLIO 1978 - RECESSO PER NECESSITA' DEL LOCATORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 22/1980 e o. nn. 88/1980 e 130/1980.
sentenza 74/1983massima n. 15725 LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - RECESSO DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59 E 65. - COST., ART. 3.
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 4 Legge sull’equo canoneart. 8 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 5 Legge sull’equo canoneart. 6 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - MODALITA' PER IL RILASCIO (DELL'IMMOBILE) - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA COGNIZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI PORRE NEL NULLA PROROGA E GRADUAZIONE DEGLI SFRATTI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., sotto il profilo che la norma, affidando al giudice della cognizione la fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio dell'immobile, porrebbe nel nulla gli istituti della proroga e della graduazione degli sfratti, in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, posto che il pretore - giudice a quo - ha revocato la provvisoria esecuzione della sentenza di rilascio dell'immobile. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 22/1980.
sentenza 45/1981massima n. 14502 Riguarda ancheart. 56 legge 392/1978
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROCEDIMENTO SECONDO IL RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE AL RECESSO DEL LOCATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella dialettica del nuovo processo del lavoro, si realizza una perfetta simmetria di posizione tra le parti e l'adozione di tal rito in materia di locazioni non comporta una differenza di tutela, mirando soltanto alla piu` sollecita definizione dei relativi giudizi. Per la rimozione, poi, degli ostacoli di ordine economico in tema di abitazioni il legislatore ha predisposto strumenti ben diversi dalla perpetuazione - in caso di controversie - di una disciplina processuale piu` lenta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46, 58 e 59 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui, estendendo al recesso del locatore il rito del lavoro, irrazionalmente privilegerebbero questi che pure non e` il contraente piu` debole).
Riguarda ancheart. 46 Legge sull’equo canoneart. 58 Legge sull’equo canoneart. 30 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA IN CORSO ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO SOLO PER I CONDUTTORI CON REDDITO INFERIORE AGLI OTTO MILIONI ANNUI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IMPLICITAMENTE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata implicitamente non fondata in quanto la Corte, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n.1, e 65 della l. n. 392 del 1978, ha chiaramente indicato che la disparita' di trattamento in tema di recesso dovesse essere eliminata estendendosi il diritto anche ai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga anziche' eliminandosi in ogni caso la facolta' di recesso. - S. n. 22/1980.
sentenza 88/1980massima n. 15136 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA, IN CORSO ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN TEMA DI RECESSO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata (anche se in riferimento al solo art. 59) e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 22/1980 e O. nn. 88/1980 e 130/1980.
Riguarda ancheart. 30 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - FACOLTA' DI RECESSO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 58/1980.
Riguarda ancheart. 61 Legge sull’equo canone