Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI IN CORSO O SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392/1978 - DIVERSITA' DI REGIME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ARTT. 67, 68 E ART. 73. - COST., ARTT. 3, 42, SECONDO COMMA.
La previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e per quelli in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge trova giustificazione nell'esigenza di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle locazioni ed e`, percio`, del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per con- tratti sorti in tempi diversi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, Cost.). - S. n. 89/1984.
Riguarda ancheart. 67 Legge sull’equo canoneart. 68 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LOCATORE RECEDENTE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NECESSITA' DI ADIBIRE L'IMMOBILE AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI - INDENNITA' D'AVVIAMENTO COMMERCIALE DOVUTA AL CONDUTTORE - COMMISURAZIONE AL CANONE DI MERCATO, ANZICHE' ALL' ULTIMO CORRISPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ARTT. 69, SETTIMO COMMA, 73 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 BIS DEL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 31 MARZO 1979, N. 93). - COST., ARTT. 3, 41, 42, 43, 44, 97, PRIMO COMMA.
L'esigenza dell'ente pubblico locatore - nella specie di adibire l'immobile locato ai propri fini istituzionali - per quanto connessa al perseguimento di interessi collettivi, e` nettamente diversa dalla destinazione abitativa ed e` quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione dell'impresa; cio` che giustifica pertanto il parametro del canone di mercato nella determinazione dell'indennita` di avviamento dovuta al conduttore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 69, settimo comma. della l. 27 luglio 1978, n. 392 e 73 della stessa legge - come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93 - in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44, 97, primo comma, Cost.).
Riguarda ancheart. 1-bis d.l. 21/1979art. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - DIRITTO DI RECESSO DEL LOCATORE - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 63/1988.
Riguarda ancheart. 29 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - REGIME VINCOSTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - DIRITTO DI RECESSO - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI DILATORI PER IL SUO ESERCIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con sentenza e riproposta sotto profili e con motivazioni in nulla diverse da quelle in detta pronuncia gia` valutate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, per le locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, (a differenza da quanto previsto dall'art. 61 st. legge riguardo alle locazioni ad uso abitativo) non prevede termini dilatori per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione per necessita` da parte dell'acquirente dell'immobile. - S. n. 111/1981.
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - GARANZIE - PARITA' DI SITUAZIONI - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Il principio di eguaglianza garantisce parita` di trattamento solo a parita` di situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, e` riservata alla discrezionalita` del legislatore ordinario.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - REGIME TRANSITORIO - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO DEL LOCATORE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il legislatore, con la legge n. 392 del 1978, ha voluto riconoscere, nella disciplina transitoria non meno che in quella definitiva, il diverso rilievo economico e sociale alle locazioni di immobili destinati ad abitazione rispetto a quelle destinate ad uso diverso, accordando a queste ultime una maggiore liberta` negoziale e conseguentemente una tutela normativa piu` affievolita rispetto ai rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. In particolare, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la mancata previsione, in via transitoria, del diritto del locatore al recesso anticipato, in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile stesso, non lede il principio di eguaglianza, e neppure - poiche` la mancata disponibilita` del bene discende originariamente dalla stessa volonta` negoziale delle parti comprime il diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - DIRITTO DEL CONDUTTORE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale si pone come conseguenza sia del diniego di rinnovo sia dell'esercizio della facolta` di recesso da parte del locatore; in entrambi i casi e` identica la funzione riparatoria della indennita` rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad essa sottesa, di conservazione dell'impresa nel pubblico interesse. Pertanto, per contrasto con l'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 73 L. 27 luglio 1978, n. 392 (nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, nel caso di recesso del locatore, non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, commi settimo, ottavo e nono della stessa legge nel testo originario).
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE O STABILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IN CUI E' COMPRESO L'IMMOBILE LOCATO - RECESSO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Stante il diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti, non sussiste omogeneita` fra le locazioni di immobili destinati ad abitazione e quelle di immobili adibiti ad uso diverso, di talche` il secondo rapporto e` caratterizzato da maggior liberta` negoziale, e, quindi, da una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 73, 29 e 59,n. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limitano ai soli locatori di immobili ad uso abitativo la facolta` di recedere dal contratto per compimento di lavori di ricostruzione o di stabilizzazione dell'edificio in cui e` compreso l'immobile locato). - v. S. nn. 111/1981, 252/1983 e 116/1987.
Riguarda anchelegge 392/1978art. 23 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE L'INESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA LOCAZIONE ED AVVIAMENTO - ESCLUSIONE - ASSENZA DI VANTAGGI PER IL LOCATORE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 35 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITA' ABITATIVA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - COMMISURAZIONE AL CANONE CORRENTE DI MERCATO ANZICHE' A QUELLO ULTIMO CORRISPOSTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 300/1983) degli artt. 69, comma settimo, e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, in ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa, prevedono la determinazione dell'indennita` di avviamento sulla base del canone di mercato anziche` dell'ultimo canone corrisposto - pur se riferita ai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge n. 392 cit. - ben puo` essere estesa dal giudice di merito, per via interpretativa, ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della medesima legge, stante l'evidente analogia, su tale punto, fra i due tipi di rapporto successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1986, n. 118 e 6 febbraio 1987 n. 15; pertanto, il relativo giudizio di legittimita` costituzionale non e` ammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e 73, L. 27 luglio 1987 n. 392, "nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa").
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO - RECESSO DEL LOCATORE - CAUSE PREVISTE PER LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - IPOTESI DI SUB-LOCAZIONE PARZIALE E MANCATA OCCUPAZIONE - APPLICABILITA'- MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nessuna omogeneita` sussiste tra rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, sicche` al secondo tipo di rapporti e` ragionevolmente accordata una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - solo in riferimento all'art. 3 Cost., mancando alcuna indicazione circa l'asserita violazione dell'art. 24 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73, L. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis, D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, nella parte in cui non estende alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, le cause di recesso previste per il locatore di immobili ad uso abitativo, e, in particolare quelle di sub-locazione parziale o mancata occupazione). - cfr. S. nn. 111/1981; 252/1983; 116/1987.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FARE CESSARE LA PROROGA - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ALBERGO - CONDIZIONI ED IPOTESI ESCLUSE - VINCOLO DEL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA - DIRITTO DI RECESSO - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilita', per il locatore dell'immobile adibito a tale attivita', di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attivita' diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra "attivita' ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilita' di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attivita' alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attivita' industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione e', infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto e' necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
sentenza 27/1986massima n. 12083 Riguarda ancheart. 29 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DINIEGO AL RINNOVO - OBBLIGO ALLA CORRESPONSIONE DI DICIOTTO O VENTUNO MENSILITA' SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE - APPLICABILITA' AI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA E AI CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - MANCATA PREVISIONE DI DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in relazione agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), impugnati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto impongono al locatore l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilita' sulla base del canone corrente, tanto per i contratti gia' soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Infatti, l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, e' priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
sentenza 79/1986massima n. 12320 Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 71 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRETESA ECCESIVA ONEROSITA' - RILEVANZA SOLO EVENTUALE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69 e 73. - cst 3, 41, 42 e 47.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., del combinato disposto degli artt. 69 e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale con riferimento non gia' all'ultimo canone corrisposto, ma al canone corrente di mercato, in quanto l'ordinanza di rimessione, emessa prima che il giudice abbia accertato la validita' dell'addotto motivo di recesso e ordinato il rilascio dell'immobile, attiene ad una questione che allo stato e' inconferente ed irrilevante nel giudizio a quo. - S. n. 300/1983 e O. nn. 3 e 31/1984.
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO PER USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER SOPRAVVENUTA NECESSITA' DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69, ultimo comma, e 73. - cst artt. 3, primo e secondo comma, 42, secondo comma.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale, con riferimento, non gia' all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla legge citata, ma al canone corrente di mercato. Tali questioni infatti sono state gia' dichiarate prive di fondamento. - S. 300/1983 e O. nn. 31, 185 e 202/1984.
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI - DIRITTO DI PRELAZIONE CIRCOSCRITTO AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 73. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto riconoscerebbe il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato a studio professionale, per i contratti in corso all'entrata in vigore della legge, ingiustificatamente escludendolo per quelli posti in essere in momento successivo. Infatti, come la Corte, nel dichiarare non fondata identica questione ha gia' affermato, la lamentata disparita' di trattamento non sussiste, il diritto di prelazione non spettando al conduttore ne' nell'una, ne' nell'altra delle suddette ipotesi. - S. n. 128/1983.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CAUSE DI RECESSO DAL CONTRATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 73. - cst art. 70.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in materia di diritto di recesso da parte del locatore, in riferimento all'art. 70 Cost., per pretesa divergenza tra i testi di un emendamento sostitutivo. In mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei riferimenti necessari per individuare l'oggetto del giudizio a quo, la stessa ordinanza, per quanto riguarda la rilevanza della questione, non puo' infatti ritenersi adeguatamente motivata.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA CHE IL GIUDICE SI SIA ESPRESSO SULLA DOMANDA PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 69, settimo comma, e 73 (come modificato dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, in caso di recesso del locatore, pone a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennita' per l'avviamento commerciale pari a diciotto mensilita' sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, in quanto il giudice a quo ha sollevato tale questione prima di aver accertato la validita' del motivo del recesso e ordinato formalmente il rilascio dell'immobile. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 69, commi settimo e nono, e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 (come modificato con d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, conv. in l. 31 marzo 1979, n. 93), in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 Cost. (s. n. 300/1983).
sentenza 31/1984massima n. 14719 Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE PROPRIO - QUESTIONE ININFLUENTE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dal d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui riconosce al locatore la facolta' di recedere dalla locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo solo nell'ipotesi di necessita' e non anche nel caso in cui intenda destinare il bene ad uso commerciale proprio, in quanto, non avendo il giudice a quo escluso "la necessita'", la questione proposta si rileva del tutto ininfluente per la definizione del giudizio principale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. (s. n. 300/1983).
sentenza 35/1984massima n. 14722 LOCAZIONE - EQUO CANONE - IMMOBILI DESTINATI AD ESERCIZIO DI IMPRESA AGRICOLA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA EX ARTT. 27 E SEG. L. 382/1978 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Secondo il diritto vivente, le attivita' agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura e' considerata come attivita' di impresa, e non gia' di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre piu' stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non puo' ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversita' dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attivita' economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attivita' industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonche' all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo).
Riguarda ancheart. 67 Legge sull’equo canoneart. 27 Legge sull’equo canoneart. 29 Legge sull’equo canone